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Sentenza

Sentenza n. 1111/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1355/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 20.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1470/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 24.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1355/2025, recante l'obbligo di accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1355/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, per l'importo complessivo di euro 1.000,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 24 giugno 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 18 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale e ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, senza contestare l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato del giudice ordinario. Lo ha inoltre ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando il deposito della copia autentica del titolo e dell'attestazione di passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inadempimento ministeriale e ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dall'insediamento per compiere tutti gli atti necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della somma. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, con limite massimo complessivo pari al 10% della sorte capitale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; il ricorso è ricevibile se proposto dopo il suo decorso.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante un obbligo di conformazione a carico della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Impone, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza, il deposito della copia autentica del titolo da eseguire e della relativa attestazione di passaggio in giudicato.

  • artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consentono la nomina del commissario ad acta quale ausiliario del giudice, con funzione sostitutiva rispetto all'amministrazione rimasta inadempiente, per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di applicare una penalità di mora con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela; la misura deve essere non manifestamente iniqua e può essere parametrata agli interessi legali, con un tetto massimo del 10% dell'importo dovuto.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica l'applicazione della penalità di mora quale strumento volto a stimolare l'adempimento dell'amministrazione senza trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica.

  • artt. 24, 103 e 113 Cost.

    Impongono l'effettività della tutela giurisdizionale e fondano l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, purché siano depositati il titolo autentico e l'attestazione del passaggio in giudicato.
  • Quando il giudicato comporta il pagamento o l'accredito di una somma di denaro da parte della pubblica amministrazione, il ricorso per ottemperanza è ricevibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza è un ausiliario del giudice e opera in via sostitutiva per assicurare l'attuazione del comando giudiziale; l'amministrazione conserva tuttavia il potere di adempiere spontaneamente anche dopo l'insediamento del commissario, in una situazione di esercizio concorrente del potere.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario. Il commissario deve adottare tutti gli atti necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, decorrere dal termine assegnato per l'adempimento e cessare con l'adempimento spontaneo, anche tardivo; deve essere fissato un limite massimo non manifestamente iniquo, nella specie pari al 10% della sorte capitale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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