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Sentenza

Sentenza n. 283/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 75/24 emessa e pubblicata il 29.2.2024 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 8.3.2024, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza civile passata in giudicato n. 75/2024 del Tribunale di Udine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 75/2024 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha comunque posto le spese processuali a carico dell'Amministrazione, ritenendo rilevante che l'esecuzione fosse avvenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, ma può porre le spese a carico dell’amministrazione se l’adempimento tardivo ha reso necessario il ricorso.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non elimina necessariamente l’interesse alla decisione sulle spese processuali, che possono essere regolate considerando la condotta processuale e il momento in cui l’amministrazione ha adempiuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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