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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 208/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva fornito alle Procure della Repubblica attrezzature per intercettazioni telefoniche, oltre all’eventuale personale addetto, maturando un credito poi ceduto a una società di factoring. La cessionaria aveva ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per Euro 2.065.333,37, oltre accessori. Il Ministero della Giustizia si era opposto; il Tribunale aveva revocato il decreto, preso atto del pagamento della sorte capitale e condannato il Ministero agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002 e alle spese. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 5 marzo 2015, aveva riformato la decisione, escludendo un rapporto contrattuale privatistico e la spettanza degli interessi commerciali: le prestazioni erano state rese nell’ambito di procedimenti penali e i relativi compensi dovevano essere liquidati secondo il D.P.R. n. 115 del 2002. La società fornitrice, ricorrente per cassazione, ha articolato sei motivi: 1) violazione delle regole sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione e dell’art. 1325 c.c., sostenendo che il contratto poteva risultare da corrispondenza e non richiedeva un unico documento; 2) violazione delle norme sulla formazione del contratto e delle disposizioni processuali penali e sulle spese di giustizia, deducendo che ciascun preventivo, seguito dal provvedimento del magistrato che disponeva l’intercettazione, integrava un contratto ad hoc con corrispettivo determinabile; 3) omesso esame e vizio di motivazione, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello esaminato l’allegazione di una pluralità di contratti documentati da offerte e accettazioni; 4) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, sulle presunzioni e sull’efficacia probatoria dei documenti, sostenendo che le fatture e il pagamento della sorte capitale comprovavano l’esistenza e l’esecuzione dei rapporti; 5) violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, contestando che l’art. 70 fosse applicabile ai fornitori di attrezzature e sostenendo che non occorresse un decreto di liquidazione; 6) violazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, sostenendo che gli interessi per ritardato pagamento spettassero anche se i compensi erano qualificati come spese di giustizia. In memoria la ricorrente ha inoltre invocato la disciplina unionale sui ritardi di pagamento e i principi della Corte di giustizia. In via preliminare, il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità per decorso del termine lungo.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: la notificazione presso l’Avvocatura distrettuale, eseguita a mezzo posta, è stata sanata dalla rinnovazione presso l’Avvocatura generale dello Stato e dalla successiva costituzione del Ministero. Ha quindi rigettato congiuntamente i primi cinque motivi, richiamando i principi già enunciati dalla Corte in materia: la messa a disposizione di apparecchiature per intercettazioni e dell’eventuale personale è attività strettamente funzionale e inerente al processo penale, con rilievo pubblicistico e fuori dalla libera contrattazione; il relativo compenso va liquidato secondo il D.P.R. n. 115 del 2002 come spesa straordinaria, sicché non è azionabile con ricorso monitorio. Ha altresì rigettato la questione, sollevata in memoria, sull’applicabilità degli interessi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e della direttiva 2011/7/UE: la disciplina delle transazioni commerciali, diretta a favorire la competitività delle imprese e la concorrenza nell’ambito degli appalti, non si applica alle prestazioni rese senza procedura a evidenza pubblica nell’ambito di un procedimento penale. Il noleggiatore di apparecchiature per intercettazioni rientra tra i soggetti le cui prestazioni sono funzionali all’attività processuale, anche se esercita un’impresa commerciale. Le ulteriori argomentazioni sono rimaste assorbite; la doglianza relativa all’impossibilità di ottenere il credito in via esecutiva è stata ritenuta irrilevante, essendo la sorte capitale già stata pagata. La Corte ha rigettato il ricorso, compensato le spese per il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale dopo la proposizione del ricorso e dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168

    la messa a disposizione delle apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali – e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento – costituisce attività strettamente funzionale ed inerente al processo penale, tale attività si connota, perciò, per il suo rilievo pubblicistico e si colloca al di fuori della libera contrattazione; la liquidazione del relativo compenso deve, pertanto, essere effettuata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 trattandosi di spese “straordinarie” contemplate in via di chiusura dal testo unico, ossia “non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede”, con la conseguenza che l’azione di pagamento non può essere proposta col ricorso in monitorio.

    Il compenso per la messa a disposizione di apparecchiature di intercettazione e dell’eventuale personale, in quanto prestazione funzionale e inerente al processo penale, ha natura di spesa straordinaria di giustizia e deve essere liquidato secondo il testo unico; il credito non può essere fatto valere mediante procedimento monitorio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 5, comma 1

    l’innovazione legislativa non intende colmare un vuoto normativo, la completezza del sistema potendo invero argomentarsi, come già ricordato dal precedente di questa Corte, dalla riconduzione delle spese de quibus nell’ambito delle spese straordinarie e dal rango di “norma di chiusura” che in questo contesto riveste – e rivestiva in passato – il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 5, comma 1; sicchè, rettamente intesa in accordo con le sue implicazioni sistematiche, la norma assolve una funzione propriamente esplicativa, chiarendo in modo espresso – anche al non secondario scopo di creare un efficace argine al dilagante contenzioso che rischiava di travolgere finanziariamente il funzionamento della giustizia penale – un principio immanente nel sistema, in ragione del quale, come si è specificato, le attività strettamente funzionali ed inerenti al processo penale, e le relative spese, si connotano per il loro rilievo pubblicistico e si collocano al di fuori della libera contrattazione.

    La disciplina delle spese straordinarie del testo unico opera come norma di chiusura: le spese per attività strettamente funzionali al processo penale sono assoggettate al regime pubblicistico anche prima dell’intervento legislativo che ha esplicitato il relativo meccanismo di liquidazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168-bis

    sebbene dai documenti accompagnatori che hanno scandito l’iter di approvazione della norma si possa evincere il contrario – ovvero che nell’arco di tempo a cui risalgono le prestazioni oggetto dell’iniziativa monitoria in disamina i compensi di noleggio fossero liberamente negoziabili -, l’innovazione legislativa non intende colmare un vuoto normativo, la completezza del sistema potendo invero argomentarsi, come già ricordato dal precedente di questa Corte, dalla riconduzione delle spese de quibus nell’ambito delle spese straordinarie e dal rango di “norma di chiusura” che in questo contesto riveste – e rivestiva in passato – il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 5, comma 1; sicchè, rettamente intesa in accordo con le sue implicazioni sistematiche, la norma assolve una funzione propriamente esplicativa, chiarendo in modo espresso – anche al non secondario scopo di creare un efficace argine al dilagante contenzioso che rischiava di travolgere finanziariamente il funzionamento della giustizia penale – un principio immanente nel sistema, in ragione del quale, come si è specificato, le attività strettamente funzionali ed inerenti al processo penale, e le relative spese, si connotano per il loro rilievo pubblicistico e si collocano al di fuori della libera contrattazione.

    L’art. 168-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 120 del 2018, esplicita il regime di liquidazione delle spese per prestazioni di intercettazione e di quelle funzionali al loro utilizzo, senza creare ex novo il carattere pubblicistico di prestazioni che erano già riconducibili alle spese straordinarie di giustizia.

  • D.Lgs. n. 231 del 2002

    Da tanto, consegue che la disciplina invocata, indirizzata a favorire la competitività delle imprese ed a tutelare la concorrenza nell’ambito della disciplina degli appalti, risulta estranea al caso qui in esame, di prestazioni rese non solo al di fuori di ogni procedura ad evidenza pubblica, come riconosce la stessa ricorrente, ma nell’ambito di un procedimento penale, dovendo, al riguardo, ribadirsi quanto già affermato con la citata sentenza n. 2017 del 2019, secondo cui tra i soggetti indicati dall’art. 3, lettera n) TU (“il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge”) “è senz’altro da annoverare colui che noleggia -intendendo con ciò la messa a disposizione delle strumentazioni, e se del caso del personale addetto al loro funzionamento – apparecchiature per intercettazione telefoniche ed ambientali”, quand’anche imprenditore commerciale.

    La disciplina degli interessi moratori per transazioni commerciali non si applica ai compensi per la messa a disposizione di attrezzature per intercettazioni rese nell’ambito di un procedimento penale, fuori da una procedura a evidenza pubblica; tali prestazioni ricadono nel regime pubblicistico delle spese di giustizia.

  • Direttiva 2011/7/UE, artt. 1 e 2

    Da tanto, consegue che la disciplina invocata, indirizzata a favorire la competitività delle imprese ed a tutelare la concorrenza nell’ambito della disciplina degli appalti, risulta estranea al caso qui in esame, di prestazioni rese non solo al di fuori di ogni procedura ad evidenza pubblica, come riconosce la stessa ricorrente, ma nell’ambito di un procedimento penale, dovendo, al riguardo, ribadirsi quanto già affermato con la citata sentenza n. 2017 del 2019, secondo cui tra i soggetti indicati dall’art. 3, lettera n) TU (“il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge”) “è senz’altro da annoverare colui che noleggia -intendendo con ciò la messa a disposizione delle strumentazioni, e se del caso del personale addetto al loro funzionamento – apparecchiature per intercettazione telefoniche ed ambientali”, quand’anche imprenditore commerciale.

    La finalità e la definizione delle transazioni commerciali previste dalla direttiva non estendono la disciplina contro i ritardi di pagamento alle prestazioni rese nell’ambito del processo penale e fuori dalle procedure di appalto considerate dalla decisione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dalla ricorrente l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La messa a disposizione di apparecchiature destinate alle intercettazioni, con l’eventuale personale necessario al loro funzionamento, costituisce attività strettamente funzionale e inerente al processo penale; per tale ragione è assoggettata al regime pubblicistico delle spese di giustizia e non deriva da libera contrattazione privatistica.
  • Il compenso per le prestazioni funzionali alle intercettazioni va liquidato secondo la disciplina delle spese straordinarie di giustizia del D.P.R. n. 115 del 2002; il relativo credito non può essere azionato mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
  • La disciplina degli interessi moratori sulle transazioni commerciali non si applica ai compensi per prestazioni rese nell’ambito di un procedimento penale, al di fuori di una procedura a evidenza pubblica, quando tali prestazioni ricadono nel regime pubblicistico delle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileObbligazioni

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