Sentenza n. 1701/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del decreto datato 18/11/2021 prot.n.-OMISSIS-, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Grosseto ha comunicato in pari data, via pec, al sig. -OMISSIS-, il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro in favore del cittadino straniero
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020. Il datore di lavoro aveva presentato due domande di emersione per lavoratori agricoli. L'amministrazione, sulla base del parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha ritenuto insufficiente la capacità economica del datore, che dichiarava per il 2019 un reddito di euro 16.038,00, a fronte di un volume d'affari di euro 90.880,00 e di acquisti per euro 111.752,00. Il primo motivo deduceva l'erronea valutazione della capacità economica, per omessa considerazione del volume d'affari dell'impresa agricola, della documentazione contabile e del reddito della coniuge. Il secondo motivo lamentava la violazione del termine di conclusione del procedimento e dei principi di buon andamento e tempestività, sostenendo che il procedimento si fosse protratto oltre il termine previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990. Il terzo motivo deduceva che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in ragione della prosecuzione del rapporto di lavoro e degli indirizzi ministeriali richiamati dal ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto alla capacità economica, il TAR ha ritenuto applicabile, essendo state presentate due domande di emersione dal medesimo datore, la verifica rafforzata prevista dall'art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020, con valutazione della congruità rispetto agli impegni retributivi e assicurativi derivanti da entrambe le assunzioni. Il parere negativo dell'Ispettorato è stato ritenuto motivato e non superato dalla documentazione prodotta: il reddito dichiarato era insufficiente e la sproporzione tra volume d'affari e costi confermava l'inadeguatezza della capacità economica. Il reddito della coniuge non era valutabile, poiché il computo del reddito familiare è ammesso soltanto per le procedure relative a lavoro domestico o assistenza alla persona, non per il lavoro agricolo. La censura sui termini procedimentali è stata respinta: per i procedimenti in materia di immigrazione non si applica automaticamente il termine ordinario di 30 giorni, mentre il termine di 180 giorni costituisce un limite ordinario e non tassativo; in ogni caso, il termine di conclusione ha natura ordinatoria e acceleratoria, sicché la sua violazione non comporta l'illegittimità del provvedimento né la perdita del potere di provvedere. È stata respinta anche la domanda relativa al permesso per attesa occupazione: l'art. 103 d.l. n. 34/2020 non riconosce un diritto generale al suo rilascio in caso di rigetto dell'emersione e, comunque, tale possibilità presuppone una domanda valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti normativi. L'insufficienza della capacità economica del datore escludeva tali presupposti. Il TAR ha inoltre escluso profili di illegittimità costituzionale, valorizzando la natura eccezionale e restrittiva della procedura. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda, la limitata attività difensiva e la natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
La disposizione demanda al decreto interministeriale l'individuazione dei limiti reddituali del datore di lavoro e non prevede un generale diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di rigetto dell'emersione.
art. 9, comma 1, d.m. 27 maggio 2020
L'ammissione alla procedura richiede un reddito imponibile o un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio precedente non inferiore a euro 30.000 annui.
art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020
La valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare è consentita esclusivamente per le procedure riguardanti lavoro domestico o assistenza alla persona.
art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020
Quando il datore presenta più dichiarazioni di emersione, la congruità della capacità economica deve essere valutata in rapporto al numero delle domande e agli impegni retributivi e assicurativi; per gli imprenditori agricoli possono essere considerati anche gli indici desumibili dalla dichiarazione IVA, dal volume d'affari al netto degli acquisti, dalla dichiarazione IRAP e dai contributi comunitari documentati.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999
È richiamato quale parametro per la verifica della congruità della capacità economica del datore di lavoro in presenza di più domande di emersione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato applicato il preavviso di rigetto, seguito dall'esame delle osservazioni e della documentazione integrativa presentate dal datore di lavoro.
art. 2, commi 2 e 4, l. n. 241/1990
Il termine ordinario di 30 giorni non opera automaticamente per i procedimenti in materia di immigrazione; il termine di 180 giorni è individuato come limite ordinario residuale, non tassativo. La sua violazione non determina l'illegittimità del provvedimento, trattandosi di termine ordinatorio e acceleratorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un datore di lavoro presenta più domande di emersione ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, la capacità economica deve essere valutata complessivamente e in rapporto agli impegni retributivi e assicurativi derivanti da tutte le assunzioni richieste, secondo il meccanismo previsto dall'art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020.
- Nelle procedure di emersione relative a lavoro agricolo, il reddito della coniuge o il reddito complessivo del nucleo familiare non può essere utilizzato per integrare il requisito reddituale del datore di lavoro, poiché tale criterio è previsto esclusivamente per le procedure concernenti lavoro domestico o assistenza alla persona.
- Per l'imprenditore agricolo, il volume d'affari e gli ulteriori indici contabili previsti dall'art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020 possono essere considerati, ma non impongono l'accoglimento della domanda quando la documentazione evidenzi una sproporzione tra ricavi e costi tale da confermare l'inadeguatezza della capacità economica rispetto agli obblighi lavorativi.
- Nei procedimenti in materia di immigrazione, la violazione del termine di conclusione, ove non sia previsto un termine perentorio, ha natura ordinatoria e acceleratoria e non determina né l'illegittimità del provvedimento tardivo né la perdita del potere amministrativo di provvedere.
- Il rigetto della domanda di emersione per insufficiente capacità economica del datore di lavoro non attribuisce, di per sé, un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale possibilità presuppone una domanda di emersione valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti dell'art. 103 d.l. n. 34/2020.
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