Sentenza n. 493/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza: - della sentenza n. 215/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 403/2024 dal Tribunale di Oristano Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano che aveva ordinato l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a percepire euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, e aveva condannato il Ministero all'erogazione complessiva di euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha depositato una comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna attestante che l'accredito era stato effettuato in favore della ricorrente il 16 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione ha eseguito il comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro e ha così soddisfatto il bene della vita perseguito dalla ricorrente. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo successivamente all'incardinamento del giudizio. Il Collegio ha liquidato le spese in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata contenuta anche considerando la natura seriale del contenzioso e l'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico destinato alla formazione e all'aggiornamento del docente mediante la Carta elettronica.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, richiamate nella sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto conseguimento del bene della vita.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo all'instaurazione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di un contenzioso seriale, il giudice può considerare l'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, determinando l'importo in misura equitativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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