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Ordinanza

Ordinanza n. 3874/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determina di esclusione n. 137 del 30.4.2026, notificata in pari data, con la quale Sport e Salute S.p.A., all’esito del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023, ha escluso il costituendo RTI con la mandataria Imprendo Italia S.p.A. e la mandante Impresit Lavori S.p.A. dalla procedura aperta indetta, ai sensi dell’art. 71 d.l.gs. n. 36/2023, per l’affidamento “dell’esecuzione delle opere di restauro conservativo ed architettonico della casa delle armi e di riqualificazione architettonica e funzionale delle ex foresterie sud, anche denominati ambito “portale sud” di ingresso al parco del Foro Italico, Roma, tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, e rientranti nel piano strategico per il recupero e la valorizzazione del parco del Foro Italico. R.A. 044/25/PA – CIG: B6B6D6E776 – CUP: J84J22000930001”, -del verbale di gara, ancorché non conosciuto nel suo contenuto, nella parte in cui il Seggio di gara, all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha disposto l’esclusione del costituendo RTI con la mandataria Imprendo Italia S.p.A. e la mandante Impresit Lavori S.p.A. dalla suddetta procedura di gara; - del verbale di contraddittorio redatto ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 del 25.2.2026 che compendia le operazioni di valutazione delle giustificazioni prodotte, nell’ambito dell’attivato subprocedimento di verifica di anomalia, dal costituendo RTI con la mandataria Imprendo Italia S.p.A. e la mandante Impresit Lavori S.p.A. (doc. 2); - in parte qua, di tutti i verbali di gara, ignoti negli estremi e nell’esatto contenuto, nella parte in cui è stata valutata la non congruità dell’offerta presentata dal costituendo RTI con la mandataria Imprendo Italia S.p.A. e la mandante Impresit Lavori S.p.A.; - ove nelle more intervenuto, del provvedimento di aggiudicazione della gara per l’affidamento “dell’esecuzione delle opere di restauro conservativo ed architettonico della casa delle armi e di riqualificazione architettonica e funzionale delle ex foresterie sud, anche denominati ambito “portale sud” di ingresso al parco del Foro Italico, Roma, tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, e rientranti nel piano strategico per il recupero e la valorizzazione del parco del Foro Italico. R.A. 044/25/PA – CIG: B6B6D6E776 – CUP: J84J22000930001” in favore del Consorzio Stabile SEI - Consorziata esecutrice SEA S.r.l.; di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati; - nonché, ex art. 116 c.p.a., della nota di riscontro prot. SES_2026_0003431 del 25.5.2026 (doc.3), con la quale Sport e Salute S.p.A., a seguito di specifica istanza di accesso agli atti (doc. 4), ha negato l’ostensione della trascrizione integrale della registrazione audio e/o audiovisiva dell’incontro di contraddittorio orale tenutosi il 25.2.2026 (ore 11:10 – 12:15), effettuata mediante registratore e sistema di intelligenza artificiale nel corso del subprocedimento di verifica di congruità/anomalia dell’offerta del RTI con la mandataria Imprendo Italia S.p.A. e la mandante Impresit Lavori S.p.A. – non in possesso del RTI odierno ricorrente – e, dunque, per l’esibizione, ex artt. 64 e 116 c.p.a. di copia integrale della predetta trascrizione, sulla base della quale si fonda l’iter motivazionale che ha condotto la Commissione a ritenere anomala l’offerta presentata dal RTI ricorrente; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato tra Sport e Salute S.p.A. e il secondo graduato Consorzio Stabile SEI - Consorziata esecutrice SEA S.r.l. nelle more della definizione del presente giudizio; e per la condanna di Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito dal costituendo RTI con la mandataria Imprendo Italia S.p.A. e la mandante Impresit Lavori S.p.A.;

Giustizia amministrativa202606431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina di esclusione dalla gara per ritenuta anomalia dell'offerta, unitamente agli atti del subprocedimento di verifica dell'anomalia e al diniego di accesso alla trascrizione della registrazione del contraddittorio orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il costituendo RTI ha impugnato la determina di esclusione adottata all'esito del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, nonché il verbale di contraddittorio, gli ulteriori verbali di gara e l'eventuale aggiudicazione al secondo graduato. Ha inoltre proposto domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. alla trascrizione integrale della registrazione audio e/o audiovisiva dell'incontro di contraddittorio orale del 25 febbraio 2026, negata dalla stazione appaltante, sostenendo che tale trascrizione costituirebbe la base dell'iter motivazionale relativo alla non congruità dell'offerta. Sono state altresì formulate domande consequenziali di dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto, reintegrazione in forma specifica o risarcimento per equivalente. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR, con valutazione propria della fase cautelare e quindi sommaria, ha ritenuto che il giudizio di inattendibilità dell'offerta espresso dalla stazione appaltante non apparisse inficiato da elementi di irragionevolezza o incongruità. Ha pertanto respinto la domanda cautelare, senza definire il merito delle censure di annullamento né la domanda di accesso, le domande relative all'eventuale contratto e le pretese risarcitorie. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 25 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, nell'ambito del quale la stazione appaltante ha adottato l'esclusione contestata; in sede cautelare il giudice non ha ravvisato, a un primo esame, elementi di irragionevolezza o incongruità nel giudizio di inattendibilità dell'offerta.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Indicato quale base normativa della procedura aperta per l'affidamento dei lavori.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di accesso proposta contestualmente al ricorso; l'ordinanza cautelare non decide tale domanda nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; la sospensione è stata negata.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato nella domanda di esibizione della trascrizione della registrazione del contraddittorio; l'ordinanza non definisce tale richiesta.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato per le domande di reintegrazione in forma specifica o risarcimento conseguenti all'impugnazione dell'esclusione; tali domande non sono state decise nella fase cautelare.

  • d.lgs. 42/2004

    Indicato nel testo quale disciplina di tutela applicabile agli immobili oggetto dei lavori di restauro e riqualificazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, il giudizio della stazione appaltante sull'inattendibilità o anomalia dell'offerta non appaia viziato da irragionevolezza o incongruità.
  • La valutazione cautelare negativa sull'apparente irragionevolezza o incongruità del giudizio di anomalia non definisce il merito delle censure di legittimità proposte contro l'esclusione, che resta demandato alla successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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