Sentenza del 04/02/2020 n. 2476 - Corte di Cassazione
Agevolazioni - Credito d'imposta - Decorrenza - Periodo d'imposta anno 2000 - Utilizzabilità per investimenti antecedenti al 14 marzo 2001 - Esclusione - Motivazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava il recupero del credito d'imposta riconosciuto per investimenti in aree svantaggiate ex art. 8 l. 23/12/2000 n. 388. Contemporaneamente censurava l'omessa preventiva autorizzazione tramite modello ITS (sostenendo la surrogabilità con il modello CVS). Centrale la questione se il credito potesse essere riconosciuto per investimenti avviati prima del 14/03/2001 (data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione europea) e la compatibilità dei modelli di comunicazione (ITS vs CVS) alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2002.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, per il solo periodo d'imposta in corso al 31/12/2000, il credito d'imposta è riconoscibile solo per i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge oppure, se successiva, dalla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione europea (nella fattispecie 13/03/2001). Poiché l'investimento era stato avviato il 5/03/2001 (prima dell'approvazione comunitaria) il credito non poteva essere riconosciuto sulla base del periodo 2000. Inoltre, la mancata presentazione del modello ITS non era decisiva, essendo il modello CVS previsto solo per soggetti che avevano conseguito il diritto al contributo anteriormente all'8/07/2002; nel caso specifico il diritto non era maturato prima di tale data.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
«Ai soggetti titolari di reddito d'impresa (...) che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 ... effettuano nuovi investimenti ... è attribuito un credito d'imposta ... Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee (...)»
Per il solo periodo d'imposta 2000 il beneficio decorre esclusivamente da data successiva all'approvazione del regime da parte della Commissione europea (qui 13/03/2001). Investimenti avviati prima di tale approvazione non possono essere considerati agevolabili per il periodo 2000.
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con l. 8 agosto 2002, n. 178
Ha introdotto la disciplina dell'agevolazione a domanda (modifiche alle modalità di fruizione delle agevolazioni), rilevante per la valutazione della procedura di autorizzazione e comunicazione per investimenti successivi.
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a)
«la comunicazione all'Agenzia delle entrate del modello CVS, ai fini della persistenza del regime agevolativo automatico, è prevista solo per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002»
Il modello CVS vale solo per chi aveva già acquisito il diritto al contributo prima dell'8/07/2002; pertanto la mancata presentazione dell'ITS non poteva essere sanata con il CVS quando il diritto non era già maturato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede profili relativi al contributo unificato: la corte ha rilevato l'eventuale obbligo per la ricorrente di un ulteriore versamento pari a quello dovuto per il ricorso.
Cass. 12 luglio 2018, n. 18424 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza di riferimento che conferma l'interpretazione secondo cui la decorrenza del beneficio per il periodo 2000 è vincolata all'approvazione comunitaria; usata dalla corte come precedente coerente.
Massime di principio
- Quando una agevolazione è subordinata all'approvazione di un regime da parte della Commissione europea, la decorrenza del beneficio per periodi specifici (es. periodo d'imposta 2000) va interpretata in modo rigoroso: sono agevolabili solo gli investimenti acquisiti dopo la data di entrata in vigore della legge o, se successiva, dopo l'approvazione comunitaria.
- L'avvio dell'investimento (data contrattuale di inizio lavori, ordine o produzione) è fattore decisivo ai fini dell'idoneità; non rilevano soltanto le consegne o i pagamenti successivi se la norma limita la decorrenza al dopo-approvazione.
- Le modifiche normative che spostano le modalità di accesso all'agevolazione (automatico vs a domanda) possono incidere sui requisiti formali: verificare sempre quale comunicazione o autorizzazione fosse richiesta alla data in cui il diritto si è concretamente formato.
- In caso di utilizzo del credito in anni successivi, l'amministrazione può comunque recuperarlo se risulta che il requisito temporale o formale per la sua maturazione non era soddisfatto sin dall'origine.
- Conservare e poter provare documentalmente le date rilevanti (data inizio lavori, ordini, fatture, consegne, pagamenti, autorizzazioni/avvisi all'amministrazione e comunicazioni inviate) è essenziale per difendere la spettanza di agevolazioni legate a precise decorrenze.
- Per dubbi interpretativi su decorrenze legate a approvazioni comunitarie o a specifiche date legislative, è prudente richiedere chiarimenti formali all'amministrazione o valutare istanze di interpello per evitare il rischio di recuperi successivi.
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