Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24673/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative e somme collegate a un avviso di rettifica e liquidazione relativo a una compravendita immobiliare. In particolare, dopo che un precedente giudicato tributario aveva confermato l’avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’amministrazione aveva emesso un ulteriore avviso di liquidazione per il residuo dovuto e aveva poi iscritto a ruolo le somme. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario di primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello del contribuente ritenendo illegittima la cartella perché l’ufficio, formatosi il giudicato, non avrebbe potuto emettere un nuovo avviso di liquidazione ma solo procedere all’iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del divieto di nova in appello nel processo tributario, perché la censura sull’illegittimità del nuovo avviso di liquidazione sarebbe stata proposta dal contribuente solo in appello e non nel ricorso introduttivo; 2) nullità della sentenza per motivazione inesistente sulla pretesa conformità tra avviso e cartella; 3) violazione delle norme sulle impugnazioni degli atti tributari, sostenendo che il nuovo avviso di liquidazione era un autonomo atto impositivo e andava impugnato tempestivamente; 4) omessa pronuncia sul residuo debito portato dalla cartella; 5) ulteriori violazioni di norme del processo tributario e dell’imposta di registro, contestando l’assunto secondo cui il nuovo avviso sarebbe stato superfluo e la pretesa avrebbe potuto essere solo iscritta a ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che il contribuente, in appello, avesse introdotto una questione nuova, non dedotta nel ricorso introduttivo di primo grado, e quindi inammissibile nel processo tributario per violazione del divieto di domande nuove in appello. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità dell’appello del contribuente e rendendo definitiva la decisione di primo grado. Le spese di merito sono state compensate, mentre il controricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    divieto di domande nuove in appello

    Nel processo tributario l’appello non può introdurre una nuova causa petendi o un nuovo vizio dell’atto impugnato non dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 19, comma 1, lett. b, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in tema di impugnabilità degli atti tributari; il motivo è stato assorbito.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in tema di termini di impugnazione degli atti tributari; il motivo è stato assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia; motivo assorbito.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel quinto motivo in relazione alla disciplina dell’appello tributario; motivo assorbito.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Richiamato in tema di sanzioni amministrative; motivo assorbito.

  • art. 52, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato in tema di imposta di registro e liquidazione delle imposte dovute; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sull’onere della prova; motivo assorbito.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    motivi aggiunti consentiti solo nel caso di deposito di documenti non conosciuti

    I motivi aggiunti in appello sono ammessi solo nei limiti espressamente previsti dalla norma.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è stata pronunciata perché il processo non poteva essere proseguito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado: il giudice non può annullare l’atto per vizi diversi da quelli allegati, né la parte può introdurre in appello una nuova censura che ampli la materia del contendere.
  • La deduzione in appello di un vizio derivato dell’atto impugnato, fondato su fatti o questioni non prospettati in primo grado, integra una domanda nuova vietata dall’art. 57 d.lgs. 546/1992.
  • Quando il motivo accolto comporta la definitiva inammissibilità dell’appello e non residuano questioni da esaminare, la Cassazione può cassare senza rinvio, rendendo definitiva la sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.