Cassazione Civile, Sentenza n. 8359/2020 del 29/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore d’ufficio)
La controversia
Il ricorrente aveva svolto attività quale difensore d’ufficio di una persona assistita in un procedimento penale davanti al Tribunale monocratico di Reggio Calabria e aveva chiesto la liquidazione dei compensi a carico dello Stato. Dopo il rigetto della richiesta da parte del giudice, aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 15 gennaio 2018, notificata via PEC il 17 gennaio 2018, aveva rigettato l’opposizione: pur escludendo che fosse obbligatorio avviare la procedura ex art. 492-bis c.p.c., aveva ritenuto non dimostrata l’infruttuosità del recupero, perché il professionista, ottenuto un decreto ingiuntivo contro l’assistito e notificato il precetto, non aveva completato il pignoramento mobiliare e non aveva prodotto visure immobiliari o del PRA. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il difensore ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del D.P.R. n. 115/2002, contestando che fosse tenuto ad attivare ogni strumento di recupero coattivo e a provare l’impossidenza dell’assistito. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame della precedente pronuncia dello stesso giudicante, di segno opposto, resa in un giudizio di identico contenuto.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’interpretazione del Tribunale non fosse coerente con la ratio dell’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002. Per ottenere l’anticipazione statale del compenso, il difensore deve dimostrare un tentativo di recupero infruttuoso e non pretestuoso, ma non è tenuto a provare l’impossidenza dell’assistito né a svolgere ogni possibile iniziativa esecutiva: nella specie, il decreto ingiuntivo, il precetto e il verbale negativo di pignoramento mobiliare integravano il tentativo richiesto. Il secondo motivo è stato assorbito. L’ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nella prospettiva anticipatoria, come già affermato da questa Corte regolatrice (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/03/2018, n. 7063; Cass. 07/02/2019, n. 3673), il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero – come avvenuto nella specie, con l’emissione del decreto ingiuntivo, l’intimazione dell’atto di precetto ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo – e non anche provare l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio.
L’art. 116 configura un’anticipazione statale del compenso del difensore d’ufficio subordinata alla dimostrazione di un tentativo di recupero del credito professionale infruttuoso e non pretestuoso. Non richiede né la prova dell’impossidenza dell’assistito né l’esperimento di ogni possibile procedura esecutiva.
art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La previsione contenuta nell’art. 116 citato, secondo cui “1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”, configura un sistema di anticipazione, da parte dell’Erario, del compenso spettante al difensore d’ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell’assistito.
La norma disciplina misura e modalità della liquidazione; nel sistema richiamato dall’art. 116, la liquidazione statale opera in via anticipatoria dopo un tentativo infruttuoso di recupero del credito.
art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Presidente designato, con ordinanza resa il 15 gennaio 2018 e notificata a mezzo pec il 17 gennaio 2018, ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. G.G. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2001, art. 170, avverso il decreto del G.O.T. in data 12 settembre 2017, di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività espletata dal predetto professionista quale difensore d’ufficio di B.A., nell’ambito di procedimento penale dinanzi al Tribunale monocratico di Reggio Calabria.
Nel caso concreto l’art. 170 è individuato come base dell’opposizione contro il provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione; la Cassazione non formula una distinta interpretazione sostanziale della disposizione.
art. 84 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La previsione contenuta nell’art. 116 citato, secondo cui “1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”, configura un sistema di anticipazione, da parte dell’Erario, del compenso spettante al difensore d’ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell’assistito.
La disposizione è richiamata nel testo della previsione dell’art. 116 quale riferimento per l’opposizione; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.
art. 492-bis c.p.c.
Il giudice dell’opposizione, pur avendo escluso l’obbligatorietà del preventivo espletamento della procedura prevista dall’art. 492-bis c.p.c., ha confermato il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi a carico dello Stato.
La Cassazione non decide autonomamente sulla procedura dell’art. 492-bis c.p.c.; rileva che il giudice dell’opposizione ne aveva escluso l’obbligatorietà, mentre il principio decisivo è che non occorre provare l’impossidenza dell’assistito.
art. 97, comma 4, c.p.p.
Con il primo motivo è denunciata o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 82, per contestare l’affermazione del Tribunale secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso da parte dell’Erario, il difensore nominato ai sensi dell’art. 97 c.p., comma 4, sarebbe tenuto ad attivare tutti gli strumenti di recupero coattivo, per dimostrare l’impossidenza della persona assistita legalmente.
La norma identifica la nomina del difensore d’ufficio nel caso esaminato; la sentenza non ne ricava una distinta regola interpretativa.
Massime di principio
- La liquidazione a carico dello Stato dei compensi del difensore d’ufficio ha natura anticipatoria ed è subordinata alla dimostrazione di un tentativo di recupero del credito professionale infruttuoso e non pretestuoso.
- Il difensore d’ufficio non è tenuto a provare l’impossidenza dell’assistito né a esperire ogni possibile iniziativa di recupero coattivo: tale onere sarebbe eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio.
- L’esperimento del procedimento monitorio, la notificazione del precetto e l’esito negativo del pignoramento mobiliare possono integrare la dimostrazione del tentativo di recupero richiesta per la liquidazione statale.
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