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Sentenza

Sentenza n. 11195/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 8557/2024, pubblicata in data 23.07.2024, emessa dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202505118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 8557/2024, relativa al pagamento di euro 2.000,00 per la Carta elettronica del docente, oltre interessi e spese di lite

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 8557/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirgli euro 2.000,00, oltre interessi, a titolo di Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, nonché a rifondere le spese di lite. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio che il titolo esecutivo era stato notificato a un indirizzo PEC riferibile a un ente diverso, e non presso la sede reale dell'amministrazione debitrice. Con ordinanza n. 6675/2026 il Collegio ha assegnato al ricorrente un termine di trenta giorni per dimostrare l'eventuale notificazione del titolo all'indirizzo corretto. Il ricorrente ha riconosciuto l'errore, dichiarando di avere notificato il titolo all'indirizzo corretto il 14 aprile 2026, e ha chiesto il rinvio della trattazione oltre l'11 agosto 2026, così da consentire il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ed evitare la proposizione di un nuovo ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, quando l'ottemperanza è diretta a ottenere il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, il ricorso deve essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e dal successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La notificazione presso l'Avvocatura dello Stato non è sufficiente, poiché l'adempimento attiva una procedura amministrativa e non giudiziaria. Nel caso concreto, al momento dell'instaurazione del giudizio la rituale notificazione presso la sede reale non era stata effettuata; la successiva notificazione e il chiesto rinvio della trattazione non potevano sanare l'inammissibilità né consentire il raggiungimento dello scopo dell'atto. Le spese sono state eccezionalmente compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha definito la controversia con una pronuncia di inammissibilità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    La proposizione del giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione presuppone la previa notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e il decorso di 120 giorni da tale notificazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale fondamento della Carta elettronica del docente oggetto della condanna contenuta nel titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Per promuovere il giudizio di ottemperanza diretto al pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, è necessaria la previa notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato non sostituisce la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione debitrice, poiché tale notificazione è funzionale all'avvio di una procedura amministrativa e non giudiziaria.
  • La notificazione del titolo esecutivo effettuata dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non sana l'inammissibilità originaria del ricorso; neppure il mero rinvio della trattazione consente di sanare il difetto dei presupposti di ammissibilità mediante il raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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