Sentenza del 08/02/2016 n. 491 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Processo Tributario - art. 23 d.lgs 546 del 1992 - tardiva costituzione in giudizio - Non consegue alcuna sanzione processuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda gli effetti della costituzione tardiva nel processo tributario. In particolare, si contestava se il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. 546/1992 comportasse una sanzione processuale, come l'inammissibilità della costituzione, delle difese o della partecipazione all'udienza di discussione.
La decisione
La tardiva costituzione non comporta automaticamente alcuna sanzione processuale di inammissibilità, perché l'art. 23 del d.lgs. 546/1992 non prevede espressamente tale conseguenza. Un'interpretazione diversa limiterebbe il diritto della parte di partecipare all'udienza e di difendersi, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. La costituzione tardiva resta quindi possibile, pur potendo incidere sulle facoltà processuali esercitabili in relazione ai termini ormai scaduti.
Norme richiamate
Art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Termini e modalità per la costituzione in giudizio del resistente.
La norma stabilisce il termine di costituzione, ma non prevede espressamente che il suo mancato rispetto determini l'inammissibilità della costituzione o una sanzione processuale automatica.
Art. 24 della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
La disposizione impedisce di interpretare la tardiva costituzione in modo da escludere completamente la parte dall'udienza di discussione e dall'esercizio del diritto di difesa, in assenza di una specifica previsione legislativa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la violazione del termine di costituzione previsto dall'art. 23 del d.lgs. 546/1992 non determina, di per sé, l'inammissibilità della costituzione, se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
- La parte costituita tardivamente può partecipare al processo e all'udienza, ma non può necessariamente recuperare le facoltà processuali soggette a termini già scaduti.
- Le sanzioni processuali, soprattutto quelle che incidono sul diritto di difesa, devono essere applicate solo quando siano previste in modo chiaro dalla legge e non possono essere ricavate automaticamente dalla mera scadenza del termine.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra la validità della costituzione tardiva, che può essere salvaguardata, e la decadenza da singole attività processuali non compiute tempestivamente.
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