Sentenza n. 3848/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia. - del provvedimento D.A.C.U.r. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2024 (prot. n. -OMISSIS-) a firma del Questore della Provincia di Como, in forza del quale, per la durata di anni tre, è stato vietato nei confronti del ricorrente l’accesso e lo stazionamento in prossimità di tutti i locali destinati all’intrattenimento e/o alla somministrazione di alimenti e/o bevande situati nel comune di -OMISSIS- nel perimetro ricompreso tra -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, P.zza -OMISSIS-, -OMISSIS-, nonché l’accesso e lo stazionamento in prossimità dei locali destinati all’intrattenimento e/o alla somministrazione di alimenti e/o bevande situati nel comune di -OMISSIS- in V-OMISSIS- - di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.C.U.r. del Questore di Como, della durata di tre anni, recante il divieto di accesso e stazionamento presso locali di intrattenimento e somministrazione di alimenti e bevande in determinati comuni e aree
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il D.A.C.U.r., chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Dal testo emergono contestazioni riferite, in sostanza, ai presupposti della misura, alla sufficienza degli elementi raccolti dall'Amministrazione, alla necessità di un accertamento pieno della responsabilità penale e alla proporzionalità della durata triennale. Il provvedimento era stato adottato dopo che il ricorrente era stato deferito all'Autorità giudiziaria per danneggiamento, percosse, minaccia e lesioni aggravate, commessi in due episodi presso locali di pubblico intrattenimento. L'Amministrazione aveva acquisito la denuncia della persona offesa e svolto autonome indagini mediante video, fotogrammi e testimonianze, identificando il ricorrente quale partecipante all'aggressione. Il ricorrente aveva prodotto stampe di messaggi WhatsApp, ritenute non idonee a infirmare gli accertamenti amministrativi, anche perché prive di certezza quanto a data e cronologia. Sono stati inoltre ritenuti non pertinenti i richiami alla disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre interessi e accessori. Il Collegio ha qualificato il D.A.C.U.r. come misura di prevenzione adottata dal Questore nei confronti di una persona specifica, distinta dalle ordinanze contingibili e urgenti. Ha ritenuto applicabile l'art. 13-bis del d.l. 14/2017 anche nei confronti di persone meramente denunciate per i reati indicati dalla disposizione, quando dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Non è richiesto un accertamento penale definitivo, né la prova oltre ogni ragionevole dubbio del coinvolgimento dell'interessato: sono sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare una valutazione prognostica secondo il criterio del più probabile che non. Nel caso concreto, denuncia, video, fotogrammi e testimonianze sono stati ritenuti sufficienti a sostenere il giudizio di pericolosità e a consentire l'adozione della misura prima del rinvio a giudizio. Le stampe WhatsApp prodotte dal ricorrente non hanno superato tale quadro istruttorio. La durata triennale è stata ritenuta proporzionata alla gravità e alla reiterazione cronologica degli episodi. La domanda cautelare era stata già respinta con precedente ordinanza.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 14/2017
“persone meramente denunciate ... per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza”
La misura può essere adottata anche nei confronti di una persona soltanto denunciata, senza necessità di un accertamento penale definitivo o del rinvio a giudizio, quando sussista una valutazione prognostica di pericolosità fondata su elementi gravi, precisi e concordanti.
art. 604-ter c.p.
Richiamato dall'art. 13-bis d.l. 14/2017 tra i presupposti normativi della misura.
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
Richiamato dall'art. 13-bis d.l. 14/2017 tra i reati rilevanti ai fini dell'adozione della misura.
artt. 336 e 337 c.p.
Richiamati dall'art. 13-bis d.l. 14/2017 tra i reati rilevanti ai fini dell'adozione della misura.
Massime di principio
- Il D.A.C.U.r. è una misura di prevenzione individuale adottata dal Questore e non un'ordinanza contingibile e urgente; pertanto, la sua legittimità va valutata secondo i presupposti specifici stabiliti dall'art. 13-bis d.l. 14/2017.
- Per l'adozione del D.A.C.U.r. non è necessario un accertamento penale definitivo, né la prova del coinvolgimento dell'interessato oltre ogni ragionevole dubbio; sono sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare una valutazione prognostica secondo il criterio del più probabile che non circa il pericolo per la sicurezza.
- L'Autorità di pubblica sicurezza può adottare il D.A.C.U.r. anche prima del rinvio a giudizio della persona indagata, purché il quadro istruttorio consenta di ritenere attendibile il suo coinvolgimento nei fatti e la sussistenza della pericolosità rilevante.
- La durata triennale del D.A.C.U.r. è legittima quando risulti proporzionata alla gravità degli episodi e alla loro successione cronologica.
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