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Sentenza

Sentenza del 19/09/2016 n. 20399 - Comm. Trib. Prov. Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, con recuperi a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA per costi ritenuti fittizi o non adeguatamente documentati, derivanti dai rapporti con la società YYYYY s.r.l. Ha eccepito, tra l'altro, la nullità degli atti per mancata redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, la violazione del contraddittorio preventivo, la tardività degli accertamenti per decorso dei termini ordinari e l'illegittimità del raddoppio dei termini in assenza di prova dell'invio tempestivo della notitia criminis alla Procura. Nel merito ha contestato che le irregolarità del fornitore potessero dimostrare automaticamente l'inesistenza delle operazioni nei suoi confronti.

La decisione

La Commissione ha riunito i ricorsi per connessione e li ha accolti nei limiti precisati in motivazione. Ha ritenuto illegittimo il raddoppio dei termini di accertamento perché l'Agenzia non aveva dimostrato che la notitia criminis fosse stata comunicata all'autorità giudiziaria entro la scadenza dei termini ordinari. Di conseguenza, gli avvisi notificati nel 2014 sono stati considerati tardivi e gli atti impugnati sono stati annullati per decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. L'accoglimento non ha riguardato la parte relativa ai rapporti con XXXXX s.r.l., oggetto di acquiescenza del contribuente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 4 della legge 7 gennaio 1929, n. 4

    Il ricorrente ne ha invocato la violazione per la mancata redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica; la Commissione ha deciso la controversia sulla base della tardività degli accertamenti, senza accogliere espressamente questo motivo.

  • Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La norma tutela il contraddittorio del contribuente dopo la chiusura di una verifica fiscale. L'Agenzia ha sostenuto che non fosse applicabile perché gli accertamenti derivavano da indagini finanziarie e non da una verifica con accesso; ha inoltre affermato di aver comunque acquisito osservazioni e documentazione dal contribuente.

  • Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina i termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e il raddoppio dei termini in presenza di fatti comportanti obbligo di denuncia per reati tributari. Per i periodi anteriori alla riforma del 2015-2016, il raddoppio era subordinato, secondo il regime transitorio applicato dalla Commissione, alla presentazione o trasmissione tempestiva della denuncia.

  • Art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Disciplina i termini di decadenza per gli accertamenti IVA. La decisione richiama la riformulazione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e il regime transitorio applicabile ai periodi d'imposta precedenti.

  • Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Prevede la sospensione del termine per impugnare durante il procedimento di accertamento con adesione. L'Agenzia ha sostenuto che l'istanza fosse stata presentata solo per dilazionare i termini, mentre il contribuente ha affermato che il contraddittorio si fosse concluso il 30 gennaio 2015.

  • Art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere che le operazioni inesistenti contestate integrassero un reato tributario idoneo a giustificare il raddoppio dei termini.

  • Art. 2, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128

    Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento ... notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La Commissione ha ritenuto che questa disposizione fosse stata implicitamente abrogata dal successivo comma 132 della legge di stabilità 2016, nella parte incompatibile con il nuovo regime transitorio sul raddoppio dei termini.

  • Art. 1, commi 130, 131 e 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Il raddoppio non opera qualora la denuncia ... sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

    La disciplina transitoria ha stabilito che, per i periodi d'imposta anteriori alla riforma, il raddoppio dei termini operasse soltanto se la denuncia penale fosse stata presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria. In mancanza di prova di tale adempimento, il raddoppio non è applicabile.

  • Art. 331 del codice di procedura penale

    Individua l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio. Nel caso esaminato, la sussistenza astratta dell'obbligo di denuncia non è stata ritenuta sufficiente, alla luce del regime transitorio applicabile, senza la prova della sua comunicazione tempestiva.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011

    Il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale.

    La sentenza aveva affermato che, in linea generale, il raddoppio dipende dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia e non dall'effettiva instaurazione del procedimento penale. La Commissione ha tuttavia ritenuto che la successiva disciplina normativa transitoria imponesse, per i casi regolati dalla nuova norma, la tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione emette un accertamento oltre il termine ordinario, il raddoppio dei termini non può essere invocato automaticamente: occorre verificare la disciplina temporale applicabile e, per i periodi interessati dal regime transitorio, la tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia penale.
  • La mera astratta configurabilità di un reato tributario o l'esistenza di irregolarità del fornitore non è sempre sufficiente a salvare l'accertamento oltre i termini ordinari; l'Amministrazione deve rispettare e, se contestato, dimostrare i presupposti temporali richiesti dalla legge.
  • Le irregolarità fiscali del fornitore non determinano automaticamente l'inesistenza delle operazioni effettuate con il cliente. È necessaria una valutazione specifica della posizione del cliente e di elementi concreti, come l'effettiva prestazione, i pagamenti, l'inerenza, la documentazione e la consapevolezza o conoscibilità della frode.
  • La mancata redazione del PVC rileva soprattutto quando l'accertamento deriva da una verifica fiscale soggetta alle garanzie dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; non ogni attività istruttoria o indagine finanziaria comporta necessariamente l'obbligo di redigere un verbale di chiusura.
  • In una situazione analoga è opportuno controllare separatamente: data di notifica dell'avviso, termine ordinario applicabile, eventuale dichiarazione omessa o presentata, data e prova della denuncia penale, disciplina transitoria vigente e documentazione che dimostri la reale esecuzione delle operazioni.

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