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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32729/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello su cinque motivi. Principalmente denunciava la mancata dichiarazione della prescrizione dei reati (richiesta anche dal Procuratore generale) perché la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia della Corte territoriale. In via subordinata deduceva vizi di motivazione e valutazione circa l'elemento oggettivo e soggettivo dei reati tributari contestati: sostiene che la società Presider era stata ammessa al concordato preventivo (con scadenze fiscali successive al decreto di apertura e possibilità di pagamento dilazionato), che l'imputato era nell'impossibilità di adempiere (e ciò risultava dagli atti della procedura concordataria e dalla relazione dei commissari giudiziali), che i pagamenti successivi alla domanda di concordato sarebbero stati illegittimi e che, quindi, poteva operare un'esimente/causa di giustificazione (art. 51 c.p.) o comunque la situazione fosse tale da escludere il dolo o la responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Ha ritenuto che la prescrizione era già maturata, anteriormente alla pronuncia della Corte territoriale, e che la doglianza in tal senso è ammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Avendo il ricorrente non rinunciato alla causa estintiva, la Corte ha escluso che fosse possibile un ulteriore esame nel merito delle censure circa l'elemento soggettivo/oggettivo o l'operatività dell'art. 51 c.p., poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice del rinvio sarebbe stato comunque tenuto a declarare l'estinzione; perciò la declaratoria di prescrizione impone l'annullamento definitivo senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (artt. 10-bis e 10-ter)

    art. 10-bis (capo A) e art. 10-ter (capo B)

    Norme che definiscono i reati tributari contestati; la Corte ha preso atto che tali reati risultavano prescritti prima della sentenza impugnata

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 83, comma 4)

    Rinvio alla disciplina emergenziale della sospensione/decorrenza dei termini rilevante per il calcolo della prescrizione; la difesa aveva richiamato tale norma per far decorrere termini di prescrizione prima della sentenza territoriale

  • codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. b)

    art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte afferma che è ammissibile dedurre in cassazione l'intervenuta estinzione per prescrizione non dichiarata dal giudice di merito

  • codice penale (art. 51)

    Richiamato dal ricorrente quale possibile scriminante (adempimento di un dovere o obbligo di non adempiere); la Corte ha ritenuto però che, data la prescrizione non rinunciata, non fosse possibile procedere all'esame di tale causa di esclusione della responsabilità

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di merito e non è stata dichiarata, il ricorso per cassazione può validamente dedurre l'intervenuta estinzione e ottenere l'annullamento senza rinvio.
  • Quando l'imputato invoca una causa estintiva (prescrizione) e non rinuncia a essa, il giudice di legittimità non è tenuto a riesaminare il merito della decisione (ad es. elementi soggettivi/oggettivi della fattispecie o eventuali scriminanti); deve invece accertare e dichiarare l'estinzione.
  • La presentazione di una domanda di concordato preventivo e la disciplina concorsuale non producono automaticamente effetti estintivi o scriminanti rispetto a obblighi tributari: la loro incidenza va valutata con riferimento ai fatti, alle date e agli atti della procedura concorsuale, ma tale valutazione può risultare preclusa se prevale una causa estintiva come la prescrizione.
  • Chi intende fondare la propria difesa sull'esimente dell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) o sulla illegittimità di pagamenti posteriore alla domanda di concordato deve documentare con precisione la tempistica, i divieti normativi e gli atti della procedura concorsuale; in assenza di tale prova la questione rimane di difficile successo.
  • È buona prassi nelle difese penali sollevare tempestivamente la questione della prescrizione in tutte le fasi processuali e dichiarare esplicitamente se si rinuncia o meno a tale causa estintiva, perché la rinuncia apre la strada al merito mentre la mancata rinuncia determina l'immediata declaratoria di estinzione quando la prescrizione è già maturata.

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