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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43637/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria riferita a una contravvenzione del 2010, sostenendo che il termine prescrizionale quinquennale (o decennale in base alla disciplina richiamata) dovesse decorrere dalla scadenza del mese assegnato nella cartella esattoriale notificata il 2/03/2015. Ha dedotto che, essendo la notifica avvenuta prima del compimento del termine di prescrizione, la pena pecuniaria si sarebbe estinta (termine maturato il 2/03/2020) e ha censurato la mancata motivazione del provvedimento che aveva rigettato la sua istanza. Inoltre è emerso che la pena inflitta era composta (ammenda con mesi due di arresto), con richiamo all'art. 173, comma 2, cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n. 150, continui ad applicarsi il regime previgente: l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria, che impedisce l'estinzione per decorso del tempo, si identifica con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento (e in generale con l'inizio dell'esecuzione), e non con la mera notifica della cartella esattoriale o con il termine di pagamento ivi indicato. Ha poi richiamato il principio secondo cui, se la pena pecuniaria è inflitta congiuntamente a pena detentiva (arresto/reclusione), la prescrizione della pecuniaria si collega al termine applicabile alla pena detentiva (art. 173, comma 2). Pertanto la declaratoria di estinzione è stata negata e il ricorrente è stato condannato alle spese (come disposto dal provvedimento).

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente per individuare il punto di decorrenza della prescrizione della pena pecuniaria; la Corte ha comunque applicato l'orientamento secondo cui, nel regime previgente, rileva l'inizio dell'esecuzione (iscrizione a ruolo) e non la sola notifica della cartella

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 212, 213, 235

    Norme sulla riscossione e cartella esattoriale; il ricorrente sosteneva che la scadenza del mese indicato nella cartella stabilisca il dies a quo della prescrizione, tesi ritenuta infondata dalla Corte nel regime previgente

  • art. 173, comma secondo, cod. pen.

    Interpretato nel senso che, quando ammenda e pena detentiva sono congiunte, la prescrizione della pena pecuniaria si determina in relazione al termine applicabile alla pena detentiva; la pecuniaria si prescrive solo se si prescrive la pena detentiva congiunta

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 97, commi 2 e 3

    Il decreto ha modificato la materia, ma le disposizioni non si applicano retroattivamente ai reati commessi prima della sua entrata in vigore; pertanto per il caso concreto si applica il regime previgente

  • art. 159 e art. 160 cod. pen.

    Richiamati per chiarire che le cause di sospensione o interruzione della prescrizione disciplinate per la prescrizione del reato non trovano automaticamente applicazione alla prescrizione della pena pecuniaria; l'inizio dell'esecuzione ferma la decorrenza, non si tratta di una interruzione ai sensi di tali articoli

Massime di principio

  • Per reati commessi prima del d.lgs. 10/10/2022, n. 150, l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria, che impedisce l'estinzione per decorso del tempo, si identifica con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento (avvio della procedura esecutiva), non con la sola notifica della cartella esattoriale o con il termine di pagamento presente nella cartella
  • Se la pena pecuniaria è stata inflitta congiuntamente a una pena detentiva (arresto o reclusione), la prescrizione della pena pecuniaria va calcolata in relazione al termine applicabile alla pena detentiva (art. 173, comma 2)
  • La mera notifica della cartella esattoriale non è sufficiente, nel regime previgente, a far cessare la decorrenza della prescrizione della pena pecuniaria se non è accompagnata dall'inizio formale dell'esecuzione (iscrizione a ruolo)
  • Le cause e le regole di sospensione o interruzione della prescrizione del reato (art. 159 e 160 cod. pen.) non si applicano automaticamente alla prescrizione della pena pecuniaria; l'inizio dell'esecuzione determina la cessazione della decorrenza
  • L'inizio dell'esecuzione rileva indipendentemente dal fatto che sia avvenuto in modo coattivo o con la collaborazione del condannato: è sufficiente la manifestazione della pretesa statale (vis ac potestas punitiva) per impedire l'estinzione della pena

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