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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22892/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui una fondazione sanitaria privata, qualificata come IRCCS, ha chiesto alla Regione e all'azienda sanitaria il rimborso dell'indennità di esclusività medica corrisposta al personale medico per gli anni 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008. Il Tribunale ha revocato il decreto monitorio ritenendo che per il biennio 2003-2004 l'accordo contrattuale del 13 dicembre 2004 prevedesse solo un contributo regionale parametrato all'effettivo finanziamento statale e che tale finanziamento non fosse stato provato; per gli anni 2005-2008 ha escluso ogni base pattizia e, quindi, ogni diritto al rimborso. In appello la fondazione ha sostenuto: 1) che la giurisdizione non spettasse al giudice amministrativo e che la pretesa riguardasse solo l'adempimento di un'obbligazione di pagamento; 2) che gli IRCCS sarebbero equiparati agli ospedali pubblici e non soggetti ai limiti di spesa invocati dalla Corte territoriale; 3) che il diritto al rimborso discenderebbe comunque dalla disciplina legale e dagli accordi richiamati. In cassazione ha proposto tre motivi: violazione dei criteri di riparto di giurisdizione e degli artt. 24, 25, 102 e 103 Cost., nonché dell'art. 112 c.p.c.; violazione della legge n. 132/1968 e della disciplina sugli IRCCS; ulteriore difetto di giurisdizione e violazione della legge di ratifica del TFUE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, perché la Corte d'appello non aveva declinato la giurisdizione ma aveva deciso il merito della controversia; inoltre la questione era già stata affrontata in una precedente decisione delle Sezioni Unite in fattispecie sovrapponibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva sì riconosciuto l'equiparazione degli IRCCS e degli ospedali classificati agli ospedali pubblici, ma aveva negato il diritto al rimborso per gli anni 2005-2008 in assenza di previsione contrattuale e per il 2003 perché il contributo era subordinato alla prova del finanziamento statale, che la ricorrente non aveva fornito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: quanto al difetto di giurisdizione, la questione era già assorbita; quanto al profilo unionale, la preclusione di inammissibilità del ricorso impediva di rimettere la questione alla Corte di giustizia. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore di entrambe le resistenti e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base dei motivi di ricorso, ma i motivi sono ritenuti inammissibili perché non attinenti al decisum o perché non colgono la ratio della sentenza impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse e per mancata attinenza al decisum

  • artt. 24, 25, 102 e 103 Cost.

    richiamati a sostegno della censura sul riparto di giurisdizione, ma non ritenuti utili a superare l'inammissibilità del motivo

  • art. 5 L. n. 1034/1971

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulla giurisdizione

  • art. 133, lett. c, d.lgs. n. 104/2010

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulla giurisdizione

  • art. 1362 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere una lettura del contratto come criterio interpretativo della pretesa economica

  • artt. 8-quinquies e 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    richiamati per sostenere il sistema tariffario e i limiti di spesa delle prestazioni sanitarie; la Corte li considera compatibili con l'equiparazione degli IRCCS agli ospedali pubblici e decisivi nel negare un rimborso extra budget in assenza di previsione contrattuale

  • art. 72, comma 6, L. n. 448/1998

    indicato come norma istitutiva del fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari

  • CCNL 8 giugno 2000

    richiamato quale fonte che disciplina l'applicazione dell'indennità e rinvia alla sede contrattuale per utilizzo e distribuzione delle risorse del fondo

  • accordo contrattuale 13 dicembre 2004

    considerato come atto che, per il 2003-2004, prevede soltanto un contributo subordinato al finanziamento statale e non il rimborso integrale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se censura un punto non deciso in senso sfavorevole al ricorrente o comunque estraneo al decisum.
  • La censura è inammissibile anche quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o della disciplina applicabile.
  • In presenza di una disciplina contrattuale e legale che subordina la remunerazione di un emolumento sanitario ai limiti di spesa e alle previsioni di accordo, non è configurabile un rimborso automatico ed extra-budget in assenza di specifica previsione per le annualità richieste.
  • Quando un accordo prevede un contributo collegato al finanziamento statale, il soggetto che ne invoca il pagamento deve provare il presupposto finanziario cui il contributo è subordinato.
  • La qualificazione di una struttura sanitaria nel sistema pubblico convenzionato non esonera, di per sé, dal rispetto dei tetti di spesa e delle condizioni contrattuali per la remunerazione delle prestazioni e degli emolumenti connessi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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