Cassazione Civile, Ordinanza n. 22892/2025 del 08/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui una fondazione sanitaria privata, qualificata come IRCCS, ha chiesto alla Regione e all'azienda sanitaria il rimborso dell'indennità di esclusività medica corrisposta al personale medico per gli anni 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008. Il Tribunale ha revocato il decreto monitorio ritenendo che per il biennio 2003-2004 l'accordo contrattuale del 13 dicembre 2004 prevedesse solo un contributo regionale parametrato all'effettivo finanziamento statale e che tale finanziamento non fosse stato provato; per gli anni 2005-2008 ha escluso ogni base pattizia e, quindi, ogni diritto al rimborso. In appello la fondazione ha sostenuto: 1) che la giurisdizione non spettasse al giudice amministrativo e che la pretesa riguardasse solo l'adempimento di un'obbligazione di pagamento; 2) che gli IRCCS sarebbero equiparati agli ospedali pubblici e non soggetti ai limiti di spesa invocati dalla Corte territoriale; 3) che il diritto al rimborso discenderebbe comunque dalla disciplina legale e dagli accordi richiamati. In cassazione ha proposto tre motivi: violazione dei criteri di riparto di giurisdizione e degli artt. 24, 25, 102 e 103 Cost., nonché dell'art. 112 c.p.c.; violazione della legge n. 132/1968 e della disciplina sugli IRCCS; ulteriore difetto di giurisdizione e violazione della legge di ratifica del TFUE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, perché la Corte d'appello non aveva declinato la giurisdizione ma aveva deciso il merito della controversia; inoltre la questione era già stata affrontata in una precedente decisione delle Sezioni Unite in fattispecie sovrapponibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva sì riconosciuto l'equiparazione degli IRCCS e degli ospedali classificati agli ospedali pubblici, ma aveva negato il diritto al rimborso per gli anni 2005-2008 in assenza di previsione contrattuale e per il 2003 perché il contributo era subordinato alla prova del finanziamento statale, che la ricorrente non aveva fornito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: quanto al difetto di giurisdizione, la questione era già assorbita; quanto al profilo unionale, la preclusione di inammissibilità del ricorso impediva di rimettere la questione alla Corte di giustizia. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore di entrambe le resistenti e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come base dei motivi di ricorso, ma i motivi sono ritenuti inammissibili perché non attinenti al decisum o perché non colgono la ratio della sentenza impugnata
art. 112 c.p.c.
invocato nel primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse e per mancata attinenza al decisum
artt. 24, 25, 102 e 103 Cost.
richiamati a sostegno della censura sul riparto di giurisdizione, ma non ritenuti utili a superare l'inammissibilità del motivo
art. 5 L. n. 1034/1971
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla giurisdizione
art. 133, lett. c, d.lgs. n. 104/2010
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla giurisdizione
art. 1362 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere una lettura del contratto come criterio interpretativo della pretesa economica
artt. 8-quinquies e 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
richiamati per sostenere il sistema tariffario e i limiti di spesa delle prestazioni sanitarie; la Corte li considera compatibili con l'equiparazione degli IRCCS agli ospedali pubblici e decisivi nel negare un rimborso extra budget in assenza di previsione contrattuale
art. 72, comma 6, L. n. 448/1998
indicato come norma istitutiva del fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari
CCNL 8 giugno 2000
richiamato quale fonte che disciplina l'applicazione dell'indennità e rinvia alla sede contrattuale per utilizzo e distribuzione delle risorse del fondo
accordo contrattuale 13 dicembre 2004
considerato come atto che, per il 2003-2004, prevede soltanto un contributo subordinato al finanziamento statale e non il rimborso integrale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se censura un punto non deciso in senso sfavorevole al ricorrente o comunque estraneo al decisum.
- La censura è inammissibile anche quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o della disciplina applicabile.
- In presenza di una disciplina contrattuale e legale che subordina la remunerazione di un emolumento sanitario ai limiti di spesa e alle previsioni di accordo, non è configurabile un rimborso automatico ed extra-budget in assenza di specifica previsione per le annualità richieste.
- Quando un accordo prevede un contributo collegato al finanziamento statale, il soggetto che ne invoca il pagamento deve provare il presupposto finanziario cui il contributo è subordinato.
- La qualificazione di una struttura sanitaria nel sistema pubblico convenzionato non esonera, di per sé, dal rispetto dei tetti di spesa e delle condizioni contrattuali per la remunerazione delle prestazioni e degli emolumenti connessi.
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