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Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento della determina del dirigente del Settore 3 - Servizi Finanziari, Patrimonio e Ambiente del Comune di Crotone del -OMISSIS-, di aggiudicazione del servizio di pulizia di fossi e canali, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Giustizia amministrativa202501032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dirigenziale di aggiudicazione del servizio di pulizia di fossi e canali, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l'aggiudicazione disposta dal Comune di Crotone in favore della controinteressata, deducendo, anzitutto, l'assenza del requisito di capacità tecnico-professionale relativo allo svolgimento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi per un importo complessivo almeno pari a 500.000 euro. Secondo la ricorrente, i servizi dichiarati dall'aggiudicataria ammontavano soltanto a 234.148,35 euro. Ha inoltre censurato la valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, ritenendo non adeguatamente considerati i subcriteri relativi alla struttura organizzativa, alle macchine operatrici e alla qualifica del personale. Infine, ha dedotto eccesso di potere per il mancato riscontro a un'istanza di riesame in autotutela. Nella memoria ex art. 73 c.p.a. la ricorrente ha introdotto ulteriori doglianze, relative all'uso del soccorso istruttorio, alla coerenza e motivazione dei punteggi tecnici e alla violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 8 l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso l'esame delle nuove censure introdotte nella memoria ex art. 73 c.p.a., rilevando che esse non costituivano mero sviluppo dei motivi originari, ma ampliavano il thema decidendum introducendo nuove ragioni di illegittimità. Tali doglianze avrebbero dovuto essere proposte mediante tempestivi motivi aggiunti. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Quanto al requisito di capacità tecnico-professionale, il giudice ha valorizzato la documentazione indicata dal Comune e caricata sulla piattaforma Tuttogare a seguito del soccorso istruttorio, anche in ragione del malfunzionamento del sistema FVOE 2.0: da tale documentazione risultava lo svolgimento di servizi analoghi per 822.375,72 euro, importo superiore alla soglia richiesta. La legittimità del soccorso istruttorio non è stata esaminata perché la relativa censura era stata introdotta tardivamente nella memoria. Quanto alla valutazione dell'offerta tecnica, il TAR ha richiamato l'ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, e ha rilevato che la ricorrente si era limitata a contestare alcuni punteggi senza indicare le ragioni concrete dell'illogicità dell'operato amministrativo. Il motivo è stato pertanto ritenuto non favorevolmente apprezzabile. È stata respinta anche la censura relativa al mancato riscontro all'istanza di riesame, poiché l'amministrazione non ha un obbligo generale di pronunciarsi espressamente sulle richieste di riesame; inoltre, nel caso concreto, il Comune aveva esaminato l'istanza e l'aveva rigettata con provvedimento motivato, autonomamente non impugnato. Il TAR ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.148 euro per ciascuna delle parti vittoriose, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le nuove ragioni di illegittimità non possono essere introdotte mediante una semplice memoria ex art. 73 c.p.a.; quando ampliano il thema decidendum devono essere proposte con motivi aggiunti tempestivamente notificati e depositati.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le garanzie partecipative sono state richiamate dalla ricorrente, ma la relativa censura, introdotta tardivamente nella memoria, non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Le censure che introducono nuove ragioni di illegittimità e ampliano il thema decidendum non possono essere proposte per la prima volta in una memoria ex art. 73 c.p.a.; devono essere introdotte mediante motivi aggiunti tempestivamente notificati e depositati.
  • Il possesso di un requisito di capacità tecnico-professionale può risultare dalla documentazione acquisita dalla stazione appaltante mediante soccorso istruttorio, anche quando l'integrazione documentale sia resa necessaria da malfunzionamenti della piattaforma di verifica, purché dalla documentazione risultino concretamente i servizi analoghi richiesti dalla lex specialis.
  • Le valutazioni della commissione di gara sull'offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità; una contestazione generica dei punteggi, priva dell'indicazione delle concrete ragioni di illogicità, non è sufficiente a ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione.
  • L'amministrazione non è tenuta, in via generale, a pronunciarsi espressamente sulle istanze di riesame in autotutela; qualora comunque esamini l'istanza e la respinga con un provvedimento motivato, tale provvedimento deve essere autonomamente impugnato per contestarne la legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaSoccorso istruttorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioEccesso di potereTermini del procedimento

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