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Ordinanza

Ordinanza del 15/11/2017 n. 27075 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - Controllo della movimentazione sui conti bancari con estensione a quelli dei congiunti del contribuente - Possibilità di inversione probatoria non dimostrando costi documentati - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore contro un accertamento IVA, IRPEF e IRAP fondato sulle movimentazioni dei conti correnti del coniuge e della madre. Ha confermato che, in presenza di elementi sintomatici quali la contiguità familiare e l’assenza di redditi propri dei titolari dei conti, il contribuente deve fornire una prova analitica della riferibilità o estraneità di ogni singola operazione. Non è ammessa la deduzione forfettaria di costi non documentati quando il maggior reddito deriva da versamenti e prelevamenti bancari. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Accertamento bancario su conti del contribuente e dei congiunti: imputazione delle movimentazioni e deducibilità dei costi documentati

Accertamento bancario su conti del contribuente e dei congiunti

La pronuncia esamina la legittimità di un accertamento tributario fondato sulle movimentazioni bancarie effettuate non solo sui conti dell’imprenditore, ma anche su quelli intestati al coniuge e alla madre. La Corte conferma l’utilizzabilità di tali operazioni ai fini della ricostruzione del reddito e chiarisce l’onere probatorio gravante sul contribuente.

Oggetto dell’accertamento e decisione di merito

La CTR del Piemonte aveva parzialmente confermato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di F.E. per l’anno d’imposta 2000, con riferimento a IVA, IRPEF e IRAP. L’accertamento riguardava la rettifica del reddito d’impresa effettuata a seguito dell’accesso ai conti correnti intestati al coniuge e alla madre del contribuente.

L’unica domanda accolta dalla CTR aveva riguardato la rideterminazione dell’aliquota IVA nella misura corrispondente all’aliquota media. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Utilizzabilità dei conti correnti dei congiunti

La Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il contribuente contestava l’imputazione a sé delle somme movimentate su conti formalmente intestati a terzi, sostenendo che la mancanza di redditi propri dei titolari e le dichiarazioni rese non fossero sufficienti a dimostrare un’interposizione fittizia.

Richiamando la propria giurisprudenza consolidata, la Corte ha ribadito che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, i prelevamenti e i versamenti risultanti dai conti bancari possono essere imputati a ricavi dell’attività d’impresa, salvo prova contraria del contribuente. Tale principio può estendersi ai conti intestati a congiunti quando ricorrano elementi sintomatici idonei a collegare le movimentazioni all’attività verificata.

Sono stati considerati particolarmente rilevanti:

  • la ristretta compagine sociale, ove presente;
  • il rapporto di stretta contiguità familiare tra il contribuente o gli amministratori e i titolari dei conti;
  • l’assenza di redditi propri dei congiunti intestatari;
  • la probabilità che le movimentazioni siano riferibili al soggetto sottoposto a verifica.

In tali situazioni, la presunzione può essere superata soltanto attraverso una dimostrazione specifica e analitica di segno contrario.

Onere della prova sulle singole movimentazioni

La Corte ha precisato che non è sufficiente fornire spiegazioni generiche o prospettare causali astratte per giustificare l’afflusso o il deflusso di somme. Il contribuente deve dimostrare, con riferimento a ciascuna operazione, alternativamente:

  • la riferibilità della movimentazione a operazioni già indicate nelle dichiarazioni fiscali;
  • l’estraneità della movimentazione all’attività d’impresa;
  • la diversa natura giuridica ed economica dell’operazione, adeguatamente documentata.

La CTR, secondo la Corte, si è attenuta a tali principi. Le contestazioni del contribuente miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità in assenza di una specifica e adeguata censura motivazionale.

Contestazione dei versamenti come restituzione di finanziamenti

Il secondo motivo riguardava la mancata considerazione delle spiegazioni relative a versamenti che il contribuente affermava di avere effettuato sui conti dei familiari per restituire precedenti finanziamenti.

La censura è stata dichiarata inammissibile perché non decisiva e non autosufficiente. La CTR aveva rilevato che i familiari erano privi di redditi propri, circostanza incompatibile con la loro capacità di concedere i finanziamenti asseritamente restituiti. Inoltre, il contribuente non aveva indicato in modo concreto gli elementi probatori sui quali fondava tale ricostruzione.

Deducibilità dei costi e impossibilità di una quantificazione forfettaria

Il contribuente aveva chiesto di ridurre il maggior reddito accertato riconoscendo forfettariamente costi presunti, sulla base della considerazione generale che l’esercizio di un’attività d’impresa comporta normalmente dei costi.

La Corte ha respinto le censure relative alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e all’omessa motivazione, ritenendo chiara la motivazione della CTR. Quest’ultima aveva escluso la deduzione di costi non provati e aveva spiegato che, poiché l’accertamento comprendeva sia prelevamenti sia versamenti, il contribuente avrebbe potuto dimostrare che i prelevamenti corrispondevano a pagamenti relativi ad acquisti registrati e, quindi, non potevano essere trattati come ricavi presunti.

La CTR aveva inoltre precisato che soltanto nel caso di accertamenti fondati esclusivamente su prelevamenti avrebbe potuto valutare, in via presuntiva, l’esistenza di costi dai quali desumere anche maggiori ricavi. Nel caso concreto, invece, la ricostruzione riguardava contemporaneamente prelevamenti e versamenti.

La Corte ha quindi affermato, in termini incompatibili con la richiesta del contribuente, che quando il maggior reddito è ricostruito sulla base di accertamenti bancari concernenti prelevamenti e versamenti possono essere dedotti soltanto i costi specificamente documentati. Poiché tale prova non era stata fornita, la richiesta di riconoscimento forfettario è stata implicitamente rigettata per assorbimento.

Esito del giudizio e spese

La Corte di cassazione ha conclusivamente:

  • rigettato il ricorso;
  • ritenuto infondati il primo, il terzo e il quarto motivo;
  • dichiarato inammissibile il secondo motivo;
  • condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Le spese sono state liquidate in 8.000,00 euro a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta a Roma il 13 ottobre 2017 e depositata in cancelleria il 15 novembre 2017.

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