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Ordinanza

Ordinanza del 15/11/2017 n. 27071 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Cartella di pagamento - Carenza di motivazione relativa al calcolo degli interessi - Invalidità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che la cartella di pagamento relativa a interessi maturati su un debito tributario deve indicare la normativa applicata, le aliquote e i criteri di calcolo. La motivazione è necessaria anche quando il debito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato; per le cartelle notificate dopo l’entrata in vigore della legge n. 212/2000 deve inoltre essere allegata la sentenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione.

Invalidità della cartella di pagamento priva di motivazione sul calcolo degli interessi

Invalidità della cartella per carenza di motivazione sugli interessi

La pronuncia riguarda una cartella di pagamento emessa per IRPEF e ILOR relative agli anni d’imposta 1991 e 1992. La Corte di cassazione ha stabilito che la cartella è invalida quando non consente al contribuente di comprendere e verificare le modalità di determinazione degli interessi richiesti.

Vicenda processuale

La CTR della Puglia aveva confermato il rigetto del ricorso proposto da P.A. contro il ruolo e la cartella di pagamento. Secondo il giudice regionale, la cartella, avendo una funzione meramente riscossiva, non doveva necessariamente indicare le modalità di calcolo degli interessi, poiché tali elementi sarebbero già stati contenuti negli avvisi di accertamento.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando sia la violazione della legge n. 212/2000 sia l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Equitalia ETR S.p.A. e l’Agenzia delle entrate hanno resistito con separati controricorsi. La memoria depositata dal contribuente è stata ritenuta tardiva.

Motivi del ricorso

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 212/2000, in combinato disposto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il contribuente sosteneva che la cartella avrebbe dovuto indicare:

  • la disposizione normativa applicata;
  • le percentuali degli interessi;
  • i criteri di calcolo e liquidazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Il secondo motivo denunciava l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In particolare, veniva contestato che gli avvisi di accertamento, quali atti presupposti, contenessero effettivamente le indicazioni necessarie sul calcolo degli interessi.

Principio sulla motivazione degli interessi

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente per la loro connessione. Dalla sentenza impugnata risultava che la cartella era stata emessa sulla base di avvisi di accertamento a suo tempo impugnati, dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in materia di riscossione delle imposte sui redditi, la cartella relativa agli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata. Il contribuente deve essere posto nella condizione di verificare la correttezza del calcolo, anche quando l’esistenza del debito sia stata riconosciuta in una sentenza passata in giudicato.

Il giudicato sul debito principale, quindi, non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare la quantificazione degli interessi. L’obbligo assume particolare rilievo perché, per le cartelle notificate dopo l’entrata in vigore della legge n. 212/2000, deve essere allegata anche la sentenza che costituisce il presupposto della riscossione.

La Corte ha richiamato, in proposito, Cass. n. 15554/2017, Cass. n. 8651/2009 e, in motivazione, Cass. n. 4516/2012.

Vizio della decisione della CTR

La CTR, disattendendo il principio sopra richiamato, non aveva chiarito sulla base di quali specifici elementi di fatto avesse concluso che gli avvisi di accertamento contenessero le indicazioni sulle modalità di calcolo degli interessi.

La decisione regionale è stata pertanto ritenuta viziata sia per l’erronea interpretazione dell’obbligo di motivazione della cartella sia per l’insufficiente verifica del contenuto effettivo degli atti presupposti.

Esito del giudizio

La Corte di cassazione ha:

  • accolto il ricorso del contribuente;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la controversia alla CTR della Puglia, in diversa composizione;
  • demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata pronunciata il 13 ottobre 2017 e depositata in cancelleria il 15 novembre 2017.

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