Ordinanza del 14/11/2017 n. 26935 - Corte di Cassazione
IRPEF - Redditi di Impresa - Imposta assolta sugli acquisti di carburante - Compilazione della scheda carburante secondo il modello previsto dal DPR n. 444 del 1997 - Carenza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che la detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi relativi all’acquisto di carburante per mezzi d’impresa sono subordinate alla corretta compilazione delle schede carburante secondo il modello previsto dal DPR n. 444/1997. L’indicazione chilometrica, richiesta a fini antielusivi, non può essere sostituita da altra documentazione. Poiché la contabilità della società non rispettava i requisiti formali, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e rigettato i ricorsi originari dei contribuenti.
Detrazione IVA e deduzione dei costi per carburante: necessità della scheda carburante conforme al DPR n. 444/1997, inclusa l’indicazione dei chilometri.
Detrazione e deduzione dei costi di carburante
La decisione riguarda la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante e la detraibilità della relativa IVA da parte di una società esercente attività di autotrasporto. La Corte di cassazione ha precisato che tali benefici fiscali sono subordinati al rispetto degli specifici requisiti formali e documentali previsti dalla normativa.
Vicenda processuale
La Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva respinto i ricorsi proposti dalla società Autotrasporti G. & C. sas di L.E., L.E. e G.F. contro gli avvisi di accertamento relativi all’anno 2005, concernenti IRAP, IVA, IRPEF e altre imposte.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza del 14 settembre 2015, aveva accolto parzialmente l’appello della società, ritenendo infondata, tra l’altro, la ripresa fiscale relativa alla deduzione dei costi e alla detrazione dell’IVA per l’acquisto di carburante.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione o falsa applicazione del DPR n. 444/1997, articoli 2 e 3, dell’articolo 109 del DPR n. 917/1986 e dell’articolo 2697 del codice civile. I contribuenti intimati non si sono costituiti nel giudizio di legittimità.
Requisiti della scheda carburante
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la possibilità di detrarre l’IVA assolta sull’acquisto di carburante destinato ai mezzi impiegati nell’attività d’impresa è subordinata alla regolare compilazione delle cosiddette schede carburanti.
Le schede devono essere rilasciate dall’addetto alla distribuzione e rispettare i requisiti di forma e contenuto stabiliti dalla legge, risultando conformi al modello allegato al DPR n. 444/1997. Tra gli elementi richiesti rientra anche l’indicazione dei chilometri percorsi o rilevati, prescrizione avente finalità antielusiva.
L’indicazione chilometrica non è surrogabile mediante altri documenti. Pertanto, la produzione di documentazione diversa dalla scheda carburante regolarmente compilata non è sufficiente a dimostrare il diritto alla deduzione del costo o alla detrazione dell’IVA quando manchino i requisiti formali prescritti.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato era pacifico che la contabilità aziendale della società verificata non corrispondesse ai requisiti formali previsti dagli articoli 2 e 3 del DPR n. 444/1997.
La CTR, riconoscendo comunque la deducibilità dei costi di acquisto del carburante e la detraibilità della relativa IVA, si era posta in contrasto con il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla Corte anche attraverso la sentenza n. 24409 del 30 novembre 2016.
La censura dell’Agenzia delle entrate è stata quindi ritenuta fondata. La mancanza dei requisiti formali delle schede carburanti ha comportato l’esclusione dei benefici fiscali relativi agli acquisti di carburante.
Decisione della Corte
La Corte di cassazione ha:
- accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate;
- cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
- deciso la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
- rigettato i ricorsi originari dei contribuenti anche con riferimento ai costi di acquisto dei carburanti;
- compensato le spese dei giudizi di merito, considerato l’esito alterno delle precedenti fasi processuali;
- condannato i contribuenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000, oltre alle spese prenotate a debito.
La decisione è stata assunta a Roma il 5 ottobre 2017 e depositata in cancelleria il 14 novembre 2017.
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