Ordinanza del 15/11/2017 n. 27054 - Corte di Cassazione
Accertamento Imposte - Avviso di accertamento - Accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/73 - Rettifica del reddito imponibile - Accordo transattivo su emolumenti erogati dal contribuente - Autonoma ricostruzione dell'ufficio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo legittima la sentenza tributaria che aveva rideterminato il maggior reddito d’impresa sulla base degli emolumenti concordati in una transazione con l’INPS, anziché sulla ricostruzione degli ispettori, in presenza di una controversia sulla durata effettiva della prestazione lavorativa. Il secondo motivo, relativo a una presunta pronuncia equitativa e all’oscurità del dispositivo, è stato dichiarato inammissibile. L’Agenzia è stata condannata alle spese per Euro 2.200, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Accertamento del reddito imponibile mediante emolumenti oggetto di accordo transattivo con l’INPS
Accertamento del reddito imponibile e accordo transattivo con l’INPS
La controversia riguarda la rettifica del reddito imponibile di una contribuente esercente attività di rivendita di tabacchi, con riferimento all’anno d’imposta 2000. La Corte di cassazione ha stabilito che la determinazione del maggior reddito può essere effettuata sulla base degli emolumenti oggetto di un accordo transattivo intervenuto tra la contribuente e l’INPS, quando sia controversa la durata effettiva della prestazione lavorativa della dipendente.
Origine dell’accertamento
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento sulla base dei processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di finanza il 15 e il 21 gennaio 2004. Dagli accertamenti era emerso che una lavoratrice dipendente aveva prestato un numero di ore superiore a quello dichiarato.
L’Ufficio aveva quindi recuperato a tassazione, ai fini IVA, IRPEF e IRAP per il periodo d’imposta 2000, il ricavo ritenuto presuntivamente collegato al costo del lavoro relativo alle ore non dichiarate.
Decisioni dei giudici tributari
La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva confermato tale decisione, ritenendo che il maggior reddito d’impresa dovesse essere determinato sulla base delle somme concordate tra la contribuente e l’INPS nell’accordo transattivo stipulato davanti alla Commissione provinciale del lavoro di Palermo.
La decisione si fondava sulla considerazione che dagli atti risultava controversa la durata della prestazione lavorativa settimanale della dipendente. Di conseguenza, gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza non erano stati ritenuti sufficienti a determinare in modo definitivo l’entità del lavoro non dichiarato.
Primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia aveva denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’accordo transattivo fosse un atto stragiudiziale fondato sulla volontà delle parti di evitare un contenzioso lavoristico.
Secondo l’Agenzia, tale accordo non avrebbe potuto costituire una prova idonea a smentire, neppure parzialmente, gli esiti dell’attività istruttoria e la conseguente pretesa tributaria. Al contrario, la transazione avrebbe rappresentato un ulteriore elemento indiziario dell’esistenza di un rapporto di lavoro non dichiarato.
L’Agenzia aveva inoltre contestato l’affermazione della Commissione regionale secondo cui la durata settimanale della prestazione lavorativa fosse controversa. A suo avviso, il periodo di lavoro irregolare era stato determinato sulla base della differenza tra le ore dichiarate e quelle effettivamente svolte, assumendo come riferimento l’orario di 40 ore settimanali previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria. Le dichiarazioni rese dalla dipendente, sebbene successivamente ritrattate, avrebbero confermato tale ricostruzione.
Valutazione della Corte sul primo motivo
La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile e, comunque, infondato.
Quanto alla prima censura, la Corte ha osservato che l’argomentazione dell’Agenzia presupponeva un accertamento di fatto diverso da quello compiuto dai giudici di merito. L’Agenzia assumeva infatti che gli esiti dell’attività della Guardia di finanza fossero di per sé sufficienti a sostenere l’avviso e che fossero stati neutralizzati soltanto dall’accordo transattivo. La sentenza impugnata, invece, era basata sul presupposto opposto, ossia sulla controversia relativa alla durata della prestazione lavorativa e sulla conseguente insufficienza probatoria degli elementi raccolti.
Quanto alla contestazione della valutazione delle dichiarazioni della lavoratrice e delle ore effettivamente svolte, la Corte ha rilevato che essa riguardava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Tale censura non poteva essere proposta come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha inoltre precisato che dalla motivazione della sentenza non emergeva l’applicazione di criteri di giudizio o di regole di riparto dell’onere della prova diversi da quelli previsti dalle norme richiamate dall’Agenzia.
Rilevanza dell’accordo transattivo
La Corte ha ritenuto che il riferimento agli emolumenti transatti con l’INPS non fosse, di per sé, inidoneo alla determinazione del reddito imponibile relativo ai singoli anni interessati dall’accordo.
La quantificazione poteva essere effettuata mediante una semplice proporzione tra:
- il carico riferibile a ciascun anno, determinato sulla base degli emolumenti corrispondenti alle ore ritenute non dichiarate dagli agenti verificatori;
- il carico corrispondentemente calcolabile sulla base degli emolumenti oggetto della transazione.
Pertanto, l’accordo transattivo poteva costituire un parametro concretamente utilizzabile per rideterminare il reddito imponibile, senza porsi in contrasto con l’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973.
Secondo motivo di ricorso: giudizio di equità e dispositivo asseritamente inintelligibile
Con il secondo motivo l’Agenzia aveva denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che la decisione fosse espressione di un giudizio di equità, non consentito al giudice tributario, anziché di una valutazione di merito secondo legge.
L’Agenzia aveva inoltre lamentato che il dispositivo fosse estremamente succinto e non consentisse di individuare con chiarezza l’effettivo carico tributario rideterminato. Era stato evidenziato anche che l’accordo lavoristico riguardava un periodo più ampio, dal 1993 al 2002, rispetto all’anno d’imposta oggetto dell’accertamento.
Valutazione della Corte sul secondo motivo
La Corte ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché generico e sostanzialmente apodittico. L’Agenzia non aveva spiegato per quali ragioni la decisione dovesse essere qualificata come pronuncia secondo equità anziché come decisione secondo legge, né aveva indicato concretamente per quale motivo il dispositivo fosse incomprensibile.
La Corte ha aggiunto che le eventuali difficoltà relative all’attuazione concreta del precetto contenuto nella sentenza riguardano, se necessario, il giudizio di ottemperanza e non determinano la nullità della sentenza. La nullità sarebbe configurabile soltanto in presenza di una radicale mancanza del dispositivo o di un’irrimediabile contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, circostanze non riscontrate nel caso concreto.
Esito del giudizio e spese
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato rigettato.
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente, liquidate in:
- Euro 2.200 per compensi;
- spese forfettarie nella misura del 15%;
- accessori di legge.
Poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, la Corte ha precisato che non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La decisione è stata assunta a Roma il 6 luglio 2017 e depositata in cancelleria il 15 novembre 2017.
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