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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33803/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per vizio di motivazione e travisamento della prova. Denuncia un'apparente incongruenza cronologica tra gli orari ricavati dal rilevamento GPS dell'autovettura in uso all'imputato e gli orari forniti da vittime/testimoni relativamente alla consumazione dei furti (sostenendo che telefoni moderni siano automaticamente sincronizzati via satellite e dunque il GPS escluderebbe la presenza dell'imputato). Contesta inoltre l'eccessiva valutazione probatoria del rinvenimento e riconoscimento, a favore dei proprietari, di una macchina per il caffè e di un giubbotto di marca, sostenendo che si tratti di beni di facile reperibilità e non univoci. Denuncia omessa motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. (richieste in memoria) e la mancata applicazione dell'attenuante ex art. 114 c.p. per partecipazione minima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche e non specifiche le censure relative alla sincronizzazione GPS/orologi, rilevando che la sentenza impugnata dava motivi logici addotti (possibilità di sincronizzazione manuale e movimenti ripetuti e coordinati dei veicoli del gruppo nelle vicinanze degli obiettivi). Ha inoltre confermato la rilevanza probatoria del rinvenimento dei beni in contesto (movimentazione del gruppo, osservazioni dell'imputato che usciva e rientrava dal covo), e ha escluso l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. perché l'imputato garantiva copertura logistica e controllo del territorio (ruolo di "palo" rilevante). Le circostanze attenuanti generiche sono state giudicate infondate e genericamente dedotte, con la Corte che ha motivato l'esistenza di elementi ostativi quali precedenti penali e l'elevato grado di professionalità dell'organizzazione delittuosa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la parte ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto un enunciato del motivo nei limiti necessari per la motivazione; il ricorso era presentato nei limiti di tale norma

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiesta dal difensore per il riconoscimento di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e ha motivato il diniego indicando precedenti e la professionalità del reato come ostativi

  • art. 114 cod. pen.

    Richiesta come attenuante per partecipazione minima; la Corte ha interpretato che il ruolo logistico/di controllo del territorio non consente il riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza

  • art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23/06/2017 n.103)

    Norma richiamata per la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente

  • norme procedurali su trattazione con intervento (art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 e successive proroghe/convertiti richiamati)

    Richiamate per giustificare la trattazione del ricorso con intervento delle parti e le modalità di deposito a mezzo PEC, senza rilevanza sul merito

  • giurisprudenza della Corte di cassazione (massime citate)

    es. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012; Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021; altre pronunce citate nella motivazione

    Richiami giurisprudenziali usati per affermare i principi sull'inammissibilità dei motivi generici, sul mancato riconoscimento dell'attenuante per il "palo" e sui criteri di motivazione per le attenuanti generiche

Massime di principio

  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata: argomentazioni generiche o riassunte non sono ammissibili
  • La discrepanza apparente tra orari GPS e dichiarazioni di testimoni non elimina di per sé la prova se la sentenza motiva plausibili ragioni tecniche o fattuali (es. sincronizzazione manuale, movimenti coordinati dei veicoli, osservazioni oculari)
  • Il rinvenimento e riconoscimento di beni nelle disponibilità degli imputati assume maggior valore probatorio se inserito in un quadro fatto di comportamenti coerenti (es. partenza/ritorno al covo, movimenti ripetuti dei veicoli, contestualità del rinvenimento)
  • L'attenuante ex art. 114 c.p. (partecipazione minima) non si riconosce quando il contributo dell'imputato, pur non esecutivo, agevola concretamente la commissione del reato (es. funzione di palo, copertura logistica o controllo del territorio)
  • Le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) richiedono una motivazione specifica del giudice che individui elementi concreti e non deduzioni vaghe; precedenti penali e l'organizzazione/professionalità del reato possono essere ostativi
  • In fase di impugnazione, la mera reiterazione di censure già esaminate e ritenute infondate in appello, senza nuova specificazione, conduce in cassazione all'inammissibilità per generica riproposizione

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