Cassazione Civile, Sentenza n. 3858/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Diniego del rimborso IRPEG per l'anno d'imposta 1999 pari a € 2.146.196,00 richiesto dalla contribuente; questioni impugnate: (i) la pretesa decadenza/ prescrizione del potere dell'Amministrazione di rettificare la dichiarazione (termine decennale dalla presentazione), con conseguente "cristallizzazione" del credito esposto in dichiarazione; (ii) la presunta insufficiente motivazione del provvedimento di diniego (o la possibilità dell'Amministrazione di lasciar decorrere il termine e far valere il silenzio-rifiuto), nonché chi grava dell'onere della prova circa il diritto al rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (i) sul piano della decadenza/prescrizione, ha richiamato il principio (Sezioni Unite, Cass. 15/3/2016, n.5069) secondo cui l'Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento, poiché i termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei crediti dell'Amministrazione e non dei suoi debiti; ne consegue che la sentenza della C.T.R., che aveva ritenuto impossibile la contestazione per sopraggiunta prescrizione, è stata cassata in questa parte. (ii) Quanto alla motivazione del diniego, la Corte ha ritenuto che il provvedimento appariva adeguatamente motivato secondo la giurisprudenza consolidata (la motivazione non deve essere esaustiva ma deve indicare gli aspetti essenziali e le norme di riferimento). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per nuovo giudizio; le spese di legittimità sono regolate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel ricorso in relazione al potere di rettifica/controllo dell'Amministrazione; la Corte esamina la lamentata decadenza dell'Ufficio dal potere di controllo sulla dichiarazione 1999 ma conclude che la scadenza dei termini non impedisce all'Amministrazione di eccepire l'inesistenza del credito in sede di rimborso.
art. 2946 cod. civ.
Riferimento alla prescrizione ordinaria decennale che la contribuente assumeva come causa di "cristallizzazione" del credito; la Corte distingue tra prescrizione dell'azione e possibilità per l'Amministrazione di eccepire l'inesistenza del credito anche dopo i termini per l'accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.
Norma di legittimità invocata per dedurre violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali: è il motivo di cassazione per cui è stato prospettato il rimedio.
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Rilevante in relazione al dovere di motivazione dell'Amministrazione; la Corte conferma che per un diniego di rimborso è sufficiente una motivazione che evidenzi gli aspetti essenziali e le norme richiamate, non una motivazione esaustiva.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel mezzo di impugnazione relativo alle modalità di esercizio dei poteri dell'Amministrazione tributaria; inserito nella valutazione complessiva sull'adeguatezza del provvedimento di diniego.
art. 2697 cod. civ.
Richiama il principio dell'onere della prova: in caso di richiesta di rimborso è il contribuente (attore sostanziale) che deve provare i fatti fondanti il diritto al rimborso.
Cass. sez. U., 15 marzo 2016, n. 5069
quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum
Principio applicato dalla Corte: i termini decadenziali per l'accertamento limitano l'azione dell'Amministrazione a vantaggio dei suoi crediti, ma non impediscono che l'Amministrazione eccepisca, anche oltre tali termini, l'inesistenza di un credito richiesto dal contribuente a rimborso.
art. 1442, quarto comma, cod. civ.
Richiamato come principio analogo che autorizza a far valere una causa di annullabilità a titolo di eccezione anche dopo il termine prescrizionale dell'azione; usato dalla Corte a supporto della posizione che l'Amministrazione possa eccepire l'inesistenza del credito.
Cass. 5 maggio 2010, n. 10797
Precedente giurisprudenziale citato sulla sufficienza della motivazione del provvedimento di rigetto/silenzio-rifiuto: la motivazione è adeguata se indica gli elementi essenziali e le norme richiamate.
Cass. 18 aprile 2014, n. 8998
Ulteriore precedente a supporto del principio che la motivazione del diniego non deve essere esaustiva ma deve delineare le ragioni essenziali del provvedimento.
Massime di principio
- La scadenza dei termini per l'accertamento (o la prescrizione decennale) non implica automaticamente la "cristallizzazione" del credito esposto in dichiarazione: l'Amministrazione può eccepire l'inesistenza del credito anche dopo i termini per l'accertamento, secondo il principio delle Sezioni Unite ("quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum").
- In caso di richiesta di rimborso, il contribuente ha l'onere di provare i fatti che fondano il diritto al rimborso (art. 2697 c.c.); l'Amministrazione può quindi opporre eccezioni sull'inesistenza del credito.
- Un provvedimento di diniego di rimborso (o il silenzio-rifiuto) non necessita di una motivazione completa ed esaustiva; è però necessario che la motivazione riporti gli aspetti essenziali delle ragioni del rigetto e le norme richiamate.
- Comunicazioni endoprocedimentali dell'Amministrazione (es. inviti a regolarizzare o a fornire documentazione) non costituiscono automaticamente riconoscimento del credito e non impediscono successive contestazioni.
- La decisione favorevole in primo o secondo grado non esclude la possibilità di cassazione su questioni di diritto rilevanti; se la Corte di cassazione individua errori di diritto la causa viene rinviata per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe valutare distintamente (i) la decorrenza e natura della prescrizione/decadenza del potere di accertamento e (ii) l'onere probatorio e la qualità della motivazione amministrativa, perché sono profili giuridici separati che influenzano l'esito del contenzioso.
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