Sentenza n. 26/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato il giorno 22.2.2024 dalla Motorizzazione civile di Pesaro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento adottato il 22 febbraio 2024 dalla Motorizzazione civile di Pesaro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Motorizzazione civile di Pesaro, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Dopo la costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti, il ricorrente ha depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. La rinuncia non rispettava integralmente le formalità previste, poiché non era stata notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza pubblica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che la rinuncia irrituale, pur non essendo idonea a determinare l'estinzione del giudizio quale rinuncia formalmente perfezionata, potesse essere valutata come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. e dell'art. 35 c.p.a. La controversia è stata quindi definita in rito, senza esame della legittimità del provvedimento impugnato. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della definizione processuale e della posizione non oppositiva delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e le relative formalità, tra cui la notificazione alle altre parti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare la rinuncia irrituale quale dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non conforme alle formalità processuali, e in particolare non notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza, non determina necessariamente l'estinzione del giudizio, ma può essere valutata dal giudice come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
- Quando il ricorrente manifesta in modo non rituale la volontà di non proseguire il giudizio e non sussiste più un interesse attuale alla decisione, il giudice può definire la controversia per improcedibilità senza esaminare i motivi di legittimità dedotti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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