Cassazione Civile, Ordinanza n. 03540/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex dipendenti)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta da una società nei confronti di due ex dipendenti, con richiesta di inibitoria delle condotte asseritamente integranti concorrenza sleale e di risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata perché le prove testimoniali erano ritenute inidonee e mancava un adeguato riscontro documentale; la Corte territoriale aveva inoltre rilevato di non avere a disposizione il fascicolo di primo grado della società, nel quale sarebbero stati contenuti i documenti richiamati. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 14595/2023. Con il presente ricorso per revocazione la società deduce tre errori revocatori: primo, che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto non indicata la precisa collocazione nel fascicolo d’ufficio degli atti e documenti richiamati; secondo, che la Corte avrebbe supposto l’esistenza di una censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sull’omesso esame di documento decisivo, censura invece mai proposta; terzo, che la Corte avrebbe ricostruito solo in termini presuntivi un accertamento della Corte d’appello che, secondo la ricorrente, sarebbe stato invece certo e univoco nel ritenere che la sentenza di primo grado si fosse fondata sui documenti prodotti nel fascicolo di primo grado. Gli intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi di revocazione. Ha escluso che vi fosse un errore revocatorio, osservando che i motivi non evidenziavano una svista percettiva su un fatto decisivo e incontestato, ma miravano in sostanza a contestare la valutazione giuridica e logico-interpretativa compiuta nell’ordinanza revocanda. In particolare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario non era stata fondata sulla mera mancata produzione del fascicolo di primo grado, bensì sulla carenza descrittiva del motivo di ricorso, che non riproduceva né descriveva in modo sufficiente il contenuto dei documenti asseritamente decisivi, impedendo così alla Corte di apprezzarne la decisività. Anche la censura sull’uso dell’avverbio "presumibilmente" è stata respinta, poiché la ricorrente non ha spiegato adeguatamente il fondamento del proprio assunto e, comunque, la Corte d’appello aveva dato atto di non aver potuto esaminare i documenti non prodotti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
l’errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto, consistente in una falsa percezione di fatti incontestabilmente esclusi o accertati dagli atti, non quando la censura investa valutazioni o interpretazioni del giudice
art. 391-bis c.p.c.
la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei soli casi previsti dalla legge e non può essere utilizzata per contestare errori di diritto o di giudizio
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una adeguata specificazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati, al fine di consentire il controllo di decisività
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura originaria era stata formulata come violazione o falsa applicazione di legge, non come omesso esame di un documento decisivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non risultava proposto nel ricorso originario il vizio di omesso esame di un documento decisivo
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al deposito del fascicolo e dei documenti; la Corte però ha ritenuto decisiva non la sola produzione, ma la descrizione del contenuto dei documenti nel ricorso
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- L’errore revocatorio deducibile avverso una sentenza della Corte di cassazione richiede una falsa percezione immediatamente verificabile del contenuto degli atti interni al giudizio di legittimità; non è sufficiente una contestazione della valutazione giuridica o dell’interpretazione data dalla Corte.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste di errore di fatto, miri in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento della decisività dei documenti o la correttezza del vaglio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve descrivere in modo specifico il contenuto degli atti e documenti richiamati, poiché la mera indicazione della loro esistenza o collocazione non consente alla Corte di valutarne la decisività.
- L’errore revocatorio non può essere fondato su una ricostruzione alternativa del fatto processuale quando la decisione impugnata si sia basata su una carenza descrittiva del motivo, e non su una supposizione erronea circa la mera esistenza dei documenti.
- L’uso di espressioni sintetiche nella motivazione di merito o di legittimità non consente revocazione se la parte non dimostra con precisione che la Corte abbia effettivamente supposto un fatto inesistente o trascurato un fatto incontrovertibilmente risultante dagli atti.
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