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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24941 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva ritenuto legittimi l'avviso di rettifica e liquidazione e l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro suppletiva, relativi al rogito del 23 giugno 2005. Sostenevano che l'atto fosse una divisione meramente dichiarativa, disciplinata dagli artt. 1111 e seguenti c.c., e non una permuta ai sensi dell'art. 1552 c.c., poiché ciascun condividente avrebbe ricevuto una quota corrispondente al proprio diritto e non vi sarebbero stati conguagli. Contestavano inoltre la motivazione della CTR sull'asserita esistenza di conguagli. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, chiedeva invece di riconoscere al terreno un valore maggiore rispetto a quello determinato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei contribuenti sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, compensando integralmente le spese. Ha stabilito che, quando l'atto riguarda più masse ereditarie provenienti da titoli diversi, non si è in presenza di una comunione unica e di una divisione meramente dichiarativa. L'assegnazione dei beni comporta invece effetti traslativi, configurabili come permuta anche se non sono previsti conguagli, quando ciascun condividente riceve beni appartenenti a una massa diversa da quella sulla quale vantava originariamente il diritto. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione della CTR sul valore del terreno, fondata su una consulenza tecnica d'ufficio che aveva applicato più criteri estimativi. Le contestazioni dell'Agenzia miravano soltanto a una nuova valutazione di fatti e stime, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 1111 c.c. e seguenti

    Norme sullo scioglimento della comunione

    Il carattere dichiarativo della divisione, con trasformazione della quota ideale in proprietà su beni determinati, presuppone che la divisione riguardi un'unica massa di beni proveniente dal medesimo titolo.

  • Art. 1552 c.c.

    Quando lo scioglimento riguarda più comunioni derivanti da titoli diversi e l'assegnazione trasferisce beni tra le diverse masse, l'atto può essere qualificato come permuta, anche in assenza di conguagli.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, ultimo comma

    La norma non elimina la pluralità delle masse quando le comunioni non riguardano esattamente gli stessi soggetti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme civilistiche sulla divisione e sulla permuta; la censura è stata respinta.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sul difetto di motivazione è stata respinta perché la motivazione della CTR sul valore del terreno era sufficiente e le doglianze tendevano a ottenere una nuova valutazione di elementi fattuali.

Massime di principio

  • Una divisione è normalmente dichiarativa soltanto se riguarda un'unica comunione e beni provenienti dal medesimo titolo di acquisto.
  • Se i beni derivano da successioni o altri titoli distinti, si presumono esistenti più masse e più comunioni: l'assegnazione incrociata di beni può avere natura traslativa ed essere tassata come permuta.
  • L'assenza di conguagli non è decisiva per escludere la natura traslativa: conta la provenienza dei beni e il confronto tra i diritti spettanti su ciascuna massa e i beni effettivamente assegnati.
  • Per evitare una qualificazione fiscale come permuta, occorre verificare concretamente l'unicità del titolo, la composizione delle masse e la corrispondenza tra quote originarie e beni assegnati.
  • In Cassazione non è normalmente possibile contestare nuovamente il valore di un immobile o sostituire la valutazione estimativa del giudice di merito, se questa è sorretta da una motivazione logica e da criteri tecnici adeguati.

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