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Sentenza

Sentenza n. 8143/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - della comunicazione di revoca beneficio Master Executive A.A. 2025/2026 inviata dal Team Credito Welfare Direzione Regionale Emilia-Romagna in data 26 gennaio 2026 (doc. 1); - della nota di conferma della Direzione Regionale inviata a mezzo p.e.c. il 25 febbraio 2026 (doc. 2); - della graduatoria degli ammessi con riserva pubblicata ai sensi dell'art. 8 del Bando, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse del ricorrente, nella parte in cui — per effetto dell'illegittimo defalcamento di un punto relativo all'anzianità di servizio operato con la nota del 26.01.2026 — il Dott. Mami è collocato in posizione non utile per l'ottenimento del beneficio (doc. 3); - nonché avverso tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, compresi i verbali e/o atti attinenti l’attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202603583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del beneficio per Master Executive A.A. 2025/2026, conferma della revoca e graduatoria degli ammessi con riserva nella parte recante il punteggio ridotto per l'anzianità di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del contributo previsto dal Bando Master Executive A.A. 2025/2026 e la conseguente collocazione tra i non assegnatari. Aveva dichiarato un'anzianità complessiva di 10 anni e 1 giorno, comprendente anche un precedente periodo di servizio a tempo determinato, ottenendo 3 punti per anzianità e un punteggio complessivo di 7 punti, con collocazione utile. A seguito delle verifiche, l'INPS ha considerato soltanto l'anzianità maturata a tempo indeterminato, decorrente dal 1° dicembre 2016, attribuendo 2 punti e determinando l'esclusione dal beneficio. Il ricorrente ha sostenuto che l'art. 8, comma 2, del bando, nel prevedere il calcolo dell'anzianità dalla data di assunzione nella pubblica amministrazione ed escludere soltanto i periodi interruttivi e di aspettativa non retribuita, consentisse di computare anche il servizio a tempo determinato. Ha inoltre dedotto l'ambiguità della lex specialis, invocando il favor partecipationis, l'illegittimità delle FAQ pubblicate dopo la scadenza delle domande e della graduatoria provvisoria, nonché la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, assumendo che l'esclusione dell'anzianità a termine fosse discriminatoria. L'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura mutualistica e non autoritativa del beneficio, e ha contestato nel merito le censure. Ha inoltre dedotto l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per il riferimento del master all'anno accademico 2026/2027; tale profilo è stato ritenuto non rilevante alla luce della documentazione dell'ente formativo, che attestava la compatibilità del master con il bando per l'anno 2025/2026.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa, ritenendo che il bando per l'attribuzione di contributi a una categoria di soggetti mediante requisiti predeterminati e graduatoria costituisca esercizio di potere provvedimentale incidente su interessi legittimi. La provenienza delle risorse da un fondo mutualistico non modifica la natura pubblicistica della selezione e dell'attribuzione del beneficio; la competenza territoriale del TAR è stata inoltre ritenuta conforme al bando e alla natura nazionale della procedura. Nel merito, il Collegio ha interpretato sistematicamente l'art. 8 del bando: il riferimento all'anzianità "a tempo indeterminato nella P.A." individua il presupposto oggettivo del punteggio, mentre il successivo riferimento alla data di assunzione nella pubblica amministrazione indica soltanto il dies a quo del computo relativo a tale anzianità, senza estenderlo ai periodi a tempo determinato. Gli artt. 1 e 4 del bando, riservando il beneficio ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato, confermano la coerenza tra requisito di partecipazione e criterio di valutazione. Non è stata ravvisata un'ambiguità genuina della lex specialis tale da giustificare il favor partecipationis. Le FAQ successive alla scadenza delle domande sono state qualificate come chiarimenti ricognitivi, non innovativi né peggiorativi; in ogni caso, l'art. 8 costituiva autonoma e sufficiente base testuale e non era stato tempestivamente impugnato. È stata esclusa anche la violazione della direttiva 1999/70/CE: la clausola 4 tutela i lavoratori a termine da trattamenti deteriori fondati sulla mera temporaneità del rapporto nello svolgimento delle medesime funzioni, ma non impone di equiparare il servizio a termine a quello a tempo indeterminato ai fini di un beneficio riservato strutturalmente ai dipendenti stabilmente inseriti nella pubblica amministrazione. La diversa disciplina è stata ritenuta sorretta da una ragione oggettiva, individuata nella finalità del contributo di investire nelle competenze del personale strutturalmente inserito nella PA e destinato a permanervi per almeno due anni dopo il master. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, c.p.a.

    La procedura competitiva per l'attribuzione di contributi pubblici, fondata su requisiti predeterminati e graduatorie, incide su interessi legittimi ed è soggetta alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 8, comma 2, del Bando Master Executive A.A. 2025/2026

    Le graduatorie sono predisposte sommando il punteggio relativo all'anzianità di servizio a tempo indeterminato nella P.A. con quello relativo all'indicatore ISEE 2025. L'anzianità di servizio va calcolata dalla data di assunzione nella PA. Dall'anzianità di servizio devono essere esclusi eventuali periodi interruttivi e di aspettativa non retribuita.

    Il requisito dell'anzianità a tempo indeterminato delimita l'oggetto del computo; il riferimento alla data di assunzione indica il dies a quo del rapporto a tempo indeterminato rilevante e non include il precedente servizio a termine.

  • artt. 1 e 4 del Bando Master Executive A.A. 2025/2026

    La riserva del beneficio ai dipendenti a tempo indeterminato conferma la coerenza tra requisito soggettivo di partecipazione e valorizzazione della sola anzianità a tempo indeterminato.

  • art. 14 del Bando Master Executive A.A. 2025/2026

    Prevede le verifiche sulle dichiarazioni rese dai partecipanti, in base alle quali l'amministrazione ha rideterminato il punteggio.

  • art. 71 d.P.R. 445/2000

    Costituisce la base normativa delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Vieta il trattamento deteriore dei lavoratori a termine fondato sulla mera natura temporanea del contratto, ma non impone l'equiparazione dei periodi a termine a quelli a tempo indeterminato per benefici riservati al personale stabilmente inserito nella PA, quando la differenza sia oggettivamente giustificata.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nelle procedure competitive per l'attribuzione di contributi pubblici, l'amministrazione esercita potere provvedimentale e le controversie relative alla selezione e all'attribuzione del beneficio appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche quando le risorse provengano da un fondo mutualistico gestito da un ente pubblico.
  • Quando una lex specialis riserva un beneficio ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato e attribuisce punteggio all'anzianità di servizio a tempo indeterminato, il successivo riferimento alla data di assunzione nella pubblica amministrazione individua il dies a quo del rapporto a tempo indeterminato e non consente di computare precedenti periodi di lavoro a termine.
  • Il favor partecipationis è un criterio residuale e non può essere utilizzato per attribuire a una clausola di bando un significato incompatibile con il suo chiaro tenore letterale e sistematico.
  • Le FAQ pubblicate dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande non integrano illegittimamente la lex specialis quando si limitano a chiarire in senso ricognitivo una disciplina già desumibile dal bando, senza introdurre requisiti nuovi o peggiorativi.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone di equiparare il servizio a tempo determinato a quello a tempo indeterminato ai fini di benefici riservati, per scelta non irrazionale, al personale stabilmente inserito nell'amministrazione, purché la differenza di trattamento sia sorretta da una ragione oggettiva collegata alla finalità del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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