Cassazione Penale, Sentenza n. 22032/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Coppotelli era stato condannato per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per non aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2016. Ha impugnato la condanna deducendo: 1) che l'entità dell'imposta evasa era stata accertata dalla Guardia di Finanza e non da un formale avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate; 2) la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo (dolo specifico), lamentando omissione di adeguata motivazione sulla sussistenza del dolo; 3) la violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto l'eccezione sull'origine dell'accertamento: è stato ricordato il principio di autonomia dell'accertamento svolto dalla polizia giudiziaria (Guardia di Finanza) rispetto a quello tributario dell'Agenzia delle Entrate, per cui l'accertamento della GdF è idoneo ai fini penali. Ha invece accolto il motivo relativo alla carenza di motivazione sull'elemento soggettivo: la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato e motivato la presenza del dolo specifico richiesto dall'art. 5, d.lgs. n. 74/2000 (la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non è sufficiente). Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto assorbito.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Disciplina il reato di evasione fiscale richiedendo, oltre all'elemento oggettivo, la sussistenza di un dolo specifico dell'evasione; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare la presenza di tale dolo.
Giurisprudenza - Cass. Sez. III, n. 2051 del 04/10/2023 (Venturi)
Stabilisce il principio di piena autonomia dell'accertamento svolto dalla polizia giudiziaria rispetto a quello dell'Agenzia delle Entrate ai fini penali: l'accertamento della Guardia di Finanza è idoneo a provare l'esistenza del debito tributario o del profitto illecito.
Giurisprudenza - Cass. Sez. III, n. 18132 del 11/03/2025 (DeSalvia)
Conferma che la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non prova il dolo specifico: è necessario ricavare elementi ulteriori (es. mancato pagamento successivo in tempi ragionevoli, reiterazione dell'omissione) idonei a dimostrare la finalità evasiva.
Giurisprudenza - Cass. Sez. III, n. 44170 del 04/07/2023 (Marra)
Ulteriore conferma del principio per cui occorrono elementi fattuali aggiuntivi per ritenere integrato il dolo specifico dell'evasione e non basta la sola omissione dichiarativa o la conoscenza dell'imposta dovuta.
Massime di principio
- Un accertamento fiscale effettuato dalla Guardia di Finanza può validamente costituire prova, ai fini penali, dell'esistenza del debito tributario o del profitto illecito: non è necessario che l'accertamento provenga esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate.
- Per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 è richiesto il dolo specifico dell'evasione: la sentenza deve motivare espressamente perché gli elementi di fatto permettono di ritenere che l'omissione fosse finalizzata all'elusione fiscale e non si tratti di mera negligenza o errore.
- La sola consapevolezza dell'entità dell'imposta non è sufficiente a provare il dolo specifico; elementi utili a dimostrare la finalità evasiva possono essere, tra gli altri, il mancato pagamento successivo in tempi ragionevoli, la reiterazione dell'omissione per più anni o altri comportamenti riconducibili alla volontà di evadere.
- Se il giudice d'appello omette di motivare adeguatamente sulla presenza del dolo specifico, la Corte di cassazione può annullare la decisione e rinviare per un nuovo giudizio.
- Le contestazioni relative alle circostanze attenuanti possono risultare assorbite se la decisione viene annullata e rinviata per un nuovo esame complessivo.
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