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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34666/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da una banca creditrice, poi subentrata la cessionaria del credito, per far dichiarare la nullità per simulazione assoluta oppure, in subordine, l'inefficacia revocatoria di due atti di compravendita con cui due fideiussori della debitrice principale avevano trasferito immobili a terzi. In particolare, un atto riguardava il trasferimento di una porzione immobiliare dal marito alla moglie; l'altro il trasferimento di altre porzioni immobiliari da un fideiussore a un terzo acquirente. Il tribunale aveva ritenuto simulati entrambi gli atti; la corte d'appello, invece, aveva dichiarato inefficace solo l'atto relativo a uno dei trasferimenti ex art. 2901 c.c., confermando nel resto. La soccombente sul punto del proprio acquisto ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1414 c.c., dei principi sul negozio fiduciario, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che l'operazione non fosse simulata ma fiduciaria: il marito sarebbe stato mero interposto, l'acquisto sarebbe stato effettivamente voluto nell'interesse della moglie per consentirle di beneficiare delle agevolazioni "prima casa", il patto preliminare del 2013 dimostrerebbe l'obbligo di ritrasferimento e il prezzo sarebbe già stato sostanzialmente corrisposto con provvista fornita in precedenza. I fideiussori aderivano al ricorso principale, mentre gli altri convenuti proponevano ricorsi incidentali, poi ritenuti tardivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e, per conseguenza, anche il ricorso incidentale adesivo. Ha inoltre dichiarato inammissibili, perché tardivi, i ricorsi incidentali proposti dagli altri due convenuti. La Corte ha rilevato che il motivo principale non rispettava l'art. 366, n. 6, c.p.c., non indicando adeguatamente gli atti e i documenti del giudizio di merito su cui si fondava; inoltre tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione sull'assenza di prova della natura fiduciaria dell'operazione, sulla mancanza di data certa del preliminare e soprattutto sulla mancata dimostrazione dell'effettivo pagamento del prezzo. Quanto ai ricorsi incidentali, la Corte ha applicato il principio dell'unità dell'impugnazione e ha ritenuto che, in presenza di ricorso principale già notificato, le impugnazioni successive dovessero essere proposte nei termini dell'impugnazione incidentale; essendo state depositate oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, sono state dichiarate tardive. Le spese sono state poste a carico dei soccombenti secondo le regole indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza della simulazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte rileva che la censura tende in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo principale, ma senza una specifica e idonea deduzione della violazione.

  • art. 2901 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante l'eccezione di esenzione dalla revocatoria ordinaria sia perché tardiva sia perché comunque superata dall'accertata simulazione dell'atto; la Cassazione richiama tale ratio per dichiarare inammissibile il motivo.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato dalla Corte di merito per escludere la data certa del preliminare e, quindi, la sua idoneità probatoria nei confronti del creditore terzo.

  • art. 210 c.p.c.

    Menzionato con riferimento all'ordine di esibizione disposto nel giudizio di merito, ma la documentazione acquisita è stata ritenuta insufficiente a provare il pagamento del prezzo.

  • art. 366, primo comma n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile perché non indica specificamente dove e in quali termini la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e non trascrive gli atti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso, ma la censura si risolve in una contestazione di merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • artt. 333, 370, 371 c.p.c.

    Richiamati per affermare che, dopo la notificazione del ricorso principale, le ulteriori impugnazioni devono essere proposte come incidentali e nei relativi termini.

  • art. 327 c.p.c.

    Il rispetto del termine lungo non sana la tardività dell'impugnazione incidentale proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

  • art. 334 c.p.c.

    La tempestività rispetto al termine lungo rileva solo per l'eventuale sorte dell'impugnazione in caso di inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la declaratoria dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione degli artt. 1414 c.c. e 2697 c.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • Per superare un accertamento di simulazione o di mancanza di effettivo pagamento del prezzo, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, in modo da rispettare l'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • La distinzione tra simulazione e negozio fiduciario è questione di merito che può essere scrutinata in cassazione solo se si deduce specificamente la violazione delle regole legali di interpretazione del contratto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Il creditore che agisce per far valere la simulazione di una compravendita è terzo rispetto ai contraenti; pertanto, la sola dichiarazione di pagamento contenuta nel rogito non è sufficiente a provare l'effettivo versamento del prezzo nei suoi confronti.
  • L'eccezione di esenzione dalla revocatoria ordinaria per atto solutorio costituisce eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente allegata e provata dalla parte che la invoca.
  • Nel sistema dell'impugnazione civile, quando una parte riceve la notificazione del ricorso principale per cassazione, ogni successiva impugnazione contro la stessa sentenza deve essere proposta come ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, senza che sia sufficiente il solo rispetto del termine lungo.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazioneInadempimentoObbligazioni solidali
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneInterposizione fittiziaBuona fede e correttezza

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