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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10503/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura per una violazione amministrativa derivante da fatti originariamente sussunti nell'art. 726 c.p., depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016, accertati dai Carabinieri. L'interessato propose opposizione, deducendo tra l'altro che la comunicazione/notifica dell'ordinanza eseguita via PEC dalla Prefettura non era valida perché priva di relata, firma digitale e attestazione di conformità; sosteneva quindi che il termine per impugnare non fosse decorso e che il ricorso non potesse essere considerato tardivo. In appello il Tribunale confermò il rigetto dell'opposizione ritenendo valida la notifica presso il domicilio eletto presso il difensore nella fase amministrativa. Nel ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione dell'art. 156 c.p.c. e del d.lgs. n. 82/2005, nonché delle regole tecniche sulla notifica telematica, assumendo che la Corte di merito avesse erroneamente considerato tardiva l'opposizione e che la trasmissione PEC senza le formalità indicate non fosse idonea a far decorrere il termine di legge.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente osservato che l'eventuale errore nella notifica del ricorso per cassazione all'Avvocatura distrettuale, anziché all'Avvocatura generale dello Stato, non imponeva rinnovo del contraddittorio perché il ricorso era prima facie infondato. Nel merito ha affermato che l'ordinanza-ingiunzione può essere notificata direttamente dalla P.A. a mezzo PEC anche presso il domicilio eletto nella fase amministrativa ex art. 18 l. n. 689/1981, e che la mancanza di relata, attestazione di conformità o firma digitale non determina invalidità se la comunicazione ha comunque raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto e non ha inciso concretamente sul diritto di difesa. Poiché il ricorrente non ha spiegato in modo specifico come quelle carenze avessero reso incerta o inidonea la notificazione o pregiudicato la difesa, la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile. Spese non liquidate per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 726 c.p.

    Richiamato come illecito originario poi depenalizzato, a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione amministrativa.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Indicato come fonte della depenalizzazione della condotta contestata.

  • art. 18 L. 24 novembre 1981, n. 689

    L'elezione di domicilio nel procedimento amministrativo può valere come luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; la notifica diretta della P.A. presso tale domicilio è consentita.

  • art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Il rinvio alle modalità del codice di procedura civile comprende anche la notificazione via PEC ex art. 149-bis c.p.c.

  • art. 149-bis c.p.c.

    È richiamato come base per la notificazione telematica anche da parte della pubblica amministrazione, in alternativa alla posta ordinaria.

  • art. 156 c.p.c.

    La violazione di norme di notifica non determina nullità in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa o del mancato raggiungimento dello scopo.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Il codice dell'amministrazione digitale consente la trasmissione telematica mediante PEC e attribuisce a tale trasmissione efficacia equiparabile, salvo diversa previsione di legge, alla notificazione per posta.

  • art. 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    La trasmissione telematica con ricevuta di invio e consegna avviene via PEC e, salvo diversa previsione, equivale alla notificazione a mezzo posta.

  • art. 41 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    È richiamato per il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei casi e modi previsti dalla normativa.

  • art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Invocato dal ricorrente per contestare la mancanza della firma digitale nell'atto trasmesso via PEC.

  • art. 6, comma 1-quater, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Invocato dal ricorrente in relazione all'attestazione di conformità dell'atto notificato/trasmesso.

  • art. 4 d.m. 18 dicembre 2017

    Invocato dal ricorrente come norma sulle modalità della relata di notifica telematica.

  • art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività della opposizione e la lesione del diritto di difesa.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato per il dovere del giudice di evitare attività processuali superflue e favorire la ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per la gestione del processo in funzione della sua sollecita definizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di ordinanze-ingiunzione, la pubblica amministrazione può notificare direttamente l'atto a mezzo PEC, anche al domicilio eletto nella fase amministrativa ex art. 18 l. n. 689/1981, senza necessità dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
  • La mancanza nella notificazione via PEC di relata, firma digitale o attestazione di conformità non comporta di per sé nullità, se la comunicazione ha comunque raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto.
  • Le violazioni di regole processuali sulla notificazione sono rilevanti solo se determinano o rendono verosimile un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non è tutelato un mero interesse all'astratta regolarità formale.
  • Chi contesta la validità di una notificazione telematica deve allegare e dimostrare in modo specifico come la carenza formale abbia inciso sull'idoneità dell'atto a produrre i suoi effetti o sull'esercizio della difesa.
  • Se il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, il giudice può evitare la rinnovazione della notifica o l'integrazione del contraddittorio quando ciò comporterebbe solo un inutile aggravio e ritardo del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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