Cassazione Civile, Ordinanza n. 23530/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto che aveva prestato fideiussione a garanzia della restituzione di un mutuo chirografario di euro 2.500.000 concesso a una società della quale era presidente. L’opponente sosteneva che, nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento articolata in più fasi, la banca avesse inizialmente prospettato un programma complessivo di credito molto più ampio, subordinato a un aumento di capitale della società finanziata, e che poi avesse comunicato l’impossibilità di proseguire nell’operazione con l’ulteriore tranche promessa. In primo grado l’opposizione fu rigettata, con esclusione sia della responsabilità precontrattuale sia della dedotta abusiva concessione del credito. In appello furono respinte le doglianze relative alla mancata erogazione della seconda tranche e alla pretesa omessa informazione circa la sua eventuale natura, valorizzando la mancanza di un accordo scritto sulle tre fasi e l’assenza di un ragionevole affidamento sulla concessione del finanziamento ulteriore. Con il ricorso per cassazione il garante ha denunciato: 1) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla mancata erogazione della seconda tranche; 2) violazione dell’art. 1328 c.c., sostenendo che vi fosse stata una proposta di finanziamento accettata e poi revocata con diritto all’indennizzo; 3) violazione dell’art. 1337 c.c., lamentando la mancata considerazione della responsabilità precontrattuale della banca per non aver tempestivamente informato dell’assenza dei presupposti per la tranche successiva. La Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili, rilevando, tra l’altro, la doppia conforme di merito e che il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era preclusa dalla doppia conforme di merito ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. e che, comunque, i giudici di merito avevano esaminato i fatti rilevanti, pervenendo a una ricostruzione plausibile non sindacabile in cassazione. Quanto ai motivi fondati sugli artt. 1328 e 1337 c.c., la Corte ha rilevato che il ricorrente non si confrontava con l’accertamento di merito, secondo cui vi erano state solo interlocuzioni e non una proposta di finanziamento articolata in tre fasi accettata e poi revocata; inoltre, non risultava un affidamento ragionevole sulla concessione della tranche ulteriore, anche per la necessità di deliberazioni interne della banca e di verifiche sull’andamento del primo finanziamento e sull’aumento di capitale della società. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è censurabile solo nei limiti attuali della norma, non per insufficienza o illogicità della motivazione, e non consente una nuova valutazione del merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia pronuncia conforme di merito è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 1328 c.c.
La doglianza è stata ritenuta inconferente rispetto all’accertamento di fatto, poiché mancava una proposta accettata e poi revocata; vi erano solo interlocuzioni.
art. 1337 c.c.
La responsabilità precontrattuale non è configurabile quando, secondo l’accertamento di merito, non si sia ingenerato un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto o della successiva tranche di finanziamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un riesame del merito o una diversa lettura delle prove quando la sentenza di appello abbia già esaminato i fatti controversi.
- In presenza di doppia conforme di merito, la censura sulla motivazione è preclusa nei limiti previsti dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
- La violazione dell’art. 1328 c.c. presuppone una reale proposta contrattuale accettata e poi revocata; non basta allegare semplici interlocuzioni o trattative non cristallizzate in un accordo.
- La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. richiede un affidamento ragionevole e qualificato nella conclusione dell’affare; tale affidamento non è configurabile se il giudice di merito accerta che la trattativa era ancora embrionale o subordinata a future deliberazioni interne.
- In cassazione non è consentito sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito quando questa sia logicamente plausibile e sorretta dagli elementi istruttori esaminati.
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