Ordinanza n. 68/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione n. 1757 del 26.11.2025, con cui il Dirigente del Settore 3 - Servizi Sociali del Comune di Camaiore annullava in autotutela la procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio del Servizio di Educativa Territoriale per 24 mesi (CIG B67AC9367); - del provvedimento di proroga del contratto all'affidatario uscente, disposta dal Comune di Camaiore - a seguito dell'annullamento della procedura di gara - con Determinazione n. 1776 del 01.12.2025 del Settore - Servizi Sociali; nonché, per quanto occorrer possa: - della relazione del RUP prot. GE/2025/70002 del 25.11.2025, conosciuta il 22.12.2025; - del verbale del 13.11.2025, con cui la Commissione ha rimesso al RUP ogni valutazione sulle ambiguità del Disciplinare di gara e relativi allegati; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di incognito numero e data; nonché, per l'accertamento, ove occorrente, - della nullità dell'art. 15 del Disciplinare di Gara (nella parte relativa ai contenuti dell'offerta economica) e dell'Allegato B al Bando laddove si ritenesse che essi contenevano una causa di esclusione per l'ipotesi di mancata allegazione all'offerta economica della documentazione comprovante la disponibilità della sede operativa; nonché, infine, per la condanna della stazione appaltante: - in via principale, a formalizzare l'aggiudicazione a favore della ricorrente, ovviamente previa verifica dei requisiti generali e speciali; - in via subordinata, a concludere la procedura e di farlo confermando l'ammissibilità dell'offerta della Coop. Cassiopea, in ragione delle argomentazioni spese nei motivi di ricorso pertinenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di annullamento in autotutela della procedura di gara e successiva proroga del contratto all'affidatario uscente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Camaiore ha annullato in autotutela la gara per l'affidamento, per 24 mesi, della gestione del servizio di educativa territoriale, nonché la successiva proroga del contratto all'affidatario uscente. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, la relazione del RUP e il verbale della Commissione relativi alle asserite ambiguità del disciplinare e dei relativi allegati. La ricorrente ha chiesto, in via subordinata, l'accertamento della nullità dell'art. 15 del disciplinare e dell'Allegato B, nella parte in cui fossero interpretati come contenenti una causa di esclusione per la mancata allegazione, all'offerta economica, della documentazione comprovante la disponibilità della sede operativa. Ha domandato in via principale la formalizzazione dell'aggiudicazione in suo favore, previa verifica dei requisiti, e in via subordinata la conclusione della procedura con conferma dell'ammissibilità della propria offerta. Nel giudizio cautelare il Comune e l'affidatario uscente si sono costituiti; la Centrale Unica di Committenza non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato, un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, osservando che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito, essa potrebbe vedere confermata la proposta di aggiudicazione formulata a suo favore. Il Collegio ha inoltre rilevato che le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica, nella quale saranno approfondite le eccezioni preliminari e le censure dedotte dalle parti. La trattazione del merito è stata fissata per il 9 aprile 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è stato motivato dall'insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e dalla possibilità di una tutela mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, anche se il ricorrente prospetta la possibile fondatezza delle proprie censure.
- La sollecita fissazione dell'udienza di merito può costituire una forma adeguata di tutela delle esigenze cautelari quando l'eventuale accoglimento del ricorso sia idoneo a conservare o ripristinare la posizione sostanziale del ricorrente.
- Nelle controversie relative all'annullamento in autotutela di una gara, la valutazione cautelare può tenere conto della possibilità che l'eventuale accoglimento nel merito consenta al concorrente già destinatario di una proposta di aggiudicazione di conseguire la conferma della propria posizione.
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