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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33714/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di concorso nel trasporto e nella detenzione di 115 kg di hashish occultati su un autocarro (fatti del 27/03/2025). Il ricorrente contestava: (i) la valutazione della gravità indiziaria e l'applicazione dell'aggravante (mancanza di prova della effettiva conoscenza del contenuto dello stupefacente, argomentando che i dati richiamati dal Tribunale fossero neutri); (ii) la motivazione circa il pericolo di recidiva, ritenuta insufficiente perché basata soltanto sui gravi indizi e priva di argomentazione sulla attualità e concretezza del pericolo, evidenziando l'assenza di precedenti (incensuratezza) e il fatto che fosse privo di patente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che il ricorrente, in sede di interrogatorio, aveva ammesso i fatti e dichiarato la esclusiva proprietà dello stupefacente, sicché le censure sulla gravità indiziaria risultavano generiche e inidonee. Quanto al pericolo di recidiva, la Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale che aveva fondato la prognosi di reiterazione su elementi concreti: ingente quantitativo di droga, modalità organizzative della trasferta e ruolo assunto dal ricorrente (alla guida) nonostante l'assenza di precedenti, elementi che facevano ritenere l'inserimento in un contesto criminale professionale e la prevedibilità di ulteriori condotte. Per tali ragioni la misura carceraria è stata considerata proporzionata e necessaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p.; 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali che inquadrano il reato contestato (concorso nel trasporto e nella detenzione di sostanze stupefacenti) e l'eventuale aggravante per l'"ingente quantitativo"; la Corte ha ritenuto che l'ammissione dell'imputato e la grandezza del carico fondassero la gravità indiziaria e l'aggravante.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e art. 59, comma 2 c.p.

    La difesa aveva contestato l'applicazione dell'aggravante (o della rilevanza della conoscenza del contenuto), ma la Corte ha ritenuto che dagli elementi probatori e dall'ammissione del ricorrente emergesse sufficiente fondatezza dell'accusa e della relativa qualificazione.

  • artt. 273, 274 e 275 c.p.p.

    Norme procedurali relative alla motivazione delle misure cautelari e ai requisiti per valutarne la necessità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di recidiva sulla base di fatti concreti (quantità, organizzazione, ruolo).

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale sulla forma della esposizione dei motivi in cassazione; il ricorso era formulato ma la Corte l'ha ritenuto comunque inammissibile per carenza di censure specifiche e concrete.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per quantificare la somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria per le comunicazioni successive alla pronuncia; citata per l'iter esecutivo della sentenza.

Massime di principio

  • Se l'indagato ammette i fatti in sede di interrogatorio e si attribuisce la proprietà dello stupefacente, le censure generiche sulla mancanza di gravità indiziaria hanno scarse possibilità di successo in sede di impugnazione cautelare.
  • L'ingente quantità di stupefacente e la presenza di modalità organizzative complesse (trasferimento coordinato, ruolo assegnato nella spedizione) possono giustificare la sussistenza della gravità indiziaria e la valutazione di un pericolo di recidiva concreta e attuale, anche quando l'indagato sia formalmente incensurato.
  • Per contestare validamente la misura cautelare è necessario dedurre argomentazioni specifiche e circostanziate sulla mancanza di elementi che comprovino la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; critiche generiche o basate su dati "neutri" sono normalmente insufficienti.
  • La scelta tra carcere e misure meno afflittive richiede una motivazione puntuale del giudice di merito sul perché le misure alternative non sarebbero idonee a prevenire il rischio di reiterazione; se tale motivazione è ancorata a fatti concreti, la sua sindacabilità in cassazione è limitata.

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