Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10082/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, in sede di rinvio per la sola determinazione della pena ai sensi dell'art. 627 c.p.p., ha quantificato la pena per i residui reati (capi O) artt. 56, 640-bis c.p. e P) art. 483 c.p.) in anni 1 e mesi 1. Il ricorso propone quattro motivi: 1) violazione di legge (artt. 133 e 81, comma 2 c.p.) e vizio di motivazione per presunta violazione del principio di proporzionalità e del divieto di reformatio in peius, poiché la Corte avrebbe parametrato la pena a quella inflitta per un reato estinto per prescrizione e non avrebbe considerato circostanze favorevoli; 2) e 3) violazione di legge (artt. 62-bis, 133 e 163 c.p.) e vizio di motivazione per omissione di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 4) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 c.p. per non avere rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati ai capi O) e P).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi secondo, terzo e quarto manifestamente infondati o improponibili nella sede di rinvio, richiamando la precedente pronuncia rescindente (Sez. 2, n. 15038/2025) che aveva già dichiarato inammissibili analoghe doglianze e affermando il principio della formazione progressiva del giudicato che impedisce di riproporre questioni già definite nel giudizio di annullamento/ rinvio. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: non si è ravvisata violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello ha determinato una pena di base per il reato più grave all'interno della media edittale (per la quale non era richiesta motivazione analitica) e ha adeguatamente motivato richiamando la recidiva/abitudinarietà dell'imputato, potendo altresì utilizzare come elementi la condotta rappresentata anche da reati prescritti o amnistiati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    richiamato come disposizione che regola il rinvio per la sola determinazione della pena; il giudizio di rinvio era limitato a tale aspetto

  • artt. 56, 640-bis c.p.

    articoli sostanziali relativi al reato (tentata truffa aggravata) per la quale è stata determinata la pena

  • art. 483 c.p.

    articolo sostanziale relativo al reato contestato (falsità); incluso nella determinazione della pena per i residui reati

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi ai fini del ricorso in cassazione

  • art. 133 c.p.

    norma sui criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il richiamo al criterio di adeguatezza e la pena entro la media edittale fossero sufficienti a motivare la quantificazione

  • art. 81, comma 2 c.p.

    citato nel motivo relativo alla proporzionalità della pena; la Corte non ha ritenuto violato il principio di proporzionalità

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti; il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ma la Corte ha ritenuto la questione già decisa in precedenza e non riassorbibile nel giudizio di rinvio

  • art. 163 c.p.

    riguarda la sospensione condizionale della pena; contestata per omissione di motivazione sul diniego ma ritenuta improponibile nel giudizio di rinvio

  • art. 157 c.p.

    norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha precisato che, dopo l'annullamento con rinvio limitato alla pena, l'accertamento di responsabilità è definitivo e la prescrizione sopravvenuta non può essere rilevata nel giudizio di rinvio

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per indicare che il procedimento in Cassazione si è svolto con trattazione scritta

  • art. 597 c.p.p.

    richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ribadisce che l'adeguamento della pena in appello non viola il divieto se non comporta aggravio rispetto alla pena già fissata

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla parzialmente con rinvio limitato alla determinazione della pena, l'accertamento della responsabilità rimane definitivo (formazione progressiva del giudicato) e questioni già decise non possono essere nuovamente trattate nel giudizio di rinvio
  • La sopravvenuta prescrizione maturata dopo una sentenza di annullamento con rinvio (limitato alla pena) non può essere dichiarata nel giudizio di rinvio se la decisione di Cassazione aveva reso irrevocabile l'affermazione di responsabilità
  • Non integra automaticamente reformatio in peius il fatto che il giudice d'appello, a fronte del mutamento strutturale del reato continuato per sopravvenuta estinzione di una parte, determini la pena per il reato residuo sulla base di parametri analoghi, purché la pena finale non sia superiore a quella precedentemente fissata
  • Quando il giudice determina una pena entro la media edittale (calcolata secondo i criteri giurisprudenziali), non è sempre richiesta una motivazione analitica dettagliata: il richiamo al criterio di adeguatezza può essere sufficiente se la scelta rientra nei parametri tipici
  • Nella determinazione della pena il giudice può utilizzare elementi relativi alla personalità del reo ricavabili anche da condotte pregresse, ivi comprese condanne o reati prescritti/amnistiati, come indizi dell'abitualità o della pericolosità sociale
  • Motivi già dichiarati inammissibili o manifestamente infondati in precedenti decisioni della Cassazione non possono essere riproposti nella sede di rinvio limitata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.