Cassazione Penale, Sentenza n. 10082/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, in sede di rinvio per la sola determinazione della pena ai sensi dell'art. 627 c.p.p., ha quantificato la pena per i residui reati (capi O) artt. 56, 640-bis c.p. e P) art. 483 c.p.) in anni 1 e mesi 1. Il ricorso propone quattro motivi: 1) violazione di legge (artt. 133 e 81, comma 2 c.p.) e vizio di motivazione per presunta violazione del principio di proporzionalità e del divieto di reformatio in peius, poiché la Corte avrebbe parametrato la pena a quella inflitta per un reato estinto per prescrizione e non avrebbe considerato circostanze favorevoli; 2) e 3) violazione di legge (artt. 62-bis, 133 e 163 c.p.) e vizio di motivazione per omissione di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 4) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 c.p. per non avere rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati ai capi O) e P).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi secondo, terzo e quarto manifestamente infondati o improponibili nella sede di rinvio, richiamando la precedente pronuncia rescindente (Sez. 2, n. 15038/2025) che aveva già dichiarato inammissibili analoghe doglianze e affermando il principio della formazione progressiva del giudicato che impedisce di riproporre questioni già definite nel giudizio di annullamento/ rinvio. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: non si è ravvisata violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello ha determinato una pena di base per il reato più grave all'interno della media edittale (per la quale non era richiesta motivazione analitica) e ha adeguatamente motivato richiamando la recidiva/abitudinarietà dell'imputato, potendo altresì utilizzare come elementi la condotta rappresentata anche da reati prescritti o amnistiati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
richiamato come disposizione che regola il rinvio per la sola determinazione della pena; il giudizio di rinvio era limitato a tale aspetto
artt. 56, 640-bis c.p.
articoli sostanziali relativi al reato (tentata truffa aggravata) per la quale è stata determinata la pena
art. 483 c.p.
articolo sostanziale relativo al reato contestato (falsità); incluso nella determinazione della pena per i residui reati
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi ai fini del ricorso in cassazione
art. 133 c.p.
norma sui criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il richiamo al criterio di adeguatezza e la pena entro la media edittale fossero sufficienti a motivare la quantificazione
art. 81, comma 2 c.p.
citato nel motivo relativo alla proporzionalità della pena; la Corte non ha ritenuto violato il principio di proporzionalità
art. 62-bis c.p.
norma sulle circostanze attenuanti; il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ma la Corte ha ritenuto la questione già decisa in precedenza e non riassorbibile nel giudizio di rinvio
art. 163 c.p.
riguarda la sospensione condizionale della pena; contestata per omissione di motivazione sul diniego ma ritenuta improponibile nel giudizio di rinvio
art. 157 c.p.
norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha precisato che, dopo l'annullamento con rinvio limitato alla pena, l'accertamento di responsabilità è definitivo e la prescrizione sopravvenuta non può essere rilevata nel giudizio di rinvio
art. 611 c.p.p.
richiamato per indicare che il procedimento in Cassazione si è svolto con trattazione scritta
art. 597 c.p.p.
richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ribadisce che l'adeguamento della pena in appello non viola il divieto se non comporta aggravio rispetto alla pena già fissata
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla parzialmente con rinvio limitato alla determinazione della pena, l'accertamento della responsabilità rimane definitivo (formazione progressiva del giudicato) e questioni già decise non possono essere nuovamente trattate nel giudizio di rinvio
- La sopravvenuta prescrizione maturata dopo una sentenza di annullamento con rinvio (limitato alla pena) non può essere dichiarata nel giudizio di rinvio se la decisione di Cassazione aveva reso irrevocabile l'affermazione di responsabilità
- Non integra automaticamente reformatio in peius il fatto che il giudice d'appello, a fronte del mutamento strutturale del reato continuato per sopravvenuta estinzione di una parte, determini la pena per il reato residuo sulla base di parametri analoghi, purché la pena finale non sia superiore a quella precedentemente fissata
- Quando il giudice determina una pena entro la media edittale (calcolata secondo i criteri giurisprudenziali), non è sempre richiesta una motivazione analitica dettagliata: il richiamo al criterio di adeguatezza può essere sufficiente se la scelta rientra nei parametri tipici
- Nella determinazione della pena il giudice può utilizzare elementi relativi alla personalità del reo ricavabili anche da condotte pregresse, ivi comprese condanne o reati prescritti/amnistiati, come indizi dell'abitualità o della pericolosità sociale
- Motivi già dichiarati inammissibili o manifestamente infondati in precedenti decisioni della Cassazione non possono essere riproposti nella sede di rinvio limitata
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