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Circolare

Circolare numero 227 del 27-12-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della CONFSAL F.I.S.A.L.S. sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 7 giugno 2016 tra INPS e CONFSAL F.I.S.A.L.S. per consentire agli iscritti beneficiari di determinate prestazioni previdenziali di versare il contributo associativo mediante trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate le modalità di delega, revoca, contestazione, restituzioni, percentuali di contribuzione, tempi di riversamento all’Associazione, costo del servizio a carico della stessa e profili di responsabilità. La circolare contiene inoltre le istruzioni procedurali e contabili, con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione delle operazioni.

Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 7 giugno 2016 tra INPS e CONFSAL F.I.S.A.L.S., predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto agli iscritti dell’Associazione.

Ambito soggettivo e prestazioni interessate

Possono versare il contributo associativo tramite trattenuta i soggetti beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione NASPI, ASDI e DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La trattenuta è effettuata a favore dell’Associazione sindacale sulla base di una delega rilasciata dal lavoratore interessato.

Modalità di conferimento della delega

L’autorizzazione alla trattenuta deve essere trasmessa all’INPS tramite apposita delega redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve risultare:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • corredata da copia del documento d’identità.

Il codice identificativo di CONFSAL F.I.S.A.L.S. è indicato nel numero 9101.

Gestione delle deleghe nei casi di integrazione salariale con pagamento diretto

Quando l’INPS procede al pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, comprensivi dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e sostituzione della delega

Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Associazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute.

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve direttamente la revoca dall’associato, procede nel più breve tempo possibile alla sua acquisizione e alla comunicazione all’Associazione revocata.

Qualora sia presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da delega a favore di altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.

Restituzione delle somme trattenute

In caso di revoca o di annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega ed essere determinata in percentuale sulla prestazione previdenziale, in misura uguale per tutti gli iscritti all’Associazione. Le percentuali comunicate da CONFSAL F.I.S.A.L.S. sono:

  • 3% per NASPI;
  • 0,80% per ASDI;
  • 0,80% per DIS-COLL;
  • 0,50% per CIG;
  • 0,80% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Accredito delle trattenute, servizi online e costo del servizio

L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese previste dall’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il riversamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto mette a disposizione dell’Associazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali;
  • le fatture relative al costo dei servizi;
  • le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Il costo del servizio è fissato in 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale del costo sarà oggetto di apposita comunicazione, dalla quale l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, contenzioso e tutela dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche se già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti prescritti dalla legge oppure quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Sede legale e istruzioni procedurali e contabili

La sede legale di CONFSAL F.I.S.A.L.S. è indicata in Roma, viale Trastevere n. 60.

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’Associazione sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25592, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35592, per l’accreditamento dei contributi associativi;
  • GPA11592, per la rilevazione del debito verso CONFSAL F.I.S.A.L.S.;
  • GPA24042, per gli importi relativi al rimborso delle spese del servizio di esazione.

Le rimesse a favore dell’Associazione sono eseguite con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e la contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25592, GPA35592 e GPA11592.

Punti principali

Ambito di applicazione e beneficiari

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire mediante trattenuta i beneficiari di mobilità, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, autorizzazione e codice identificativo

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo dell’Associazione è 9101.

Gestione delle deleghe nei trattamenti con pagamento diretto CIG

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, comprese revoche e nuove deleghe, deve essere conservata presso il datore di lavoro.

Contestazioni, revoche e nuova delega

Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Associazione deve restituire le somme indebitamente ricevute. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le Associazioni sindacali; se la revoca arriva direttamente all’INPS, l’Istituto la acquisisce e la comunica all’Associazione. Una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega è efficace solo se preceduta dalla revoca della precedente, con allegata copia del documento d’identità.

Rimborsi in caso di revoca o annullamento

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La percentuale del contributo deve essere indicata espressamente nella delega ed essere uguale per tutti gli iscritti. Le aliquote comunicate da CONFSAL F.I.S.A.L.S. sono: 3% per NASPI; 0,80% per ASDI; 0,80% per DIS-COLL; 0,50% per CIG; 0,80% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Versamenti all’Associazione e servizi online

L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, l’elenco dei pagamenti telematici effettuati e invia le fatture per il costo del servizio e le eventuali comunicazioni relative alla convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS 0,80 euro per ogni delega. La variazione annuale del costo sarà comunicata con apposito atto e, da tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta. In caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospenderne l’efficacia in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.

Sede legale e istruzioni contabili

La sede legale di CONFSAL F.I.S.A.L.S. è indicata in Roma, viale Trastevere n. 60. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25592 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35592 per l’accreditamento dei contributi, GPA11592 per il debito verso l’Associazione e GPA24042 per il rimborso delle spese di esazione. Le rimesse sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile.

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