Circolare numero 226 del 27-12-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Italiana Lavoratori (CONFIL)dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 31 ottobre 2016 tra INPS e CONFIL per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute dalle aziende assuntrici di manodopera e dai p.c.c.f. Vengono disciplinate le modalità operative per deleghe e revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, gli obblighi in materia di protezione dei dati, la durata e il recesso della convenzione, oltre alle istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute e dei rapporti finanziari con l’Associazione.
Convenzione INPS-CONFIL per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-CONFIL per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 31 ottobre 2016 tra INPS e Confederazione Italiana Lavoratori (CONFIL) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. L’atto disciplina sia il flusso operativo delle deleghe sia i profili economici, di responsabilità, di durata e contabili connessi al servizio.
Ambito della convenzione e base normativa
La convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ed è stata approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015. Essa riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti alla CONFIL da parte delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. L’Istituto, nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’INPS non sussiste alcun obbligo di procedere alla riscossione coattiva del contributo stesso.
Gestione delle deleghe di riscossione
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, tramite Internet e il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo sulla base delle deleghe ricevute. Deve inoltre comunicare i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
Parallelamente all’inserimento telematico, l’Associazione deve far pervenire alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee alla riscossione, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’INPS.
Le Strutture INPS competenti procedono alla validazione delle deleghe acquisite via portale mediante confronto con le deleghe cartacee ricevute. Qualora pervengano due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di Associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione. Di conseguenza, ogni comunicazione attinente a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se la revoca della delega per la riscossione della quota associativa perviene direttamente all’INPS da parte dell’associato, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono indicati come segue:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20, una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
- gestione singolo modello F24: € 0,17.
Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto. Dopo la comunicazione, l’Associazione potrà esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto non risponde per pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione sindacale stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari oppure in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per stipulare la convenzione. Resta inoltre ferma la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve presentare richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In mancanza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni. Rimane comunque salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata mediante raccomandata A/R o PEC.
L’Associazione è inoltre tenuta a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, nonché a produrre l’eventuale documentazione di supporto. La sede della CONFIL è indicata in Sannicandro (BA), Piazza Unità d’Italia n. 5.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi effettuate per conto della CONFIL, viene istituito il conto GPN25165, denominato "contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione Italiana Lavoratori (CONFIL)".
Sono inoltre istituiti i conti utilizzati dalla Direzione Generale per completare le operazioni contabili:
- GPN35165: accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per conto della CONFIL;
- GPN11165: debito verso CONFIL per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la CONFIL sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto della convenzione
Il 31 ottobre 2016 INPS e Confederazione Italiana Lavoratori (CONFIL) hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e della determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).
Modalità di riscossione
La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori, secondo le medesime modalità di versamento. L’avviso di pagamento indica l’importo della quota e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo, e l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
Gestione delle deleghe
L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare la quota. Contestualmente deve far pervenire alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee, con copia del documento d’identità e sottoscrizione conforme al fac-simile concordato con INPS. Le Strutture INPS validano le deleghe confrontandole con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di Associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa della precedente contenuta nella delega successiva.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto ogni comunicazione relativa al rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se la revoca della delega per la riscossione perviene direttamente all’INPS dall’associato, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate, anche se riferiti a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna anche a ristorare INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Associazione. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, legittimo esercizio dei poteri statutari o perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, eventuali variazioni delle proprie generalità, dei poteri di rappresentanza e produrre la documentazione di supporto. La sede di CONFIL è indicata in Sannicandro (BA), Piazza Unità d’Italia n. 5.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione delle trattenute e la gestione dei rapporti finanziari con CONFIL vengono istituiti i conti GPN25165, GPN35165 e GPN11165. Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari sono affidati alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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