Cassazione Civile, Ordinanza n. 25865/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Gli attori, agendo quali eredi del de cuius, avevano proposto azione di rivendicazione per ottenere il rilascio di un cortile che assumevano occupato senza titolo dalla controparte. Il convenuto aveva reagito con autonoma domanda di accertamento della propria proprietà esclusiva del cortile, con richiesta di rimozione di una porta finestra realizzata dagli attori e, in subordine, con domanda di usucapione. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande; la Corte d'appello aveva invece riconosciuto la qualità di eredi degli attori, ma aveva ritenuto non provata la derivazione del loro acquisto da un precedente titolo originario, accogliendo nel contempo l'appello del convenuto e qualificando il cortile come pertinenza del suo immobile. Con il ricorso per cassazione gli eredi censuravano: l'errata applicazione dell'art. 948 c.c.; la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.; e, con ulteriori motivi poi assorbiti, l'omessa applicazione del medesimo regime probatorio anche al convenuto e la mancata ammissione della C.T.U. In sostanza sostenevano che, poiché il convenuto aveva dedotto un possesso/usucapione decorrente dal 1.1.1985 e loro avevano allegato un acquisto del 15.3.1982, la prova richiesta al rivendicante dovesse ritenersi attenuata e comunque assolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura secondo cui, in presenza dell'allegazione da parte del convenuto di un proprio acquisto/usucapione iniziato in data successiva al titolo dedotto dagli attori, la prova della proprietà in capo ai rivendicanti doveva considerarsi assolta mediante la dimostrazione di un titolo di acquisto anteriore all'inizio del possesso allegato dal convenuto. Sono stati quindi dichiarati assorbiti i restanti tre motivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
Nell'azione di rivendicazione l'onere della probatio diabolica si attenua quando il convenuto deduce un proprio titolo d'acquisto o l'usucapione non incompatibile con l'appartenenza del bene ai danti causa dell'attore; in tal caso il rivendicante può assolvere l'onere probatorio dimostrando la validità del proprio titolo e l'appartenenza del bene ai propri danti causa in epoca anteriore all'inizio del possesso allegato dal convenuto.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova nella rivendicazione e per la valutazione della prova del titolo di acquisto e dell'epoca di appartenenza del bene.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie e delle allegazioni di parte.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
artt. 61, 62, 132, 191 c.p.c.
Richiamati solo nei motivi assorbiti, relativi alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e al vizio della motivazione/procedimento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato solo nei motivi assorbiti, in tema di motivazione del provvedimento.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione, l'onere probatorio a carico dell'attore non è assoluto in modo invariabile: esso si attenua quando il convenuto fonda la difesa su un proprio titolo di acquisto o su usucapione compatibile con la provenienza del bene dai danti causa dell'attore.
- Se il convenuto allega di avere iniziato il possesso in una data successiva al titolo di acquisto dedotto dal rivendicante, la prova della proprietà può ritenersi assolta mediante la produzione di un titolo valido e anteriore a quell'inizio del possesso.
- Quando il giudice di merito non applica correttamente il criterio di attenuazione della probatio diabolica nella rivendicazione, la decisione incorre in violazione dell'art. 948 c.c. e del riparto dell'onere della prova.
- La qualificazione di un bene come pertinenza di un immobile non può essere affermata senza una base probatoria coerente con le risultanze acquisite e con le domande contrapposte delle parti.
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