Sentenza n. 5923/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 32003 del 18.07.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione intimata ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania, rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento, su più classi di concorso, del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 18 luglio 2024, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva respinto l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania in riferimento a più classi di concorso. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare della Sezione n. 11042 del 2025 e della produzione di ulteriori certificazioni, il Ministero ha riesaminato l'istanza e ha adottato il provvedimento del 3 dicembre 2025, riconoscendo parzialmente il titolo, limitatamente a una delle classi richieste. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio originario, precisando tuttavia di avere impugnato con autonomo ricorso il nuovo provvedimento nella parte sfavorevole relativa alle classi A050, A28 e A03. Ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché tale esito presuppone la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio, circostanza non verificatasi: il provvedimento sopravvenuto aveva infatti riconosciuto solo parzialmente il titolo e la parte residua era stata autonomamente impugnata. Il Collegio ha invece ravvisato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso originario e lo ha dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, considerati l'andamento complessivo della vicenda e il carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere richiede che la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; il riconoscimento solo parziale non è sufficiente.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro processuale della decisione, senza una specifica ulteriore interpretazione nel testo.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere è configurabile soltanto quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta con il ricorso sia stata integralmente soddisfatta; un provvedimento amministrativo sopravvenuto che accolga l'istanza solo parzialmente non consente tale declaratoria.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso originario, mentre la parte della pretesa rimasta insoddisfatta è oggetto di autonoma impugnazione, il giudizio originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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