Sentenza del 18/11/2019 n. 8605 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 238/2019 - TRIBUTI (IN GENERALE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Operazioni inesistenti - Connivenza del cessionario - Onere probatorio a carico dell'Ufficio - Legittimità della prova per presunzioni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva contestato la deducibilità degli acquisti di pellame effettuati dalla società contribuente presso XXX s.r.l., ritenendo tali operazioni inesistenti e la cedente una società cartiera. Secondo l’Agenzia, la società contribuente avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’operazione fraudolenta. L’Ufficio sosteneva inoltre che l’unica sede risultante dall’anagrafe tributaria fosse quella di Casoria, mentre la contribuente aveva dichiarato di aver acquistato la merce presso un magazzino situato a Orta di Atella.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento. Ha ritenuto che l’Ufficio non avesse assolto l’onere di provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la connivenza della contribuente o la sua conoscenza, effettiva o esigibile, della frode. L’Amministrazione si era limitata a verifiche formali sull’anagrafe tributaria, senza accertare l’esistenza del magazzino di Orta di Atella, nonostante la contribuente avesse prodotto un contratto di locazione e documentazione bancaria attestante i pagamenti effettuati alla cedente. L’Agenzia è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Principi in materia di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e detrazione IVA
In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria [...] ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, che il contribuente [...] sapeva, o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, di partecipare ad una operazione fraudolenta.
L’Amministrazione deve provare non solo l’inesistenza dell’operazione o la natura fraudolenta del cedente, ma anche la connivenza del cessionario, intesa come conoscenza o conoscibilità della frode al momento dell’acquisto. La prova può essere presuntiva, ma deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti.
Cassazione civile, 5 dicembre 2014, n. 25778
Nel caso di cosiddetta "frode carosello", l'Amministrazione finanziaria [...] deve provare sia la frode del cedente, sia la connivenza del cessionario, quest'ultima anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La giurisprudenza richiamata conferma che la mera presenza di irregolarità nella posizione fiscale del fornitore non è automaticamente sufficiente a negare la detrazione al cliente; occorre dimostrare il coinvolgimento consapevole o colposamente evitabile del cessionario.
Cassazione civile, 12 maggio 2011, n. 10414
È richiamata quale precedente conforme sul riparto dell’onere probatorio nelle contestazioni di operazioni inesistenti e sulla possibilità di dimostrare la connivenza mediante presunzioni semplici qualificate.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta operazioni inesistenti o una frode IVA, deve dimostrare sia la frode del fornitore sia il fatto che il cliente sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di parteciparvi.
- La prova può essere presuntiva, ma non può basarsi su semplici anomalie formali o sulla sola natura di cartiera del fornitore: gli elementi devono essere gravi, precisi e concordanti e riferibili anche alla posizione del cliente.
- Il contribuente può contrastare la contestazione documentando l’effettività delle operazioni, ad esempio mediante contratti, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, disponibilità dei locali e coerenza degli acquisti con l’attività esercitata.
- Se il contribuente fornisce spiegazioni e documenti specifici, l’Ufficio deve svolgere verifiche istruttorie concrete e non limitarsi a consultazioni formali delle banche dati.
- La verifica della diligenza del cessionario deve essere effettuata considerando le circostanze concretamente conoscibili al momento dell’acquisto, non soltanto le irregolarità successivamente accertate presso il fornitore.
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