Sentenza del 27/09/2016 n. 234 - Comm. Trib. Prov. Novara
Contestazioni sulla notifica delle cartelle esattoriali - Conservazione delle copie degli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda la mancata notifica, oppure l’assenza di prova della corretta notifica, delle cartelle di pagamento. Il contribuente può eccepire che l’agente della riscossione non abbia dimostrato che la cartella sia stata notificata nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge, nonché l’eventuale prescrizione del credito in mancanza di validi atti interruttivi.
La decisione
Il principio affermato pone a carico del Concessionario l’onere di provare la regolarità della notifica e l’esistenza degli atti interruttivi. In caso di contestazione, l’agente deve dimostrare la concreta riferibilità dell’avviso di ricevimento alla specifica cartella o all’atto che sostiene di aver notificato. Per questo è opportuno conservare copia degli atti e della relativa documentazione anche oltre cinque anni, quando il credito non sia ancora stato recuperato, così da poter fornire una prova documentale idonea.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la notifica di una cartella, l’agente della riscossione deve fornire una prova documentale concreta e specifica della regolarità della notifica.
- Non è sufficiente produrre un avviso di ricevimento generico: deve risultare il collegamento tra l’avviso e lo specifico atto notificato.
- La prova dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione grava sull’agente della riscossione.
- La conservazione degli atti e delle ricevute di notifica oltre il termine ordinario di cinque anni è prudenziale se il credito non è stato ancora recuperato, perché la documentazione potrebbe essere necessaria in un successivo giudizio.
- In assenza di prova della notifica o di validi atti interruttivi, il contribuente può contestare la debenza del credito, anche sotto il profilo della prescrizione.
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