Cassazione Penale, Sentenza n. 4987/2022 del 11/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di concorso in omicidio volontario aggravato (art. 416-bis e premeditazione). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria e la motivazione: denunciava la scarsa attendibilità e le contraddizioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Renato Pugliese e Agostino Riccardo), qualificandole in buona parte come dichiarazioni de relato; sosteneva l'assenza di riscontri obiettivi (discrepanze sulle persone coinvolte, assenza di segni di effrazione, dichiarazioni di una vicina che non avrebbero coinciso con la presenza di più persone), l'incompatibilità dell'asserita capacità organizzativa con lo stato di arresti domiciliari del Ciarelli, e deduceva che elementi come lo spegnimento del cellulare non sono significativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducessero argomentazioni già valutate dal Tribunale del riesame e che le motivazioni del Tribunale fossero sufficienti e specifiche: la credibilità dei collaboratori è stata adeguatamente motivata e corroborata da intercettazioni e riscontri (tabulati telefonici), le discrepanze segnalate erano non decisiva e le dichiarazioni de relato risultavano comunque riscontrate da fonti diverse e autonome. La Corte ha inoltre ricordato che il sindacato in cassazione non è un sindacato di merito: non si può ottenere la riconsiderazione probatoria in sede di legittimità quando sia stata fornita motivazione congrua. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; nessuna rimessione in libertà disposta dalla decisione.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
citato quale base per l'intervento del Tribunale nel riesame
indica la competenza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari; la Corte ha richiamato che il Tribunale ha esercitato tale funzione e ha motivato le sue valutazioni
art. 416-bis cod. pen.
menzionato come aggravante in relazione all'inquadramento associativo del reato
l'omicidio è stato inquadrato nel contesto di relazioni associative tipiche della fattispecie di cui all'art. 416-bis; la valutazione del ruolo apicale del ricorrente ha rilevanza indiziaria
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità
la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali, come applicata nel caso
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
citato relativamente agli adempimenti della cancelleria in caso di decisione non comportante la rimessione in libertà
norma procedurale sui conseguenti adempimenti amministrativi a seguito della decisione sulla misura cautelare
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
richiamata in relazione ai profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione
utilizzata per giustificare l'applicazione di una somma a titolo di cassa delle ammende quando l'impugnazione sia ritenuta irrazionale o manifestamente infondata
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (pentiti) possono essere valutate come attendibili anche se in parte de relato, purché siano presenti riscontri oggettivi e fonti autonome che ne confermino i contenuti (intercettazioni, tabulati, altre dichiarazioni concordanti).
- La mancanza di perfetta coincidenza tra le versioni di più dichiaranti non determina automaticamente l'irrilevanza delle loro testimonianze; discrepanze non decisive non inficiano la attendibilità complessiva se il quadro indiziario è coerente e corredato da riscontri.
- Lo stato di arresti domiciliari dell'indagato non esclude di per sé la possibilità di essere ritenuto organico o promotore di iniziative criminose, se vi sono elementi che indicano la capacità di dar comando o organizzare atti (riscontri telefonici, incontri, prove concorsuali).
- I tabulati telefonici e le intercettazioni sono strumenti di riscontro importanti e, ove concordanti con le dichiarazioni dei collaboratori, rafforzano la gravità indiziaria.
- In sede di Cassazione non è consentito un sindacato di merito sulla valutazione delle prove; le censure devono riferirsi specificamente alla motivazione e non limitarsi a chiedere una diversa valutazione probatoria.
- Impugnazioni manifestamente generiche o rivolte a riconsiderare il fatto costituiscono rischio di inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
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