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Parere

Parere n. 206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e la Questura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento 46791 del 2 novembre 2022 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e del decreto prefettizio del 14 marzo 2023 di rigetto del relativo ricorso gerarchico.

Giustizia amministrativa202400639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Annullamento del diniego di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e del rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura che ha negato il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e il successivo rigetto prefettizio del ricorso gerarchico. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 4, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente bilanciato la pericolosità desunta dai precedenti penali con i suoi legami familiari e affettivi, alla luce dell’art. 8 CEDU, della sentenza del Consiglio di Stato n. 7221/2022 e della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Con il secondo motivo ha denunciato il difetto di motivazione e di istruttoria per omessa considerazione dei figli minori. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione del contraddittorio e del diritto dello straniero a essere sentito, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 113/1999. La vicenda amministrativa era fondata su reiterati precedenti e procedimenti penali, prevalentemente relativi a traffico e spaccio di stupefacenti, su valutazioni giudiziarie di elevata pericolosità e abitualità delittuosa, sull’insufficienza del reddito e sull’ulteriore arresto intervenuto nel corso dell’istruttoria.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha respinto tutti i motivi. I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati infondati: il diniego non risultava manifestamente illogico, arbitrario, irragionevole né affetto da travisamento dei fatti, poiché l’amministrazione aveva considerato una pluralità di elementi, tra cui condanne e procedimenti per reati di stupefacenti, la reiterazione delle condotte, le valutazioni contenute nei provvedimenti cautelari, l’insufficienza del reddito e l’ulteriore episodio di violenza e resistenza alle forze dell’ordine. Anche la qualificazione di alcuni fatti come di lieve entità non ne escludeva la rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità, tenuto conto della natura del reato e dell’allarme sociale connesso allo spaccio. Il Consiglio ha escluso il difetto di motivazione e di istruttoria e ha ritenuto adeguatamente ponderati i legami familiari, osservando che essi non potevano essere utilizzati per neutralizzare la gravità obiettiva dei precedenti, anche perché risultavano compromessi dalla condotta del ricorrente e dalle sue carenze nei confronti dei figli. Il terzo motivo è stato respinto ai sensi dell’art. 21-octies della l. 241/1990, poiché la censura relativa alla mancata audizione era meramente formale e il ricorrente non aveva dimostrato che il provvedimento avrebbe avuto contenuto diverso se fosse stato ascoltato.

Osservazioni

Primi due motivi - Pericolosità sociale, precedenti penali e bilanciamento con i legami familiari

Il diniego non è manifestamente illogico, arbitrario o irragionevole né viziato da travisamento dei fatti. La valutazione amministrativa può fondarsi sulla considerazione complessiva di condanne, procedimenti penali, reiterazione delle condotte, valutazioni giudiziarie sulla professionalità e abitualità nello spaccio, insufficienza del reddito e ulteriori episodi di violenza. Anche i reati qualificati di lieve entità possono conservare rilevanza ai fini della pericolosità e del giudizio sull’ingresso o permanenza dello straniero.

Primi due motivi - Legami familiari e art. 8 CEDU

I legami familiari e affettivi devono essere considerati, ma non possono essere strumentalmente utilizzati per neutralizzare la gravità obiettiva dei precedenti penali. Nel caso concreto, gli stessi legami risultavano compromessi dalla condotta del ricorrente, dalle violenze riferite, dal mancato mantenimento dei figli e dalle valutazioni giudiziarie sull’inadeguatezza genitoriale.

Terzo motivo - Contraddittorio e audizione dello straniero

La censura è meramente formale e non conduce all’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies della l. 241/1990, poiché il ricorrente non ha dimostrato che l’audizione avrebbe potuto determinare un diverso contenuto del provvedimento.

Norme richiamate

  • artt. 4, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 286/1998

    Le condanne e gli elementi di pericolosità possono impedire il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno; la valutazione deve tenere conto della situazione complessiva dello straniero e degli interessi familiari, senza che questi ultimi prevalgano automaticamente sulla gravità dei precedenti.

  • art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale fondamento dell’espulsione disposta in ragione dell’elevata pericolosità sociale dello straniero.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La qualificazione del fatto come di lieve entità non esclude la rilevanza del reato di spaccio nella valutazione della pericolosità sociale e della permanenza dello straniero.

  • art. 1, d.lgs. 159/2011

    È richiamato per la valutazione dell’appartenenza a categorie caratterizzate da abitualità delittuosa e possibile sostentamento, anche parziale, con proventi di attività delittuose.

  • art. 4, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113

    È richiamato dal ricorrente in relazione al principio del contraddittorio e al diritto dello straniero di essere sentito.

  • art. 21-octies, l. 241/1990

    Un vizio formale o procedimentale non determina l’annullamento quando il ricorrente non dimostra che il provvedimento avrebbe avuto contenuto diverso; tale regola è stata applicata alla mancata audizione.

  • art. 8 CEDU

    I rapporti sociali, lavorativi, familiari e affettivi dello straniero devono essere bilanciati con le ragioni di tutela dell’interesse pubblico e della sicurezza.

  • sentenza Corte costituzionale n. 88/2023

    È richiamata nel quadro del necessario bilanciamento tra allontanamento dello straniero e tutela della vita familiare.

  • sentenza Consiglio di Stato n. 7221/2022

    È richiamata per il principio del conveniente bilanciamento tra le ragioni dell’allontanamento e il diritto dello straniero a non essere sradicato dal luogo in cui intrattiene i rapporti più significativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, la valutazione della pericolosità dello straniero può fondarsi sull’esame complessivo e non atomistico di condanne, procedimenti penali, reiterazione delle condotte, valutazioni giudiziarie cautelari, condizioni economiche e comportamento successivo, purché la motivazione non sia manifestamente illogica o arbitraria.
  • La qualificazione di un reato di stupefacenti come fatto di lieve entità non ne elimina automaticamente la rilevanza ai fini del giudizio amministrativo di pericolosità sociale, potendo assumere rilievo la natura del reato, il suo allarme sociale e il contesto complessivo della condotta.
  • I legami familiari dello straniero devono essere considerati nel bilanciamento richiesto dall’art. 8 CEDU, ma non prevalgono automaticamente sulle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, soprattutto quando la stessa condotta dello straniero abbia compromesso i rapporti familiari o gli obblighi di cura e mantenimento dei figli.
  • La violazione dell’obbligo di audizione o una carenza procedimentale meramente formale non comporta l’annullamento del provvedimento quando il ricorrente non dimostri, ai sensi dell’art. 21-octies della l. 241/1990, che l’apporto partecipativo avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Diniego di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno straniero contro il diniego della Questura di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e contro il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto.

Premesse e vicenda amministrativa

Lo straniero era entrato regolarmente in Italia nel 2012 e aveva ottenuto un permesso per lavoro subordinato, rinnovato fino al 2018. Nel 2019 il rinnovo era stato negato e, contestualmente, era stata disposta l’espulsione per elevata pericolosità sociale. Successivamente era stato rilasciato un permesso per motivi di cure mediche, collegato all’inespellibilità temporanea derivante dalla presenza di un figlio minore.

Nel 2021 l’interessato aveva chiesto il rinnovo o la conversione del titolo per lavoro subordinato. Durante l’istruttoria erano emersi una condanna irrevocabile per reati in materia di stupefacenti, una successiva condanna per spaccio di lieve entità, ulteriori procedimenti penali, un rinvio a giudizio per altro reato di stupefacenti, redditi insufficienti al mantenimento in Italia e l’assenza di redditi nell’anno 2019.

Rilevavano inoltre un’ordinanza cautelare che descriveva una significativa professionalità e capacità organizzativa nell’attività di spaccio, nonché un successivo arresto per episodi di violenza, lesioni e resistenza alle forze dell’ordine. La Questura aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990; la comunicazione, restituita per compiuta giacenza, era stata nuovamente notificata presso lo Sportello Immigrazione. Le controdeduzioni dell’interessato erano state ritenute non decisive.

Motivi del ricorso

Il ricorrente sosteneva che l’amministrazione avesse fondato il giudizio di pericolosità soltanto su una condanna per spaccio di lieve entità, senza ponderare adeguatamente i suoi legami familiari e affettivi con i figli minori. Richiamava l’art. 8 CEDU, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7221/2022 e la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.

Deduceva inoltre il difetto di motivazione e di istruttoria e lamentava la violazione del contraddittorio e del diritto a essere sentito.

Valutazione sulla pericolosità e sui precedenti penali

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i primi due motivi. I provvedimenti impugnati non risultavano manifestamente illogici, arbitrari o irragionevoli e non emergeva alcun travisamento dei fatti. La valutazione amministrativa era fondata su una pluralità di elementi convergenti: reiterazione e continuazione delle condotte, condanne e procedimenti per stupefacenti, valutazioni giudiziarie sulla professionalità e abitualità nello spaccio, insufficienza del reddito, episodi di violenza e resistenza e ulteriori elementi relativi alla condotta personale.

La Sezione ha precisato che anche i reati qualificati come di lieve entità possono essere considerati nel giudizio amministrativo di pericolosità. La qualificazione penale attenuata non elimina infatti la rilevanza della natura del reato e dell’allarme sociale connesso allo spaccio di stupefacenti, soprattutto quando l’episodio sia inserito in un quadro più ampio di reiterazione e organizzazione dell’attività delittuosa.

Bilanciamento con i legami familiari

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che i legami familiari e affettivi devono essere considerati nel bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nel caso concreto, tuttavia, tali legami non potevano neutralizzare la gravità dei precedenti e delle condotte accertate.

La Sezione ha valorizzato anche gli elementi giudiziari dai quali emergevano la compromissione dei rapporti familiari, il mancato mantenimento dei figli, le denunce per violenza domestica, l’inadeguatezza genitoriale e la limitata effettività dei rapporti con i minori. Ne derivava che gli stessi legami familiari invocati dal ricorrente risultavano in parte lesi dalla sua condotta.

Contraddittorio e audizione

Il terzo motivo è stato respinto. Il procedimento aveva rispettato il contraddittorio, anche attraverso la comunicazione dei motivi ostativi e la possibilità di presentare controdeduzioni.

Quanto alla mancata audizione personale, la Sezione ha ritenuto la censura meramente formale. Ai sensi dell’art. 21-octies della l. 241/1990, il vizio non comporta l’annullamento quando il ricorrente non dimostri che, se fosse stato ascoltato, il provvedimento avrebbe avuto un contenuto diverso. Tale dimostrazione non era stata fornita.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimi il diniego di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno e il rigetto del ricorso gerarchico, esprimendo parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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