Cassazione Penale, Sentenza n. 20356/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/07/2022 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza del 16/11/2020 per il mancato pagamento della provvisionale liquidata in favore della parte civile. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che, non essendo stato fissato un termine in sentenza, il termine coincidesse con la data del passaggio in giudicato; il ricorrente ha dedotto che il mancato pagamento era derivato da stato di indigenza e che tale circostanza non era stata adeguatamente considerata
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse in contrasto con l'orientamento stabilito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 37503/2022), secondo cui il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio, elemento essenziale della sospensione condizionale, deve essere fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; se ciò non avviene, il termine coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato. L'ordinanza aveva invece revocato la sospensione senza attendere il decorso del quinquennio e, inoltre, era stata successivamente versata la provvisionale, comprovata da quietanza. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio
Norme richiamate
Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio è elemento essenziale della sospensione condizionale; il giudice deve fissarlo in sentenza o, in mancanza, il giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione può fissarlo. Se nessuno lo fissa, il termine si determina nei limiti temporali di cui all'art. 163 c.p. (5 o 2 anni dal passaggio in giudicato). L'omessa fissazione è vizio rilevante di diritto.
Sez. 1, n. 23742 del 08/07/2020 (Priori)
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.
Orientamento secondo cui, in mancanza di fissazione del termine in sentenza, il termine coincide con il passaggio in giudicato (cioè immediatezza dell'esigibilità). La Corte ha ritenuto tuttavia questo indirizzo superato dall'intervento delle Sezioni Unite.
Art. 163 cod. pen.
riferimento ai "termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen." (come evocato nella sentenza)
Stabilisce i termini di prescrizione/interruzione utili per le misure di sospensione condizionale: nella disciplina richiamata dalle Sezioni Unite i termini di cinque o due anni decorrenti dal passaggio in giudicato fungono da termine massimo a cui ricondurre l'adempimento in mancanza di diversa fissazione.
Massime di principio
- La fissazione del termine per adempiere un obbligo pecuniario condizionante la sospensione della pena è un elemento essenziale: il giudice deve indicarlo in sentenza o, in sua assenza, il giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione deve provvedere.
- Se il termine non è stato fissato, non si può procedere immediatamente alla revoca della sospensione prendendo come riferimento il solo passaggio in giudicato; va fatto riferimento ai termini quinquennali/ biennali di cui all'art. 163 c.p., come interpretato dalle Sezioni Unite.
- La revoca della sospensione per mancato pagamento è impropria se disposta prima della scadenza del termine applicabile e se l'imputato prova il successivo pagamento della somma dovuta; in tal caso la decisione di revoca può essere annullata senza rinvio.
- Lo stato di effettiva impossibilità economica (indigenza) dell'imputato costituisce una circostanza rilevante che il giudice dell'esecuzione deve valutare prima di disporre la revoca della sospensione condizionale.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale, seguire l'indirizzo delle Sezioni Unite: prediligere la tutela della funzione essenziale del termine nella sospensione condizionale e la necessità di motivare l'omessa fissazione del termine in sentenza.
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