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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-328/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026. — Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși contro Procura europea. — Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Regolamento (UE) 2017/1939 – Procura europea – Articolo 42, paragrafo 1 – Atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi – Controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea a controllare la legalità degli atti dell’Unione – Articolo 86, paragrafi 2 e 3, TFUE – Esercizio dell’azione pubblica dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali – Facoltà del legislatore dell’Unione di stabilire le norme applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea – Deroga non autorizzata all’articolo 263 TFUE – Assenza – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Violazione – Assenza – Incompetenza del Tribunale. — Causa C-328/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza a conoscere di un ricorso diretto contro una decisione della Procura europea di rinvio a giudizio. La Corte afferma che il regolamento 2017/1939 legittimamente affida ai giudici nazionali il controllo degli atti procedurali dell’EPPO che producono effetti verso terzi, mentre conserva alla Corte specifiche competenze, anche pregiudiziali. Pur rilevando un errore di diritto del Tribunale nel modo in cui ha affrontato l’eccezione di illegittimità, la Corte considera l’errore inoperante e conferma il rigetto dell’impugnazione.

Impugnazione in materia di controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea: competenza dei giudici nazionali ex articolo 42 del regolamento 2017/1939 e assenza di violazione dell’articolo 47 della Carta.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel dichiararsi incompetente a conoscere del ricorso di annullamento contro una decisione procedurale dell’EPPO, senza esaminare la compatibilità dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1939 con l’articolo 19 TUE, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 263 TFUE; e se, in subordine, dovesse essere rinviata al merito la decisione sulla ricevibilità per il nesso con la questione sostanziale.

Principio di diritto

L’articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1939, adottato sulla base dell’articolo 86, paragrafo 3, TFUE, può attribuire ai giudici nazionali il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, senza violare l’articolo 263 TFUE né l’articolo 47 della Carta, purché restino previste le competenze della Corte nei casi espressamente indicati dallo stesso articolo 42 e tramite il rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE. Il Tribunale, tuttavia, ha errato nel non esaminare la fondatezza dell’eccezione di illegittimità prima di declinare la propria competenza; tale errore è stato ritenuto inoperante perché il dispositivo di incompetenza era comunque fondato su altre ragioni di diritto, sicché l’impugnazione è stata respinta.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 30 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 36 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 19 TUE
  • Articolo 86, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale sulla competenza a controllare un atto procedurale dell’EPPO

La causa riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto, per incompetenza, un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Procura europea di rinviare il caso a giudizio. La controversia verte sulla distribuzione del controllo giurisdizionale tra giudici nazionali e giudici dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939.

Contesto normativo del regolamento 2017/1939

La Corte richiama la struttura dell’EPPO come organo dell’Unione indivisibile e decentrato, composto da livello centrale e livello decentrato, nonché il ruolo delle camere permanenti e dei procuratori europei delegati. Sono centrali, in particolare:

  • l’articolo 4, sui compiti dell’EPPO;
  • l’articolo 10, sul ruolo delle camere permanenti;
  • l’articolo 13, sui poteri e la responsabilità dei procuratori europei delegati;
  • gli articoli 28, 30 e 31, che rinviano in larga misura al diritto nazionale per le misure investigative e la loro esecuzione;
  • l’articolo 36, sull’esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali;
  • l’articolo 41, sui diritti degli indagati e imputati;
  • l’articolo 42, sul controllo giurisdizionale.

I considerando 86, 87, 88 e 89 chiariscono che il legislatore dell’Unione ha previsto un regime speciale: gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono sottoposti ai giudici nazionali, mentre alcune decisioni restano sottoposte al controllo della Corte.

Fatti e procedimento principale

La Procura europea aveva avviato un’indagine nel 2021. Il ricorrente era divenuto imputato nel maggio 2022. Con decisione dell’8 dicembre 2022, la decima camera permanente ha disposto il rinvio a giudizio del ricorrente dinanzi al Tribunalul Bucureşti e l’archiviazione del caso per alcuni altri indagati per mancanza di prove pertinenti. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale chiedendone l’annullamento e la declaratoria di inapplicabilità di alcune disposizioni del regolamento interno dell’EPPO.

Ordinanza del Tribunale

Il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EPPO e ha dichiarato la propria incompetenza. Ha ritenuto che la decisione di rinvio a giudizio fosse un atto procedurale rientrante nell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, dunque soggetto al controllo dei giudici nazionali e non al ricorso diretto ex articolo 263 TFUE. Ha inoltre considerato che l’interpretazione proposta dal ricorrente sarebbe stata contra legem e che eventuali contestazioni sulla validità dell’articolo 42 avrebbero dovuto essere sollevate davanti a un giudice nazionale, con eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte.

Ricevibilità dell’impugnazione

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EPPO. Ricorda che l’impugnazione deve indicare con precisione i punti contestati e gli argomenti giuridici dedotti, ma osserva che nel caso di specie il ricorrente aveva individuato chiaramente l’errore del Tribunale: il mancato esame dei suoi argomenti sulla contrarietà dell’articolo 42 al diritto primario dell’Unione. L’impugnazione è quindi dichiarata ricevibile.

Primo motivo: errore del Tribunale nel non esaminare l’eccezione di illegittimità

La Corte rileva che il Tribunale non poteva dichiararsi incompetente senza esaminare, in via preliminare, gli argomenti diretti a contestare la validità della disposizione di diritto derivato su cui esso stesso si fondava per negare la propria competenza. In particolare, quando un ricorrente deduce che una disposizione di diritto derivato che sottrae un atto al controllo del giudice dell’Unione è incompatibile con il diritto primario, il giudice dell’Unione deve verificare la fondatezza dell’eccezione di illegittimità.

Tuttavia, la Corte considera questo errore privo di incidenza sul dispositivo dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale era comunque incompetente a conoscere del ricorso. Il primo motivo è quindi respinto in quanto inoperante.

Validità dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939

Nel merito della questione di principio, la Corte afferma che l’articolo 42 non viola le competenze della Corte di giustizia previste dall’articolo 19 TUE e dall’articolo 263 TFUE. Il legislatore dell’Unione, in base all’articolo 86, paragrafo 3, TFUE, era autorizzato a stabilire regole speciali sul controllo giurisdizionale degli atti procedurali dell’EPPO, tenuto conto della natura specifica dell’organo e della sua forte integrazione nei sistemi processuali nazionali.

La Corte sottolinea che:

  • il controllo dei giudici nazionali riguarda gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici verso terzi;
  • la Corte conserva una competenza pregiudiziale ex articolo 267 TFUE sulla validità degli atti procedurali e sull’interpretazione o validità del diritto dell’Unione, compreso il regolamento 2017/1939;
  • le decisioni di archiviazione e alcune decisioni amministrative restano, in specifici casi, soggette al controllo del giudice dell’Unione;
  • il sistema garantisce un controllo giurisdizionale effettivo, anche alla luce dell’articolo 47 della Carta.

La Corte esclude che la ripartizione delle competenze introdotta dall’articolo 42 costituisca una deroga non autorizzata all’articolo 263 TFUE.

Tutela giurisdizionale effettiva

Quanto alla censura relativa all’articolo 47 della Carta, la Corte osserva che tale disposizione non può creare competenze giurisdizionali che i Trattati escludono. In ogni caso, il meccanismo previsto dal regolamento 2017/1939 è idoneo a garantire tutela effettiva: i giudici nazionali possono controllare gli atti dell’EPPO nel procedimento penale e, se necessario, adire la Corte in via pregiudiziale. Il controllo può anche assumere forma incidentale nel giudizio penale nazionale, purché le regole procedurali nazionali assicurino un rimedio effettivo.

Secondo motivo: mancato rinvio al merito della questione di ricevibilità

La Corte respinge anche il secondo motivo. Il Tribunale non era tenuto a rinviare l’esame della ricevibilità al merito solo perché la questione sollevava profili fondamentali per l’ordinamento dell’Unione. Inoltre, la questione della competenza del Tribunale era autonoma rispetto alla verifica in concreto degli effetti giuridici della decisione impugnata.

Dispositivo e spese

L’impugnazione è integralmente respinta. Il ricorrente è condannato alle spese della Procura europea; il Parlamento europeo, interveniente, sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che il regime speciale di controllo giurisdizionale dell’EPPO previsto dall’articolo 42 del regolamento 2017/1939 è compatibile con il diritto primario dell’Unione: i giudici nazionali sono competenti sugli atti procedurali destinati a produrre effetti verso terzi, mentre la Corte mantiene le competenze espressamente previste, anche tramite rinvio pregiudiziale. La Corte aggiunge che il giudice dell’Unione non può declinare la propria competenza senza esaminare un’eccezione di illegittimità fondata sulla contrarietà di una disposizione di diritto derivato al diritto primario, ma, nel caso concreto, l’errore del Tribunale non comporta l’annullamento dell’ordinanza.

Come è indicizzato

Materieprocura europeacontrollo giurisdizionalediritto processuale penale dell’unionetutela giurisdizionale effettivaimpugnazioni dinanzi alla corte di giustizia

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