Cassazione Penale, Sentenza n. 18840/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per l'anno d'imposta 2012 in relazione a due società rappresentate dall'imputato. Il ricorrente aveva proposto tre motivi: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter eccesso di delega e violazione dell'art. 3 Cost., sostenendo che la delega richiedeva la penalizzazione solo delle condotte fraudolente e che l'omesso pagamento, a fronte di dichiarazioni veritiere, non dovrebbe essere penalizzato; (2) insussistenza dell'elemento soggettivo perché la crisi finanziaria della società (chiusura dei fidi per presunti avvisi di accertamento infondati) avrebbe reso impossibile il pagamento e perché l'uso di beni personali era finalizzato a salvare l'impresa; (3) doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del debito, resa impossibile dall'intervenuto fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 8 della legge 11/3/2014 n.23 non limitava la delega ai soli comportamenti fraudolenti e che l'art. 10-ter punisce l'omesso versamento solo oltre determinate soglie, sottraendo i casi minori all'ambito penale. Sull'elemento soggettivo la Corte ha ribadito che è sufficiente il dolo generico (anche eventuale) e che la mera crisi di liquidità non esclude la responsabilità penale salvo prova concreta e non addebitabilità dell'imprenditore e dimostrazione di aver adottato tutte le iniziative possibili (incluso l'impiego del patrimonio personale) per adempiere. La mancata prova convincente della non imputabilità della crisi e la prova di scelte imprenditoriali volte a privilegiare la continuità aziendale hanno portato alla conferma della condanna. Il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo: pena al minimo (5 mesi) con sospensione subordinata al pagamento del debito tributario entro 30 giorni dall'irrevocabilità, oltre alla confisca di quanto sottoposto a sequestro fino al limite del debito. Il ricorso è stato quindi respinto e la sentenza impugnata confermata.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Prevede il reato di omesso versamento di imposte (IVA) collegato al superamento di specifiche soglie di punibilità; la Corte ricorda che la norma punisce l'omesso versamento solo ove superata una soglia rilevante, differenziando i casi penali da quelli amministrativi
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (comma 1-bis)
Riferito dalla difesa come norma che avrebbe escluso la rilevanza penale di alcune dichiarazioni infedeli; la Corte osserva però che la normativa complessiva distingue e calibra le fattispecie e che l'assetto non impedisce la punibilità dell'omesso versamento oltre soglie previste
legge 11 marzo 2014, n. 23, art. 8
"il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti,... l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; ... la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali..."
La delega non imponeva che solo le condotte fraudolente fossero sanzionate penalmente; piuttosto prevedeva una revisione con criteri di proporzionalità e soglie di punibilità, lasciando spazio alla sanzionabilità penale per i casi più gravi
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente in termini di presunta violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto infondata la censura, poiché il quadro normativo prevede differenziazioni giustificate tra tipologie di comportamento e soglie di punibilità
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri per la determinazione della pena; la Corte ha confermato la sufficienza di motivazione quando il giudice applica una pena sotto la media edittale e ha valutato la dosimetria come congrua
art. 62 n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante speciale (esimente o attenuante specifica); la mancata applicazione è stata motivata dalla Corte territoriale e non costituisce motivo decisivo di cassazione
Massime di principio
- La punibilità per omesso versamento d'imposte (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) opera solo oltre determinate soglie: non tutte le omissioni fiscali rilevano penalmente; le fattispecie minori ricadono nell'ambito amministrativo.
- L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, anche nella forma di dolo eventuale: la consapevolezza dell'illiceità dell'omissione è sufficiente, indipendentemente dalle ragioni (imprenditoriali o di crisi) che hanno portato alla scelta di non pagare.
- La sola crisi di liquidità o la difficoltà finanziaria non escludono la responsabilità penale: il contribuente/imprenditore deve allegare e provare la non addebitabilità della crisi e dimostrare di aver adottato tutte le misure possibili (anche attingendo al patrimonio personale o cercando soluzioni finanziarie) per adempiere.
- La prova della causa di forza maggiore che renda oggettivamente impossibile il pagamento è a carico della difesa: occorre documentazione formale e riscontri esterni, non solo dichiarazioni interne o testimonianze generiche.
- Le scelte imprenditoriali volte a favorire la continuità dell'attività rispetto al pagamento delle imposte possono essere valutate come opzioni autonome che non escludono il dolo e la responsabilità penale.
- In tema di dosimetria della pena, il giudice di merito ha ampia discrezionalità e può motivare sinteticamente la scelta di una pena sotto la media edittale richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte di legittimità verifica soltanto la correttezza logico-giuridica della motivazione.
- Questioni sopravvenute come il fallimento dell'impresa che incidano sulla possibilità di pagare costituiscono profili successivi rispetto al reato già consumato e vanno valutate nelle sedi e nei modi appropriati, ma non cancellano automaticamente la responsabilità penale accertata per omissione già perfezionata.
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