Sentenza del 28/10/2015 n. 21960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, deducendo la violazione dell'art. 145 c.p.c. e l'omessa o insufficiente motivazione in relazione alla notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società. Ha sostenuto che la notifica fosse nulla perché eseguita in luogo diverso dalla sede sociale e a persona diversa dal legale rappresentante. Tale vizio avrebbe dovuto travolgere anche gli accertamenti IRPEF emessi nei confronti dei soci per il maggior reddito di partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure relative agli atti IRPEF notificati al ricorrente, perché egli non aveva interesse a far valere il vizio di notifica dell'atto societario: un eventuale annullamento per vizio di notifica non avrebbe prodotto effetti favorevoli nei confronti dei soci. Le censure relative all'avviso ILOR della società sono state invece ritenute infondate, poiché la società aveva tempestivamente impugnato l'atto, dimostrando di averne avuto piena conoscenza, senza eccepire decadenze dell'Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 10.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
Norma richiamata in materia di notificazione degli atti alle società.
La censura sulla notificazione deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale. Inoltre, quando la società ha comunque impugnato tempestivamente l'atto, dimostrando di averne avuto piena conoscenza, l'eventuale irregolarità della notifica può risultare irrilevante, salvo che sia dedotta una decadenza dell'Amministrazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Disposizioni sul reddito prodotto dalle società di persone e imputato ai soci.
Gli accertamenti sul reddito della società possono riflettersi sull'imposizione IRPEF dei soci in proporzione alla partecipazione, ma i soci non possono automaticamente beneficiare dell'annullamento dell'atto societario quando questo sia stato disposto per un vizio di notifica non riferibile al merito del rapporto tributario.
art. 2313 c.c.
Responsabilità del socio accomandante per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita.
Il socio accomandante può avere interesse a impugnare l'accertamento tributario della società quando il debito sociale può incidere sulla sua responsabilità patrimoniale, sebbene tale interesse non renda automaticamente fondate le contestazioni sulla validità della notifica.
Cass., sez. un., n. 14815 del 2008 e Cass. n. 17368 del 2009
Principi sull'efficacia, nei confronti dei soci, dell'annullamento dell'accertamento societario.
L'annullamento definitivo dell'accertamento societario può produrre effetti favorevoli anche per i soci quando riguarda il merito dell'obbligazione tributaria; tale efficacia non opera, invece, se l'annullamento dipende da un vizio di notifica o da altra causa non rapportabile ai soci.
Massime di principio
- Chi impugna un atto deve dimostrare un interesse concreto: non è sufficiente denunciare un vizio formale se l'eventuale accoglimento non procurerebbe alcun vantaggio pratico.
- Il socio può contestare il debito tributario della società quando questo incide sulla propria posizione fiscale o sulla propria responsabilità patrimoniale, ma non può normalmente utilizzare a proprio favore un vizio di notifica che riguarda esclusivamente la società.
- La tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario dimostra la piena conoscenza dell'atto e può rendere irrilevanti vizi o nullità della notificazione, soprattutto se non è stata contestata una decadenza dell'Amministrazione.
- L'annullamento dell'accertamento societario per ragioni sostanziali può estendersi ai soci nei limiti previsti dalla legge, mentre l'annullamento per vizi formali o personali della notifica non produce necessariamente effetti nei loro confronti.
- Nei giudizi tributari è importante distinguere tra contestazioni relative al merito dell'imposta e contestazioni relative alla notificazione: le prime possono incidere sull'obbligazione di tutti i soggetti collegati, mentre le seconde hanno normalmente efficacia limitata al destinatario direttamente interessato.
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