Sentenza del 14/07/2017 n. 17458 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
M.L. aveva impugnato un'intimazione di pagamento di Euro 14.472,54 relativa a IRPEF 1995, sostenendo che l'atto fosse insufficientemente motivato e che il credito fosse inesigibile poiché aveva aderito nel 2003 al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 12, pagando il 25% dell'importo iscritto a ruolo. Dopo il rigetto in primo grado, la C.T.R. Toscana aveva accolto l'appello, ritenendo rilevante il fatto che l'agente della riscossione avesse trasmesso la comunicazione relativa al condono senza comunicare il rigetto della domanda. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, che gli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente non fossero applicabili al concessionario della riscossione e, dall'altro, di non essere legittimata passivamente, spettando tale legittimazione esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla legittimazione passiva, affermando che il contribuente può impugnare l'atto anche nei confronti dell'agente della riscossione; quest'ultimo, per evitare di rispondere dell'esito della controversia, deve eventualmente chiamare in causa l'ente creditore. Inoltre, la L. n. 289 del 2002, art. 12, riguarda la fase della riscossione e attribuisce all'agente specifici compiti, sicché Equitalia era legittimata a contraddire nel giudizio. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'altra autonoma ragione della sentenza era sufficiente a mantenerla ferma. Equitalia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100, oltre spese forfettarie e accessori.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2002, n. 289, art. 12
Definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali
La norma interviene nella fase della riscossione e consente di definire il carico pagando una percentuale del dovuto; non costituisce una definizione agevolata dell'imposta in senso proprio, come gli artt. 8 e 9 della stessa legge. I compiti attribuiti all'agente della riscossione possono fondare la sua legittimazione a contraddire nel giudizio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 10
Conoscenza degli atti e semplificazione; tutela dell'affidamento e della buona fede
La C.T.R. aveva ritenuto che l'agente della riscossione avesse violato tali disposizioni non comunicando il rigetto della domanda di condono. La Cassazione non ha esaminato nel merito questa censura, ritenendola priva di interesse dopo la conferma dell'autonoma ratio relativa alla legittimazione passiva.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16412 del 2007
Quando l'impugnazione è proposta contro l'agente della riscossione, quest'ultimo deve chiamare in causa l'ente creditore se intende evitare di rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite; l'errata individuazione del legittimato passivo non comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto della riscossione può essere proposta anche direttamente contro l'agente della riscossione; ciò non rende automaticamente inammissibile il ricorso.
- Se la contestazione riguarda anche l'esistenza o l'ammontare del credito tributario, l'agente della riscossione può chiamare in causa l'ente impositore, ma tale onere grava su di lui e non richiede necessariamente un'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice.
- Quando una sentenza è fondata su più ragioni autonome e una di esse è confermata, le censure contro le altre possono diventare inammissibili per difetto di interesse, perché non potrebbero comunque modificare il risultato.
- Le norme di definizione agevolata devono essere interpretate considerando la fase della procedura cui si riferiscono: una disposizione relativa alla riscossione può attribuire all'agente un ruolo processuale diretto, anche se l'ente impositore resta titolare del credito.
- La mancata comunicazione del rigetto di una domanda di condono può assumere rilievo rispetto agli obblighi di trasparenza e tutela dell'affidamento, soprattutto quando impedisce al contribuente di contestare tempestivamente il rigetto.
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