Cassazione Penale, Sentenza n. 44207/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Boriani era stato accusato di diffamazione per un'intervista rilasciata all'agenzia DIRE in cui avrebbe attribuito ad Amorosi la falsificazione della firma di Pecoraro Scanio al fine di comparire in TV e sostituirlo come portavoce dei Verdi. In cassazione il ricorrente censurava: 1) contraddittorietà della valutazione della deposizione del giornalista testimone (Sangermano); 2) carenza di motivazione circa la verifica oggettiva della fedeltà delle parole riportate tra virgolette e richiamo a dichiarazioni difensive che avrebbero confermato una versione diversa; 3) mancato riconoscimento della causa di giustificazione del legittimo esercizio del diritto di critica politica (art. 51 c.p.), in quanto la critica sarebbe stata basata su una ragionevole e putativa percezione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto un corretto e coerente apprezzamento delle prove (in particolare la testimonianza del giornalista, ritenuta credibile anche per la franchezza nel non ricordare alcuni dettagli) e che le dichiarazioni di Cordiviola e Bertini non smentissero la ricostruzione dei giudici. Sul punto della giustificazione per diritto di critica politica, la Corte ha ritenuto assente il nucleo fattuale necessario a sorreggere la critica. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Si ricorda che la Corte d'appello aveva comunque dichiarato il procedimento non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla formulazione del ricorso in cassazione; il ricorso deve rispettare i limiti richiesti da tale disposizione.
art. 51 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente come causa di giustificazione (legittimo esercizio del diritto di critica politica). La Corte ha interpretato che l'esimente richiede l'esistenza di un nucleo di verità, anche putativa e verificabile; nel caso concreto tale base fattuale era assente, quindi l'esimente non opera.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con L. 18/12/2020 n. 176
Norma richiamata unicamente in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; non incide sul merito della decisione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Principio secondo cui la Cassazione non può esercitare un sindacato libero sulla valutazione del merito probatorio; le censure che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo vizi specifici di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 21 Cost.
Richiamato nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione: la libertà di informare e criticare va bilanciata con la verità fattuale e la continenza del linguaggio.
art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato come parametro sovranazionale: la limitazione della libertà di espressione per diffamazione va giustificata e necessaria in una società democratica; la giurisprudenza CEDU richiede un nucleo fattuale su cui fondare il giudizio di valore.
Massime di principio
- Per invocare la causa di giustificazione del diritto di critica politica è necessario che la critica poggi su un nucleo fattuale verificabile; la mera supposizione o manipolazione dei fatti non esclude la responsabilità per diffamazione.
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione libera delle prove: i motivi di ricorso devono indicare vizi specifici di motivazione o di diritto, non limitarsi a richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Una deposizione testimoniale vaga o lacunosa non è automaticamente inidonea; la mancata memoria su dettagli può, se congruamente valutata dal giudice, corroborare la credibilità soggettiva del testimone.
- Se il giudice di merito conclude per l'assenza di una base fattuale sufficiente a sorreggere una critica offensiva, l'esimente della critica politica difficilmente potrà essere riconosciuta in sede di legittimità.
- Quando il reato è estinto per prescrizione il processo penale si chiude senza accertamento della responsabilità sul piano penale, ma le statuizioni civili possono rimanere confermate; il ricorso avverso decisioni intermedie deve essere tempestivo e specifico.
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