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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2716/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Antonelli impugna la sentenza d'appello che, riformando l'assoluzione del Giudice di Pace per il reato di minaccia, lo dichiara civilmente responsabile e lo condanna al risarcimento di Euro 300,00. L'impugnazione si fonda su tre motivi: 1) vizio di motivazione e valutazione di attendibilita' delle dichiarazioni della persona offesa; 2) violazione di legge e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in conseguenza della reformatio in peius limitata agli effetti civili; 3) violazione di legge per aver omesso di considerare che la parte offesa (Proietti) era indagata in procedimento collegato, con la conseguente applicazione delle regole probatorie di cui agli artt. 197-bis e 192 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo. Ha rilevato che Proietti risultava indagato in procedimento collegato e quindi le sue dichiarazioni dovevano essere valutate secondo le regole di cui agli artt. 197-bis e 192 c.p.p., richiedendo riscontri esterni; inoltre, essendo l'appello di reformatio avuto effetti civili rispetto a un giudizio abbreviato di primo grado, il giudice d'appello doveva rinnovare l'istruttoria, anche d'ufficio. Per queste ragioni la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.p.

    richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali ma le censure di mero vizio di motivazione su tale base non erano proponibili in Cassazione nelle limitazioni previste per i reati di competenza del giudice di pace

  • art. 192 c.p.p.

    la Corte richiama il comma terzo (e correlati) per stabilire che le dichiarazioni della persona offesa, se essa e' indagata in procedimento collegato, devono essere valutate con maggiore cautela e richiedono riscontri esterni

  • art. 606 c.p.p. (comma 2-bis e comma 1 lett. a), b), c), e))

    limita i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; pertanto molte censure di motivazione non sono proponibili in Cassazione, salvo i motivi previsti dal comma 1

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    norma richiamata unitamente all'art. 606 c.p.p. per il regime dei ricorsi avverso le sentenze d'appello in materia di competenza del giudice di pace

  • art. 197-bis c.p.p.

    prevede le garanzie e gli avvertimenti quando la persona offesa e' anche indagata o imputata in altro procedimento collegato; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina alle dichiarazioni rese da Proietti

  • art. 12 c.p.

    richiamato nel testo di appello come norma che il giudice d'appello aveva ritenuto non applicabile per escludere la connessione; la Cassazione ha invece ritenuto che sussistesse la figura di procedimento collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p.

  • art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p.

    definisce i procedimenti collegati; la Corte ha ritenuto che Proietti dovesse essere considerato indagato in procedimento collegato ai sensi di questa norma

  • art. 210 comma sesto c.p.p.

    la persona offesa che sia anche imputata in procedimento collegato deve poter essere sentita nelle forme previste da questa norma, con adeguata assistenza e garanzie difensive

  • Sentenza Sez. 5 n. 47363 del 13/11/2008 (Rv. 242305)

    giurisprudenza richiamata per il principio che la persona offesa imputata di reato reciproco non puo' determinare da sola la condanna senza riscontri esterni

  • Ordinanza S.U. n. 18620 del 19/01/2017

    principio di diritto secondo cui il giudice d'appello che riformi una sentenza assolutoria emessa dopo giudizio abbreviato, sulla base di diverso apprezzamento di prova dichiarativa decisiva, e' obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio

Massime di principio

  • Se la persona offesa e' anche indagata o imputata in procedimento collegato, le sue dichiarazioni devono essere valutate secondo l'art. 192 c.p.p. (comma terzo e seguenti) e richiedono riscontri esterni prima di fondare una condanna o una responsabilita' civile.
  • Quando il giudice d'appello modifica l'esito di un giudizio abbreviato per ragioni di diversa valutazione di prove dichiarative decisive (reformatio in peius limitata agli effetti civili), e' obbligatorio rinnovare l'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio, e riesaminare i testimoni escussi in primo grado.
  • Le decisioni di Cassazione contro sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace sono soggette ai limiti dell'art. 606 c.p.p. (2-bis): molte censure di mera motivazione non sono ammessi, ma sono impugnabili i profili di violazione di legge rilevanti e specifici.
  • Non si puo' fondare la responsabilita' penale o civile esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa quando questa e' coinvolta in procedimento reciproco o collegato senza che vi siano riscontri che corroborino tali dichiarazioni.
  • In casi analoghi conviene verificare preliminarmente la sussistenza di procedimenti collegati e, in presenza di dichiarazioni decisive della persona offesa-imputata, richiedere o produrre riscontri oggettivi o l'ammissione di nuova istruttoria per evitare annullamenti in sede di legittimita'.

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