Cassazione Penale, Sentenza n. 3278/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dedotta dal difensore per: (i) errata qualificazione giuridica del capo B) contestato ai sensi dell'art.494 c.p. anziché dell'art.498 c.p. (fattispecie depenalizzata); (ii) illegittima duplicazione di contestazioni per la simulazione di qualità di pubblico ufficiale (art.625 n.5) e per l'attribuirsi una qualità (art.494), essendo le due ipotesi coincidenti; (iii) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la confessione e la condotta riparatoria (invio assegno di Euro 1.500), in contrasto con la valutazione del primo giudice che riteneva il reato legato a condizioni psicofisiche e non riconducibile ai precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato, richiamando la giurisprudenza che considera l'art.494 c.p. assorbito dalla più grave ipotesi dell'art.625 n.5 c.p., e ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di sostituzione di persona (capo B) eliminando la pena di 3 mesi di reclusione e Euro 200 di multa. Ha, quindi, rideterminato la pena complessiva in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 667,00 di multa. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi proposti dal ricorrente (compreso il primo) e ha ritenuto fondato il richiamo alla consolidata interpretazione giurisprudenziale circa la sovrapposizione delle fattispecie, mentre ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, in ragione del modus operandi e dei numerosi precedenti specifici.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p. (furto aggravato)
Norma relativa al furto aggravato che è stata una delle fattispecie per le quali l'imputato è stato ritenuto responsabile; la condanna per furto aggravato è stata mantenuta salvo la rettifica conseguente all'eliminazione di capo B.
art. 494 c.p. (attribuirsi una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici)
L'art.494 è stato originariamente richiamato nel capo B ma la Corte di Cassazione, richiamando giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che tale fattispecie sia assorbita dall'art.625 n.5 quando la condotta consista nella simulazione di qualità di pubblico ufficiale, evitando così doppio addebito.
art. 625 n.5 c.p. (furto con simulazione di qualità)
Considerata come la fattispecie aggravata che ingloba la simulazione di qualità (es. farsi passare per ispettore della Finanza); la Corte ha ritenuto operativa questa norma e assorbente rispetto all'art.494 per evitare concorso fittizio di norme.
art. 498 c.p. (sostituzione di persona) / articolo decriminalizzato
Il ricorrente aveva sostenuto che il capo B andava valutato rispetto all'art.498 (fattispecie depenalizzata), ma la questione principale risolta dalla Corte è stata l'assorbimento dell'art.494 nell'art.625 n.5; l'eventuale richiamo all'art.498 è stato segnalato come motivo ma non è risultato decisivo.
art. 84 c.p. (ne bis in idem sostanziale)
Richiamato implicitamente come principio ispiratore per escludere il doppio addebito del medesimo fatto; la Corte ha applicato il principio per evitare la duplicazione tra art.494 e art.625 n.5.
Giurisprudenza: Cass. Sez.5, n.21531 del 07/05/2002 (dep. 03/06/2002)
"fattispecie delineata dall'art. 494 c.p. e consistente nell'attribuirsi una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, risulta ricompresa in quella di cui all'art. 625 n. 5 c.p., rappresentata dal simulare la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio..."
La Corte si è richiamata a questo precedente per affermare che la fattispecie di cui all'art.494 è assorbita nell'art.625 n.5 quando il fatto consista nel simulare la qualità di pubblico ufficiale, determinando un concorso fittizio di norme da escludere.
Massime di principio
- Quando un fatto consiste nel farsi passare per pubblico ufficiale per commettere un reato (es. farsi passare per ispettore), la previsione di simulazione di qualità (art.625 n.5) assorbe in genere la fattispecie di chi "attribuisce a sé una qualità" (art.494), evitando il doppio addebito.
- Se una norma è stata depenalizzata (es. richiamo all'art.498), va verificato se la qualificazione originaria sia errata: in presenza di una fattispecie sovrapposta più grave va applicata quella che meglio rappresenta la condotta e che non determini duplicazioni.
- Il principio del ne bis in idem sostanziale (art.84 c.p. come criterio interpretativo) impedisce l'applicazione concorrente di più fattispecie che, nei fatti, tutelano lo stesso bene giuridico con le medesime modalità.
- L'annullamento senza rinvio è possibile quando la correzione comporta eliminazione di una specifica contestazione e la valutazione non richiede un nuovo esame del merito; in tali casi la Cassazione può rideterminare la pena finale.
- La gravità del modus operandi e la presenza di precedenti specifici possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche anche di fronte a comportamenti riparatori o confessione: la condotta post delictum può attenuare la pena ma non è automatica né determinante se sussistono elementi che indicano pervicacia criminale.
- In situazioni analoghe è opportuno proporre nel ricorso contestazioni sia di diritto (errata qualificazione normativa, concorso fittizio) sia di fatto (valutazione delle attenuanti), ma il successo sarà più probabile quando il motivo giuridico coglie un conflitto normativo consolidato dalla giurisprudenza.
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